IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/1785 della Commissione 7  ottobre
2016 che modifica gli  allegati  II,  III  del  regolamento  (CE)  n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
livelli massimi di residuo dalla sostanza attiva cymoxanil; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del  regolamento  (CE)  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009 di  recepimento  della
direttiva  2008/125/CE  della  Commissione  del  19  dicembre   2008,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le  quali
la sostanza attiva cymoxanil; 
  Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della
direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che ora  figurano  nei  regolamenti
(UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la  sostanza
attiva mancozeb; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  della  sostanza  attiva
cymoxanil decade il 31 agosto 2019, come  indicato  nell'allegato  al
regolamento (UE) 540/2011; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste  le  istanze  presentate  dalle  imprese  titolari  volte  ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla  base
del  dossier  relativo  al  prodotto  fitosanitario  di   riferimento
«Moximate M», presentato dall'impresa  «Indofil  Chemicals  Company»,
conforme ai requisiti di cui  all'allegato  III  del  citato  decreto
legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE)  n.  545/2011
della Commissione; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari di cui  trattasi  hanno  ottemperato  a  quanto
previsto dai decreti recepimento, nei tempi e  nelle  forme  da  esso
stabiliti ed in conformita' alle condizioni definite per le  sostanze
attive cymoxanil e mancozeb; 
  Vista la domanda presentata in data 28  ottobre  2016  dall'impresa
titolare  del  sopracitato  fascicolo,  e  successive   integrazioni,
diretta ad ottenere le modifiche  delle  condizioni  di  impiego  dei
prodotti fitosanitari in questione  nel  rispetto  dei  nuovi  limiti
massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n.  2016/1785  della
Commissione del 7 ottobre 2016; 
  Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della
valutazione  del  sopracitato  fascicolo  Moximate  505  WP,   svolta
dall'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, al fine di  ri-registrare
i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 agosto 2019,  alle
nuove condizioni di impiego; 
  Viste le note con le quali le imprese titolari delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Viste le note con le quali le imprese titolari hanno comunicato  di
aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari  sotto
indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2019, data di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  Cymoxanil,   i   prodotti
fitosanitari  indicati  in  allegato  al   presente   decreto,   alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel  regolamento  (UE)  n.
545/2011 della Commissione, relativo  al  prodotto  fitosanitario  di
riferimento «Moximate M»; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio  1999  concernente  «Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati  fino  al  31  agosto  2019,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  Cymoxanil,   i   prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzati con  la  nuova  composizione,  alle  condizioni  e  sulle
colture indicate nelle  rispettive  etichette  allegate  al  presente
decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono autorizzate le modifiche  di  composizione  in  adeguamento  a
quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche indicate  per
ciascun prodotto fitosanitario  riportate  in  allegato  al  presente
decreto. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  munita  di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Per il prodotto fitosanitario «Moximate M» n. reg. 13779, l'impresa
titolare dell'autorizzazione e' tenuta  a  rietichettare  i  prodotti
fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente  autorizzata,  non
ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un  fac-simile
della nuova etichetta per le confezioni di prodotto  giacenti  presso
gli   esercizi   di   vendita   al   fine    della    sua    consegna
all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi'  tenuta  ad  adottare
ogni  iniziativa,  nei  confronti  degli  utilizzatori,   idonea   ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Per  gli  altri  prodotti  fitosanitari  indicati  in  allegato  al
presente decreto,  lo  smaltimento  delle  scorte  gia'  immesse  sul
mercato alla data del presente  decreto,  e'  consentito  secondo  le
seguenti modalita': 
    sei mesi,  per  la  commercializzazione  da  parte  del  titolare
dell'autorizzazione  e  la  vendita  da  parte  dei  rivenditori  e/o
distributori autorizzati; 
    dodici mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  Lo smaltimento si applica ai lotti  di  prodotti  fitosanitari  che
riportano una  data  di  preparazione  immediatamente  antecedente  a
quella del presente provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del  Ministero  della  salute  www.salute.gov.it  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 27 aprile 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco