IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
  Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita
umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa  esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione  internazionale  sugli  standard  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per  i  marittimi,  adottata  a
Londra il 7  luglio  1978  Standard  of  Training  Certification  and
Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione; 
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; 
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato  con
la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    Paesi    aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato; 
  Viste le risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010; 
  Vista  la  regola  VI/1,  dell'annesso   alla   Convenzione   sopra
richiamata e la  corrispondente  Sezione  A-VI/1.2.1.1.1  del  codice
STCW, relative allo standard di conoscenze minime delle  tecniche  di
sopravvivenza e salvataggio come elencate nella tabella A-VI/1-1; 
  Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  Sezione  A-I/6  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti minimi obbligatori di formazione  degli  istruttori  e  dei
valutatori; 
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  Sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; 
  Visto il  modello  di  corso  IMO  1.19  «Proficiency  in  personal
survival techniques» relativo alle linee guida per l'elaborazione del
corso di sopravvivenza e salvataggio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente  di  mare»,
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale  del
Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto  la  competenza  in  materia  di
regolamentazione dei corsi di addestramento  e  certificazione  degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; 
  Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  aprile  1987   relativo   alla
«Istituzione  dei  corsi  di  sopravvivenza  e  salvataggio  per   il
personale marittimo», come  modificato  dal  decreto  dirigenziale  7
agosto 2001; 
  Visto il decreto  dirigenziale  9  marzo  2016  che  disciplina  le
«Modalita' di conseguimento ed  aggiornamento  dell'addestramento  di
base»; 
  Considerata la necessita'  di  dare  piena  attuazione  alla  sopra
citata regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata  e
la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 del relativo codice STCW; 
  Visto il parere della Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle
Autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.
n. 11325 del 18 aprile 2017. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina l'addestramento alle tecniche  di
sopravvivenza e salvataggio (Personal survival techniques) per  tutte
le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di  una  nave,
in conformita' alla regola VI/1 dell'annesso  alla  Convenzione  STCW
'78  nella  sua  versione  aggiornata,  alla  corrispondente  sezione
A-VI/1.2.1.1.1 e alla tabella A-VI/1-1 del codice STCW. 
  2. Il personale destinato a  prestare  servizio  a  bordo  di  navi
soggette all'applicazione delle disposizioni della  Convenzione  STCW
'78 nella sua  versione  aggiornata,  prima  di  essere  assegnato  a
qualsiasi  funzione  di  servizio  a  bordo,  riceve  un  appropriato
addestramento  alle  tecniche  di  sopravvivenza  e  salvataggio   in
conformita' alle norme di cui al comma 1.