IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge  n.  196
del 2009, concernente  la  progressiva  eliminazione  delle  gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti
di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il
versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato; 
  Visto l'art. 44-ter, comma 2, della predetta legge n. 196/2009,  in
base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  «sono
individuate ...» le «... gestioni operanti su contabilita' speciali o
conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. ...»  e  «...  le
somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono
versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  possono  essere
riassegnate alle  amministrazioni  interessate,  su  loro  richiesta,
limitatamente  all'importo  necessario  all'estinzione  di  eventuali
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  assunte  almeno   trenta
giorni prima della predetta soppressione. ...»; 
  Visto l'art. 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1,  legge
7 agosto 2012, n. 135, che prevede la soppressione delle contabilita'
speciali scolastiche dall'anno 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
febbraio  2017,  recante:  «Eliminazione  delle  gestioni   contabili
operanti a valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti  di
tesoreria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del  19  aprile
2017, e in particolare l'art. 2, nel quale si prevede che: 
    in attuazione del comma 2 dell'art. 44-ter della  predetta  legge
n. 196 del 2009 sono individuate le gestioni operanti su contabilita'
speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva; 
    la soppressione delle predette gestioni e'  operata  con  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    le  somme  eventualmente  giacenti   sulle   gestioni   contabili
soppresse, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su  loro
richiesta, limitatamente  all'importo  necessario  all'estinzione  di
eventuali obbligazioni giuridicamente  perfezionate,  assunte  almeno
trenta giorni prima della predetta soppressione; 
    entro i trenta  giorni  precedenti  alla  data  di  soppressione,
l'amministrazione  di  riferimento  comunica  al  Dipartimento  della
Ragioneria  generale   dello   Stato   l'importo   eventualmente   da
riassegnare e che in caso di mancata comunicazione entro il  predetto
termine non si da' luogo ad alcuna riassegnazione; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato» e, in particolare, gli articoli 585 e ss.; 
  Tenuto  conto  che  la  soppressione  delle  gestioni  operanti  su
contabilita' speciali o conti di tesoreria e'  disposta  con  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Soppressione delle gestioni operanti su contabilita' speciali o conti
                            di tesoreria 
 
  1. Le  gestioni  operanti  su  contabilita'  speciali  o  conti  di
tesoreria di cui all'elenco allegato sono soppresse alla data del  30
giugno 2017. A decorrere dal 1° luglio 2017 viene inibita ai titolari
l'operativita'  sulle  predette  contabilita'  speciali  e  conti  di
tesoreria. La chiusura delle contabilita' speciali  e  dei  conti  di
tesoreria interessati e' disposta d'ufficio  dal  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  2.  Le  somme  eventualmente  giacenti  sulle  gestioni   contabili
soppresse  sono  versate  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato,
rispettivamente sui capitoli indicati nell'elenco  allegato,  a  cura
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  3. Su richiesta documentata delle amministrazioni  interessate,  da
trasmettere entro il 31 maggio 2017, per il tramite  del  coesistente
Ufficio  centrale  di  bilancio  al  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, gli importi
necessari per l'estinzione di eventuali  obbligazioni  giuridicamente
perfezionate, assunte entro la predetta data,  sono  riassegnati  sui
pertinenti  capitoli  dello   stato   di   previsione   della   spesa
dell'amministrazione coinvolta, ai sensi dell'art. 44-ter,  comma  2,
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  In   caso   di   mancata
comunicazione entro il predetto termine non si da'  luogo  ad  alcuna
riassegnazione. 
  4. Nei casi in cui le risorse presenti sulle gestioni contabili  da
sopprimere  risultino  parzialmente  o  totalmente  accantonate   per
pignoramenti, si applicano le disposizioni di cui all'art.  2,  comma
4, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dell'8
febbraio 2017 
  5. I funzionari delegati titolari delle gestioni soppresse  in  via
definitiva rendono il conto amministrativo della loro gestione al  30
giugno 2017, secondo le disposizioni di cui all'art.  4  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. 
  Il presente decreto viene trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 maggio 2017 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco