IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista legge 29 dicembre 1969,  n.  1042,  che  all'art.  2  prevede
l'acquisizione del parere della commissione di cui all'art. 10  della
legge 2 agosto 1952, n. 1221,  per  l'approvazione  dei  progetti  di
massima ed esecutivi di ferrovie metropolitane 
  Vista la legge 26 febbraio 1992,  n.  211,  che,  all'art.  6,  per
l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  stessa  legge  e  per
l'esercizio delle competenze di alta sorveglianza sulla esecuzione di
lavori, prevede la costituzione di una Commissione di alta  vigilanza
(C.A.V.) e, all'art. 9, prevede contributi per  la  realizzazione  di
interventi di trasporto rapido di massa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce  a  questo
Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per  la
programmazione  economica  nel  trasporto  (CIPET),   competente   ad
assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi
della citata legge n. 211/1992; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, che all'art.  12,  comma  6,  prevede  che,  a
decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali  operanti
presso le pubbliche amministrazioni in regime  di  proroga  ai  sensi
dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  le  attivita'  svolte
dagli organismi stessi, tra cui la succitata C.A.V., siano trasferite
ai competenti uffici delle amministrazioni  nell'ambito  delle  quali
operano; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e  in  particolare  l'art.  8,  comma
9-bis, che  dispone  che  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  con  proprio  decreto,  istituisca  un  Comitato  tecnico
permanente per la sicurezza dei  sistemi  di  trasporto  ad  impianti
fissi, e visto il decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 30 gennaio 2013, n. 27, con il quale e' stato istituito  il
citato Comitato tecnico, con il compito, tra l'altro,  di  supportare
la direzione  generale  dello  stesso  Ministero  competente  per  il
trasporto pubblico locale; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    la  legge  16  gennaio  2003,   n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    la  legge  13  agosto  2010,  n.   136,   come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    le delibere 27 dicembre  2002,  n.  143  (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  140/2003)  e  29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su  tutti  i  documenti
amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a
progetti di investimento pubblico  e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
"Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti"; 
  Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611,  27
febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23  dicembre  1998,  n.
448, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre
2000, n. 388, con le quali, tra l'altro,  e'  stata  rifinanziata  la
citata legge n. 211/1992 ed e' stato previsto, esclusivamente per  le
opere di cui alla precitata legge, un limite all'apporto  finanziario
statale massimo del 60 per cento del costo delle opere per i  sistemi
di trasporto rapido di  massa  (metropolitane,  filobus,  impianti  a
fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse; 
  Vista la delibera 3 maggio  2001,  n.  76  (Gazzetta  Ufficiale  n.
182/2001), con la quale questo Comitato ha approvato, tra l'altro, il
programma d'interventi di trasporto  rapido  di  massa  per  le  aree
urbane, inclusivo della «Tranvia su gomma»  del  Comune  dell'Aquila,
del costo di 35,570 milioni di euro, alla quale e' stato destinato un
finanziamento in termini di volume d'investimenti di  20,142  milioni
di euro, pari al 60% del predetto costo; 
  Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 105  (Gazzetta  Ufficiale  n.
14/2013), con la quale questo Comitato,  tenuto  conto  degli  eventi
sismici del 6 aprile 2009, i) ha stabilito  che  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  invitasse  il  Comune  dell'Aquila  a
trasmettere una relazione sullo stato delle opere della  «Tranvia  su
gomma» gia' realizzate  e  sulla  fornitura  del  relativo  materiale
rotabile,  sulla  situazione  contrattuale   dell'intervento,   sulla
programmazione del suo completamento e sulla  realizzabilita'  di  un
suo stralcio funzionale, con utilizzo delle opere  gia'  costruite  e
ancora utilizzabili dopo il sisma, e ii) ha previsto che, in caso  di
mancata trasmissione al citato  Ministero  della  predetta  relazione
entro 90 giorni dalla data  di  pubblicazione  della  delibera  nella
Gazzetta  Ufficiale,  il  medesimo  Ministero  formulasse  una  nuova
proposta di destinazione del finanziamento a suo tempo concesso; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013),
che all'art. 1, comma 289, ha previsto che questo  Comitato,  «previa
verifica di eventuali situazioni pendenti ed  obblighi  giuridici  in
corso nonche' delle disponibilita' finanziarie esistenti»,  revocasse
«il finanziamento statale di cui alla deliberazione [...] n.  76  del
2001, assegnato alla «Tramvia su gomma»  nel  Comune  dell'Aquila»  e
destinasse «le predette residue disponibilita' allo stesso Comune per
il finanziamento  d'interventi  finalizzati  al  miglioramento  delle
condizioni di mobilita' urbana»; 
  Vista la proposta di cui alla nota 3 maggio 2016, n. 17449, con  la
quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ha  chiesto,
tra l'altro, l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione
utile di questo Comitato della proposta  di  revocare  il  contributo
residuo assegnato alla «Tranvia su gomma» del Comune dell'Aquila e di
destinare lo stesso contributo al nuovo intervento denominato  «Linea
Metrobus  -  1°  lotto»,  trasmettendo  la  relativa   documentazione
istruttoria, poi integrata con le note 2 agosto 2016, n.  5296,  e  3
novembre 2016, n. 7203; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (da ora in avanti  Ministero)  e
in particolare: 
    che il costo della «Tranvia  su  gomma»  del  Comune  dell'Aquila
ammontava a 33,570 milioni di euro, finanziati a  carico  di  risorse
statali  per  20,142  milioni  di   euro   in   termini   di   volume
d'investimenti, pari al 60% del costo stesso; 
    che, a fronte di un mutuo pari ai citati 20,142 milioni di  euro,
la Cassa depositi  e  presiti  (CDP)  ha  liquidato  complessivamente
13,628 milioni di euro, pari al 67,66% del mutuo stesso e le  residue
risorse non erogate ammontano a 6,514 milioni di euro, corrispondenti
al rimanente 32,34% del medesimo mutuo; 
    che il responsabile unico del  procedimento  (RUP)  e  il  Comune
dell'Aquila hanno quantificato in 22,713 milioni di euro gli  importi
contabilizzati (comprensivi di lavori, somme a disposizione  e  IVA),
corrispondenti al 67,66% del costo dell'intervento, e che il suddetto
importo di 13,628 milioni di euro liquidato da CDP costituisce il 60%
dei citati importi contabilizzati, in linea con il tetto  massimo  di
contribuzione statale previsto dalle norme sopra richiamate; 
    che la realizzazione dell'iniziale «Tranvia su gomma»  era  stata
affidata al raggruppamento  CGRT  (Costruzione  e  gestione  reti  di
trasporto), individuato quale promotore, e che  nel  2002  il  Comune
dell'Aquila e il predetto raggruppamento CGRT avevano sottoscritto la
convenzione per  la  disciplina  dei  rapporti  e  delle  prestazioni
relativi alla costruzione e gestione  della  nuova  linea  tranviaria
leggera su gomma in esame; 
    che tale concessione e' stata annullata dal Comune, con  delibera
di Giunta 7 gennaio 2009, n. 1,  in  quanto  la  Corte  di  giustizia
europea ha ritenuto che il rapporto tra  lo  stesso  Comune  e  CGRT,
privo di  rischio  d'impresa  connesso  alla  gestione  delle  opere,
dovesse essere considerato appalto di lavori anziche'  concessione  e
ha  conseguentemente  rilevato  che  il  citato  appalto  era   stato
