IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98,  che  reca  la
disciplina delle casse conguaglio prezzi; 
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 941
del 29 agosto 1961, con il quale e'  stato  istituito  il  «Fondo  di
compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche»; 
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n.  34
del 6 luglio 1974, con il quale la denominazione del  Fondo  suddetto
e' stata modificata in «Cassa conguaglio per il settore elettrico»; 
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481,  che
ha trasferito all'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il  gas  le
«funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite  dall'art.
5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica
20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), dell'allegato A alla  delibera
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas  del  21  dicembre
2009, n. 64 che affida alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
le  attivita'  di  esazione,  erogazione  e  controllo  previste  per
l'amministrazione dei conti presso la stessa istituiti; 
  Visto l'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
(legge di stabilita' 2016), con il quale la Cassa conguaglio  per  il
settore  elettrico  e'  trasformata  in  ente   pubblico   economico,
denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA); 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica,  il
gas e il sistema idrico n. 667/2015/A del 28 dicembre  2015,  recante
disposizioni conseguenti alla trasformazione della  Cassa  conguaglio
per il settore elettrico in ente pubblico economico denominato «Cassa
per i servizi energetici e ambientali» (CSEA); 
  Visto l'art. 1, comma 670, quinto periodo, della legge 28  dicembre
2015, n. 208, (legge di  stabilita'  2016)  che  prevede  che  «Entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, [...] e' stabilita la dotazione organica dell'ente in  misura
non superiore a sessanta unita' e sono apportate  al  regolamento  di
organizzazione  e  funzionamento  le  modifiche  necessarie  a   dare
attuazione al presente comma»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
giugno 2016, di approvazione dello Statuto della CSEA; 
  Vista  la  nota  n.  25099  del  30  dicembre  2016  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  con  la  quale  e'  stato  trasmesso
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  lo
schema di Regolamento di organizzazione e funzionamento  della  CSEA,
al fine di acquisire il parere previsto dal citato art. 1, comma 670,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Vista la delibera  12  gennaio  2017,  n.  2/2017/I  con  la  quale
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema ha  espresso
parere  favorevole  in  ordine  allo   schema   di   Regolamento   di
organizzazione e funzionamento della CSEA; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' approvato il regolamento di  organizzazione  e  funzionamento
della Cassa conguaglio per i servizi energetici e  ambientali  (CSEA)
che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
per la registrazione e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 febbraio 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2017 
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