IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con regolamento (UE) n. 702/2017 della Commissione
del 4 aprile 2017, la denominazione «Marche» riferita alla  categoria
«Oli e grassi (burro,  margarina,  olio,  ecc.)»  e'  iscritta  quale
indicazione geografica protetta nel registro delle  denominazioni  di
origine protette (D.O.P.) e delle  indicazioni  geografiche  protette
(I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE)
n. 1151/2012; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della  indicazione  geografica  protetta   «Marche»,   affinche'   le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale: 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della
indicazione  geografica  protetta  «Marche»,   registrata   in   sede
comunitaria con regolamento (UE) n. 702/2017 del 4 aprile 2017. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Marche», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione
del prodotto, la suddetta denominazione e  la  menzione  «indicazione
geografica protetta» solo sulle  produzioni  conformi  al regolamento
(UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di  tutte  le  condizioni
previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 26 aprile 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi