IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 «Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti; Visto l'art. 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 42, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo cui «Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea»; Visto l'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, secondo cui «i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI»; Considerato il combinato disposto dei commi 668 e 688, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, da cui si evince che la misurazione puntuale della quantita' di rifiuti, e' finalizzata ad attuare un modello di tariffa avente natura corrispettiva, di cui al citato comma 668; Considerato che tale tariffa commisurata al servizio reso e' tra gli strumenti economici piu' efficaci per l'attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Considerato che la determinazione puntuale della quantita' dei rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di rafforzare il principio «chi inquina paga» nella gestione dei rifiuti urbani; Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota protocollo n. 4242 del 1° marzo 2017; Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 2 marzo 2017; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di: a) sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico; b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso. 2. I criteri di cui al comma 1, sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.