attribuito  con  una  procedura  diversa  da  quelle  previste  dalla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993; 
    che la succitata delibera di Giunta ha rinviato a successivi atti
la definizione  delle  pendenze  a  carico  del  Comune  per  lavori,
forniture e servizi effettivamente eseguiti da CGRT e ha individuato,
tra le ulteriori motivazioni per l'annullamento della concessione: i)
il difficoltoso andamento del rapporto con  la  concessionaria  e  il
ritardo nell'esecuzione dei lavori, con  conseguenti  maggiori  oneri
per il Comune; ii) l'impossibilita' di realizzare parte del  progetto
per i pareri contrari del Comitato tecnico scientifico del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  e  della  Azienda
sanitaria locale (ASL); iii) la volonta' del  concessionario  di  non
riprendere i lavori  e  iv)  il  mancato  pagamento  dei  veicoli  al
fornitore da parte del concessionario; 
    che tra il Comune dell'Aquila e l'ex concessionario risultano  le
seguenti pendenze presso il giudice amministrativo e quello civile: 
      un ricorso di CGRT, depositato a marzo 2009 presso il  TAR  per
l'Abruzzo - L'Aquila,  per  annullamento  degli  atti  amministrativi
concernenti il citato affidamento in concessione e  la  condanna  del
Comune al risarcimento del danno, quantificato in 25 milioni di euro,
o alla corresponsione di un indennizzo. Il ricorso e' stato  respinto
con  mancato  accoglimento  della  domanda  di  risarcimento  e   con
respingimento della richiesta d'indennizzo (sentenza n. 206/2015); 
      un appello presso il Consiglio di  Stato,  nel  quale  CGRT  ha
correlato la suddetta  richiesta  di  risarcimento,  ridotta  a  10,1
milioni di euro, ad una forma di  responsabilita'  precontrattuale  e
non alla succitata domanda di annullamento. In proposito il Comune ha
affermato che si tratta di nuova richiesta, e quindi inammissibile, e
infondata in quanto il promotore CGRT aveva condiviso con  il  Comune
ogni passaggio amministrativo, procedurale e contrattuale.  L'appello
e' ancora pendente; 
      un  ricorso  di  CGRT  presso  il   tribunale   ordinario   per
l'esecuzione di un accordo bonario non divenuto efficace, relativo  a
riserve iscritte in corso  d'esecuzione  dei  lavori  per  circa  3,7
milioni di euro, rigettato con sentenza n. 706/2011, e il conseguente
appello, tuttora pendente presso la Corte d'appello dell'Aquila 
      nel 2008 sono state iscritte  da  CGRT  ulteriori  riserve  per
oltre 9 milioni di euro,  ma  il  relativo  procedimento  di  accordo
bonario non  e'  stato  attivato  per  intervenuto  provvedimento  di
annullamento della concessione; 
      una  richiesta  di  CGRT  al  Tribunale  dell'Aquila   per   il
riconoscimento, in forma alternativa, a titolo di risarcimento  danni
o  indennizzo,  dei  medesimi  10,1  milioni  di  euro  richiesti  al
Consiglio di Stato. Il giudizio e' ancora pendente; 
      una richiesta al Tribunale ordinario, con la  quale  la  S.r.l.
Edilcire, proprietaria di parte dell'area ove e' stato realizzato  il
deposito della tranvia, ha chiesto  la  restituzione  della  predetta
area e i danni, in quanto CGRT, operando in  nome  e  per  conto  del
Comune, aveva stipulato un preliminare di compravendita e pagato  una
caparra per poi astenersi dall'acquisto, pur essendo intervenuta  sul
sito per costruire il deposito. Al  riguardo,  l'Avvocatura  comunale
profila l'esigenza di procedere all'acquisizione dell'area; 
    che, in pendenza del suddetto ricorso presso il TAR per l'Abruzzo
- L'Aquila, CGRT aveva comunque manifestato la volonta' di concludere
una transazione con il Comune, quantificando in 6,757 milioni di euro
i costi per i lavori parzialmente compiuti, e che  a  marzo  2015  il
Comune  ha  posto  alla  Corte  dei  conti  un  quesito  sulla  stima
dell'indennizzo da corrispondere all'ex concessionario; 
    che la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo  della  Corte
dei  conti  ha  precisato  che  nella  propria  funzione   consultiva
rientrano «le sole questioni volte a ottenere un esame da un punto di
vista astratto e su temi  di  carattere  generale»  e  devono  quindi
«ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi
o atti gestionali specifici, al fine di escludere un'ingerenza  della
Corte nella concreta attivita' gestionale dell'Ente» 
    che in ogni caso la citata sentenza del suddetto TAR n.  206/2015
ha lasciato impregiudicata ogni questione relativa  alle  prestazioni
dell'ex concessionario prima dell'annullamento dell'aggiudicazione  e
che  il  Comune  ha  ritenuto  che  nel  calcolo  dell'indennizzo  da
corrispondere a CGRT dovranno essere considerati, in piu' o in  meno,
anche: i) il citato mancato pagamento della fornitura di  treni;  ii)
l'utile d'impresa; iii) la mancata  stipula  da  parte  di  CGRT  del
contratto di compravendita del terreno su cui e' stato  edificato  il
deposito, la richiesta di restituzione del terreno  stesso  da  parte
dei proprietari e la demolizione di quanto realizzato; 
    che con delibera 15 luglio  2016,  n.  279,  la  Giunta  comunale
dell'Aquila ha dato atto, tra l'altro: i) che sono  a  totale  carico
del Comune tutti gli eventuali oneri  derivanti  dai  contenziosi  in
essere  con  l'ex  concessionario  CGRT  e  quelli  derivanti   dalla
regolarizzazioni delle pendenze  con  terzi  per  l'acquisizione  del
terreno su cui e' stato  realizzato  il  deposito  della  tranvia  su
gomma, ii) che, a seguito del definanziamento, lo Stato non e' tenuto
ad «alcun ulteriore adempimento e/o pagamento» per  la  realizzazione
della citata tranvia e «rimane estraneo - come fino» alla data  della
stessa delibera di Giunta comunale «e' sempre rimasto ... estraneo  -
a tutti i rapporti intercorrenti tra il Comune e l'ex concessionario»
e, infine, iii) che in sede  di  approvazione  del  rendiconto  della
gestione   per   l'esercizio   2015   l'avanzo   di   amministrazione
disponibile,  desumibile  dal  conto  del  bilancio  2015,  e'  stato
integralmente vincolato, «destinandolo, tra l'altro,  alla  copertura
di eventuali debiti fuori bilancio, e che alla relativa  applicazione
si procedera', nella misura necessaria, con  apposita  variazione  di
bilancio»; 
    che la dispersione insediativa avvenuta a seguito del  sisma  del
2009 ha modificato in maniera sostanziale la struttura della  domanda
di  trasporto,  rendendo   il   progetto   di   tranvia   su   gomma,
originariamente considerato l'asse portante del trasporto urbano, non
piu' efficace per soddisfare le esigenze di mobilita' della citta'; 
    che, in particolare, l'attuale struttura del sistema  insediativo
e le sue previste evoluzioni  rendono  indispensabile  il  ricorso  a
sistemi di trasporto che non debbano  scontare  i  costi  e  i  tempi
connessi   alla   realizzazione    di    una    sede    ad    elevata
infrastrutturazione e  garantiscano  nell'immediato  la  funzione  di
elemento di  coesione  tra  le  diverse  parti  della  citta'  e,  in
prospettiva, un'elevata flessibilita', in grado  di  accompagnare  la
progressiva riorganizzazione della citta' stessa; 
    che l'aggiornamento del Piano  urbano  della  mobilita'  2012  ha
evidenziato l'opportunita' del ricorso  a  sistemi  di  trasporto  su
gomma ad infrastrutturazione di tipo «metrobus», linee di autobus  in
grado di fornire un servizio efficiente per il connubio tra l'impiego
di mezzi ecocompatibili e confortevoli,  l'allestimento  di  adeguate
fermate e la preferenziazione della sede stradale; 
    che il nuovo intervento, denominato «Linea Metrobus - 1°  lotto»,
e' stato scelto in quanto  il  relativo  tracciato  ripropone  quello
dell'iniziale «Tranvia su gomma», ad esclusione  dell'attraversamento
del  centro  storico,  e   consente   di   utilizzare   parte   delle
infrastrutture gia' realizzate per la tranvia; 
  che la nuova linea di trasporto ha un percorso di circa 7 km, dalla
zona dell'ospedale San Salvatore sino a Collemaggio, lungo  il  quale
sono previste 13 fermate (di cui  6  recuperate  dal  progetto  della
tranvia)  oltre  ai  2  capolinea,  e  sara'  servita  da  8  veicoli
radiolocalizzabili; 
  che lungo il percorso sono previsti  interventi  per  la  priorita'
semaforica della linea e per la realizzazione di banchine, dotate  di
monitor e di altoparlante; 
