IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  3  luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 224 del 26 settembre 2015, recante «Agevolazioni alle imprese  per
la  diffusione  e  il  rafforzamento  dell'economia   sociale»,   che
istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27  dicembre
2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la  nascita  e  la
crescita delle imprese operanti, in tutto  il  territorio  nazionale,
per il perseguimento degli interessi generali e  delle  finalita'  di
utilita' sociale individuati dalla normativa di settore; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni
e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  da  354  a   361,   relativi
all'istituzione, presso la gestione  separata  di  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a., del «Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e
gli investimenti  in  ricerca»,  finalizzato  alla  concessione  alle
imprese di finanziamenti  agevolati  sotto  forma  di  anticipazioni,
rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 357, della citata  legge  n.
311 del 2004, che prevede l'adozione di  un  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro competente, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  con  il  quale  sono  stabiliti,  in
relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355 e nel rispetto
dei principi contenuti nei commi dal 354 al 361 e nelle delibere  del
CIPE, i requisiti e le  condizioni  per  l'accesso  ai  finanziamenti
agevolati; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»  e,  in  particolare,  l'art.  30,
comma 3, il quale prevede che, fermo  restando  quanto  previsto  dai
commi 358, 359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il  sostegno
alle imprese e gli investimenti in ricerca al 31 dicembre 2012  e,  a
decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun  anno,  sono  destinate
alle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile di cui  all'art.
23, comma 2, del medesimo decreto-legge, nel limite  massimo  del  70
per cento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico 26 aprile  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  5  giugno
2013, che stabilisce le modalita' di ricognizione delle  risorse  non
utilizzate del Fondo rotativo per il  sostegno  alle  imprese  e  gli
investimenti di ricerca e reca in allegato una prima ricognizione  di
risorse non utilizzate, per un importo pari  a  1.847,63  milioni  di
euro da destinare per il 70 per cento agli interventi del  Fondo  per
la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del  decreto-legge  n.  83
del 2012; 
  Vista la delibera del CIPE n. 74  del  6  agosto  2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio
2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge  n.  311  del
2004, approva l'assegnazione a favore del  Ministero  dello  sviluppo
economico, per gli interventi di  sostegno  all'economia  sociale  da
realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3
luglio 2015, di risorse pari a euro  200.000.000,00  a  valere  sulla
quota del 30 per cento  delle  risorse  del  Fondo  rotativo  per  il
sostegno alle imprese e gli investimenti  di  ricerca  non  destinate
agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art.
23 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati  i  criteri,
le condizioni e le modalita' di concessione  della  garanzia  statale
sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti  S.p.a.  a  valere
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge  n.  311  del
2004; 
  Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del  15
novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative  del
monitoraggio  dei  finanziamenti  agevolati  e   l'intervento   della
garanzia dello Stato, adottato ai  sensi  dell'art.  3  del  predetto
decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119
del 21 febbraio 2014, concernente la misura del  tasso  di  interesse
sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in  ricerca,
emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge n. 311 del 2004; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, l'allegato I  al  predetto
regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola  impresa
e media impresa; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e,  in  particolare,
l'art.  19,  comma  5,   che   disciplina   la   facolta',   per   le
amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per  legge  fondi  o
interventi  pubblici,  di  affidamento  della  relativa  gestione   a
societa' a capitale interamente pubblico; 
  Vista la nota del 13 giugno 2016, prot. n. 13187, con la  quale  e'
stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale  al  Ministero
dell'economia e delle finanze ed al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali per l'acquisizione del previsto concerto; 
  Tenuto conto delle osservazioni del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali trasmesse al Ministero dello sviluppo economico  ed
al Ministero dell'economia e delle finanze con  nota  del  24  giugno
2016, prot. 9907; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 17-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e  gli
investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge  30
dicembre 2004, n. 311; 
    b) «decreto  3  luglio  2015»:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  224  del  26  settembre  2015,   che
istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27  dicembre
2006, n.  296,  un  regime  di  aiuto  volto  alla  diffusione  e  al
rafforzamento dell'economia sociale; 
    c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    d) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    e) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana; 
    f) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o  la  succursale  di
banca estera comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13
del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia», aderente alla convenzione di cui all'art.  8,
comma 4, del decreto 3 luglio 2015; 
    g) «programma di investimento»: il piano di impresa riferito agli
investimenti e alle spese  oggetto  della  domanda  di  agevolazione,
finalizzati alla creazione o allo  sviluppo  di  un'impresa  operante
nell'ambito dell'economia sociale appartenente alle categorie di  cui
all'art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio  2015  che  presenti  spese
ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000,00 e non
superiori a euro 10.000.000,00 e che rispetti gli ulteriori requisiti
di cui all'art. 4 del medesimo decreto; 
    h) «Finanziamento  agevolato»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto
della domanda di agevolazione  presentata  ai  sensi  del  decreto  3
luglio 2015; 
    i)  «Finanziamento  bancario»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine concesso dalla Banca finanziatrice al  soggetto  beneficiario
per le spese oggetto della  domanda  di  agevolazione  presentata  ai
sensi del decreto 3 luglio 2015; 
    l) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato  e  del
Finanziamento bancario; 
    m) «Convenzione»: la  convenzione  stipulata  tra  il  Ministero,
l'ABI e CDP, sentito  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, per la  disciplina  dei  reciproci  rapporti  derivanti  dal
Finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto  3
luglio 2015; 
    n) «delibera di finanziamento»:  documento  redatto  secondo  gli
schemi definiti dalla Convenzione,  attestante  la  deliberazione  di
Finanziamento bancario nonche' la valutazione del merito  di  credito
effettuata  per  conto  di  CDP  anche  sul  Finanziamento  agevolato
adottato dalla  Banca  finanziatrice  secondo  i  propri  modelli  di
valutazione.