IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 36 del regolamento (UE) n.  1305/2013  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  che  prevede,  tra
l'altro, un sostegno finanziario per: 
  il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli  animali
e delle piante a fronte del rischio di  perdite  economiche  per  gli
agricoltori  causate  da  avversita'  atmosferiche,  da  epizoozie  o
fitopatie,  da  infestazioni  parassitarie  o  dal   verificarsi   di
un'emergenza ambientale; 
  gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per  il  pagamento
di compensazioni finanziarie agli  agricoltori  in  caso  di  perdite
economiche causate da avversita' atmosferiche  o  dall'insorgenza  di
focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal
verificarsi di un'emergenza ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che al comma
3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili
con  polizze  agevolate,  sulla  base  dei  prezzi  di  mercato  alla
produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per  il  mercato
agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la  normativa  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che   prevede
interventi finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed  in  particolare
il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento  dei
premi assicurativi; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5-ter del decreto  legislativo
29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal  decreto  legislativo
18 aprile 2008, n. 82, dove stabilisce che se, dalle rilevazioni  dei
prezzi effettuate secondo i criteri stabiliti al punto precedente, si
riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente
all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente,  gli
stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle  sole
rilevazioni di mercato dell'ultimo anno; 
  Considerato  il  decreto  ministeriale  del   29   dicembre   2014,
pubblicato nel sito internet del Ministero, con il  quale  a  partire
dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di  cui  al  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di
aiuto, delle tipologie di interventi  e  delle  condizioni  stabilite
dagli orientamenti dell'Unione europea per  gli  aiuti  di  Stato  al
settore agricolo e  forestale  nelle  zone  rurali  2014-2020  e  dal
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; 
  Considerato il Programma di  sviluppo  rurale  nazionale  approvato
dalla  Commissione  europea  con  decisione  n.  (C2015)8312  del  20
novembre 2015, ed in particolare la  sottomisura  17.1  assicurazione
del raccolto, degli animali e delle  piante  e  la  sottomisura  17.2
Fondi di mutualizzazione  per  le  avversita'  atmosferiche,  per  le
epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e  per  le
emergenze ambientali; 
  Considerato  il  decreto  29  dicembre  2016,  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio  2017,  con
il quale sono stati individuati i prezzi unitari  massimi  di  alcune
produzioni  agricole,  delle  strutture  aziendali,  dei   costi   di
smaltimento delle carcasse animali applicabili per la  determinazione
dei valori assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai
fondi di mutualizzazione nell'anno 2017; 
  Considerato in particolare l'art. 2 del decreto  29  dicembre  2016
sopra  citato,  riguardante  le   modalita'   di   richiesta   e   di
determinazione di ulteriori prezzi; 
  Considerato  il  decreto  12  gennaio  2015,  del  Ministro   delle
politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo
alla  semplificazione  della  gestione  della  PAC  2014-2020  ed  in
particolare il capo  III,  riguardante  la  gestione  dei  rischio  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto
ministeriale  12  gennaio  2015   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del  Piano
assicurativo  individuale  (PAI)  e  del  Piano  di   mutualizzazione
individuale, propedeutici alla  stipula  delle  polizze  assicurative
agricole  agevolate   e   ai   fini   dell'adesione   ai   fondi   di
mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1  e  17.2
del Programma  nazionale  di  sviluppo  rurale  citato,  per  la  cui
elaborazione sono necessari, tra l'altro, i  prezzi  unitari  massimi
stabiliti dal presente decreto; 
  Considerato il decreto 30 dicembre 2016, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio  2017,  con
il quale e' stato approvato il piano assicurativo agricolo 2017; 
  Esaminate le richieste di determinazione di  ulteriori  prezzi  dei
prodotti agricoli, presentate ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1  del
decreto 29 dicembre 2016 citato; 
  Preso atto dei prezzi medi di mercato  delle  ulteriori  produzioni
agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2014 al  2016,  nonche'
della segnalazione di un errore di codifica del  prodotto  pomodorino
da industria presente nell'allegato  al  decreto  29  dicembre  2016,
trasmessi con nota del 1° marzo 2017; 
  Esaminata  la   comunicazione   dell'AIA   (Associazione   italiana