  che, secondo una «stima di massima», il costo della «Linea Metrobus
- 1° lotto» ammonta a 6,480 milioni di euro, IVA inclusa; 
  che, da una prima analisi delle opere  dell'originaria  tranvia  su
gomma, il Comune dell'Aquila ritiene recuperabili i cavi delle  linee
aeree nei depositi della  concessionaria  e  il  materiale  derivante
dallo smantellamento dei pali metallici di supporto alle linee  aeree
e dei relativi cavi, rivendibili a peso,  mentre  non  risulterebbero
recuperabili, tra l'altro, le obliteratrici, le pensiline e le rotaie
in  acciaio  gia'  posate,  la  cui  rimozione  comporterebbe   costi
superiori al possibile ricavo di vendita; 
  che non e' stata considerato il deposito dei mezzi gia' realizzato,
in quanto l'ex concessionario CGRT ha provveduto alla sua costruzione
senza concludere la compravendita del terreno sul quale sorge; 
  che il Ministero ritiene  condivisibile  la  proposta  d'intervento
presentata  dal  Comune,   e   rileva   la   necessita'   della   sua
implementazione documentale, sia per gli aspetti tecnici sia per  gli
aspetti economici, ai fini della sottoscrizione della convenzione tra
il  Ministero  e  lo  stesso  Comune  che  regoli  l'erogazione   dei
finanziamenti; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia
e delle finanze e degli altri  Ministri  e  Sottosegretari  di  Stato
presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. E' revocato, ai sensi dell'art. 1, comma  289,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, il residuo finanziamento statale di  cui  alla
delibera di questo Comitato n. 76/2001 assegnato  all'intervento  del
Comune dell'Aquila denominato «Tramvia su gomma»  e  quantificato  in
6,514 milioni di euro, in  termini  di  volume  d'investimenti,  come
esposto nella precedente presa d'atto. 
  2. Il sopra citato residuo finanziamento di 6,514 milioni  di  euro
in  termini  di  volume  d'investimenti  e'   assegnato   al   Comune
dell'Aquila per la realizzazione  dell'intervento  denominato  «Linea
Metrobus - 1° lotto». 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  comunichera'
alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  DIPE  il  costo  del
progetto definitivo della «Linea Metrobus - 1° lotto» e  il  relativo
ammontare del contributo statale, da quantificare entro il limite del
finanziamento assegnato al precedente punto 2. Nel  caso  l'ammontare
definitivo del contributo fosse inferiore al finanziamento  di  6,514
milioni  di  euro,  le  eventuali  eccedenze  saranno  destinate  con
delibera di questo Comitato ad altri interventi di settore nel Comune
dell'Aquila. 
  4. Lo Stato non e' tenuto ad ulteriori  adempimenti  e/o  pagamenti
per la realizzazione della «Tranvia su gomma» e per fronteggiare  gli
impegni del Comune dell'Aquila derivanti dalla chiusura  di  relative
precedenti  pendenze,  rimanendo  estraneo   a   tutti   i   rapporti
intercorrenti tra il Comune e l'ex concessionario. 
  5. Ai sensi del decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare  le  procedure  e  i  connessi  adempimenti,  il   Comune
dell'Aquila, soggetto aggiudicatore dell'opera, dovra'  assicurare  a
questo  Comitato  flussi  costanti  di  informazioni   coerenti   per
contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici,
di cui all'art. 1 della legge n.  144/1999.  A  regime,  tracciato  e
modalita' di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico
tra Ragioneria generale dello Stato e  DIPE  da  redigersi  ai  sensi
dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7; 
  6. Il codice unico di progetto (CUP), che dovra' essere chiesto per
il succitato intervento ai sensi della citata  delibera  n.  24/2004,
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile concernente l'intervento stesso. 
 
    Roma, 1° dicembre 2016 
 
                                           Il Ministro dell'economia  
                                         e delle finanze con funzioni 
                                              di vice Presidente      
                                                    Padoan            
 
Il segretario: Lotti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
639