IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Visto l'art. 38, comma 1, della legge del 28 dicembre 2001, n. 448,
che ha fissato l'aumento delle maggiorazioni sociali sino a garantire
un reddito mensile pari a euro  516,46  in  presenza  di  determinati
requisiti di reddito e di eta'; 
  Visti gli articoli 38, comma 9, 39, comma 4 e 49,  comma  1,  della
legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  che  recano  la  disciplina  della
erogazione delle maggiorazioni sociali di cui alla legge n.  448  del
2001, ai cittadini italiani residenti all'estero; 
  Visto in particolare, il comma 9 dell'art. 38 della  legge  n.  289
del 2002, nella parte in cui prevede che il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  italiani  nel  mondo,
stabilisce con proprio decreto il livello di reddito equivalente, per
ciascun Paese, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge n.
448 del 2001; 
  Visto il decreto  12  maggio  2003  che  ha  dato  attuazione  alle
disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 38 della legge  n.  289  del
2002,  concernente  le  determinazioni   del   livello   di   reddito
equivalente, per ciascun Paese straniero, al reddito di cui  all'art.
38, comma 1, della legge n. 448 del 2001; 
  Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio  2007,  n.  81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che
ha previsto, che «Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle
pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all'art.  38,  commi
da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i
criteri  ivi  stabiliti,  tenuto  conto  anche  di  quanto   previsto
dall'art. 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,
fino a garantire un reddito proprio pari  a  580  euro  al  mese  per
tredici mensilita', e, con effetto dalla medesima data, l'importo  di
cui  al  comma  5,  lettere  a)  e  b),  del  medesimo  art.  38   e'
rideterminato in 7.540 euro. Per  gli  anni  successivi  al  2008  il
limite di reddito annuo di 7.540 euro e'  aumentato  in  misura  pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle  pensioni  a
carico del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti,  rispetto  all'anno
precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente  comma
sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli  importi
di cui all'art. 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002,  n.
289»; 
  Visto l'art. 1, comma 20, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,  n.  233,
con il quale le competenze del Ministro per gli  italiani  nel  mondo
sono state attribuite al Ministero degli affari esteri; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della legge  13  novembre  2009,  n.  172,
recante l'istituzione del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto il decreto 10 gennaio 2014 del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  e  con  il  Ministro  degli   affari   esteri,   riguardante
l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 38,  comma  9,  della
legge n. 289 del 2002, al quale sono stati allegati i coefficienti di
conversione ed i tassi di cambio aggiornati al 2011; 
  Visto l'art. 3 della legge 11 agosto 2014, n. 125, con il quale  e'
stata modificata la denominazione del Ministero degli  affari  esteri
in Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
  Vista  la  tabella  allegata,  contenente  i   dati   relativi   ai
coefficienti  di  conversione  dei  prezzi  ed  ai  tassi  di  cambio
aggiornati  all'anno  2013,  trasmessa  dall'Istituto  nazionale   di
statistica con la nota tecnica prot. 18480 del 21 ottobre 2015; 
  Tenuto  conto  delle  risultanze  della  Conferenza   dei   servizi
convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, svoltasi in  data  11
gennaio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dall'anno 2016, per la  determinazione  dell'aumento
della maggiorazione sociale, di cui all'art. 38, comma 9, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, il  livello  di  reddito  equivalente,  per
ciascun Paese, e' stabilito nella misura risultante dal prodotto  del
reddito di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio  2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2007,  n.
127, rivalutato, per gli anni successivi, in base alla legge  n.  127
del 2007, per i coefficienti indicati per ciascun Paese  nella  unita
tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Per i Paesi ove i suddetti coefficienti non sono  riportati,  il
valore di  riferimento  e',  ove  disponibile,  quello  piu'  recente
riportato nelle tabelle allegate ai precedenti corrispondenti decreti
interministeriali.