allevatori) del 2 marzo 2017, con la quale richiede la  modifica  dei
costi per lo smaltimento della carcasse  dei  capi  ovicaprini,  gia'
comunicati con nota del 1° dicembre 2016 ed inseriti nel  decreto  29
dicembre 2016 citato, per tenere conto del costo minimo di uscita per
il prelevamento delle carcasse di queste specie; 
  Tenuto conto della necessita' di incrementare i prezzi unitari  dei
prodotti ottenuti seguendo i disciplinari di coltivazione  biologica,
a conclusione del periodo  di  conversione  e  soggetti  ad  apposita
certificazione, rispetto ai prezzi degli analoghi  prodotti  ottenuti
con le tecniche colturali convenzionali; 
  Ritenuto  opportuno  che   per   la   determinazione   dei   valori
assicurabili   con   polizze   agevolate,   nel   caso    di    nuovi
prodotti/varieta' di cui non si  dispone  della  rilevazione  storica
triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge  23
dicembre  2000,  n.  388  e  all'art.  2,  comma  5-ter  del  decreto
legislativo n. 102/2014, Ismea puo' procedere  alla  rilevazione  dei
prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni; 
  Ritenuto di parametrare per l'anno 2017 gli importi  massimi  entro
cui devono essere contenuti i prezzi unitari  per  la  determinazione
dei valori  delle  produzioni  assicurabili  e  dei  valori  ai  fini
dell'adesione ai fondi di mutualizzazione: 
  alla media dei prezzi dei singoli  prodotti  o  individui  animali,
rilevati nel triennio dal 2014 al 2016 e trasmessi da Ismea con  nota
1° marzo 2017, per le produzioni vegetali e zootecniche; 
  ai nuovi costi comunicati dall'AIA in data  2  marzo  2017  per  lo
smaltimento delle carcasse animali delle specie ovicaprine per tenere
conto del costo minimo di uscita per il prelevamento  delle  carcasse
di queste specie; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  correzione   del   prodotto
pomodorino  da  industria  ID  varieta'  4084,  area   20,   compreso
nell'allegato al decreto 29 dicembre 2016, da codice C13  -  prodotto
pomodoro da tavola a codice L05 - prodotto pomodorino da industria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prezzi  unitari  massimi  dei  prodotti  assicurabili   con   polizze
  agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno
  2017 
 
  1. I prezzi unitari massimi applicabili per la  determinazione  dei
valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di
mutualizzazione nell'anno 2017, sono riportati  nell'elenco  allegato
che fa parte integrante del presente decreto. 
  2. I valori riportati nell'elenco allegato,  codificati  per  area,
per prodotto o gruppo di prodotti della medesima  specie  botanica  o
gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati
prezzi massimi nell'ambito  dei  quali,  in  sede  di  stipula  delle
polizze o per  l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione,  le  parti
contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori,  in
base alle caratteristiche qualitative e  alle  condizioni  locali  di
mercato. 
  3. Il codice e l'ID varieta' indicati rispettivamente nella seconda
e  nella  quinta  colonna  delle  tabelle  allegate  per  i  prodotti
vegetali, caricati nel sistema di  gestione  dei  rischi  di  cui  al
decreto 12 gennaio 2015, citato nelle  premesse,  verranno  riportati
nel Piano assicurativo individuale o  nel  piano  di  mutualizzazione
individuale per l'identificazione univoca del prodotto da  assicurare
o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione; tali  riferimenti
dovranno essere riscontrabili anche sulle polizze o  sui  certificati
di adesione alle polizze collettive, o nella  copertura  mutualistica
annuale. 
  4. Per le  produzioni  biologiche  non  comprese  nell'allegato  al
presente decreto, il prezzo stabilito per il corrispondente  prodotto
ottenuto con le tecniche convenzionali, a conclusione del periodo  di
conversione, puo' essere maggiorato fino al 50 per cento.  Per  tutte
le produzioni biologiche, sulla polizza/certificato di polizza o  sul
certificato di adesione al  fondo  di  mutualizzazione,  deve  essere
riportata la dicitura «produzione biologica» e deve  essere  allegato
l'attestato dell'organismo di controllo preposto, per  le  successive
verifiche da parte dell'autorita' di gestione del Programma nazionale
di sviluppo rurale e dell'organismo pagatore. 
  5. Il prodotto codice  C13  -  Pomodoro  da  tavola,  area  20,  ID
varieta' 4084, di cui al  decreto  29  dicembre  2016,  citato  nelle
premesse, e' sostituito dal prodotto codice L05  -  Pomodorino  altre
lavorazioni, area 20, ID varieta' 4084, come riportato  nell'allegato
al presente decreto. 
  6. I prezzi unitari di mercato delle produzioni  agricole,  di  cui
all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  per  la
determinazione  dei  valori  assicurabili  con   polizze   agevolate,
stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA ai
sensi dell'art. 2, comma 5-ter del decreto legislativo  n.  102/2014,
possono riferirsi a un numero inferiore di anni  nel  caso  di  nuovi
prodotti/varieta'  di  cui  non  si  dispone  della   serie   storica
triennale.