IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2017, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della tromba d'aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei comuni di Anguillara Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino, di Ladispoli, di Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in Provincia di Roma; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Lazio con nota del 5 maggio 2017; Dispone: Art. 1 Nomina commissario e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il presidente della Regione Lazio e' nominato commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite nonche' dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento. I predetti soggetti possono avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Lazio, nonche' della collaborazione degli enti locali della Regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b) le attivita' poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 6. I contributi sono erogati agli enti locali sulla base di apposita rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. 7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.