LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 
                         SUI FONDI PENSIONE 
 
  Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre  2005,
n. 252 (di seguito: decreto n. 252  del  2005)  che  dispone  che  la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di  seguito:  COVIP)  e'
istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la  correttezza
dei  comportamenti  e  la  sana  e  prudente  gestione  delle   forme
pensionistiche  complementari,  avendo  riguardo  alla  tutela  degli
iscritti e dei beneficiari e al buon  funzionamento  del  sistema  di
previdenza complementare; 
  Visto l'art. 16, comma 2, lettera b), del decreto n. 252 del 2005 e
l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  relativi
al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del  gettito
derivante dal contributo di solidarieta' di cui all'art. 16, comma 1,
del decreto n. 252 del 2005; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito:  legge  n.  266
del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che  prevede  che  a
decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP  sono
finanziate dal mercato di competenza, per la parte  non  coperta  dal
finanziamento a carico del bilancio  dello  Stato,  e  che  l'entita'
della contribuzione, i termini e  le  modalita'  di  versamento  sono
determinate dalla COVIP  con  propria  deliberazione,  sottoposta  al
Presidente del Consiglio dei ministri, per l'approvazione con proprio
decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8  agosto  1995  n.  335  (di
seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art.  1,  comma
68, della legge n. 266 del 2005, secondo il  quale  il  finanziamento
della COVIP puo' essere integrato mediante il versamento  annuale  da
parte dei fondi pensione di una quota  non  superiore  allo  0,5  per
mille dei flussi annuali dei contributi incassati; 
  Visto l'art. 13, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  che
ha stabilito l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell'art.
13,  comma  2,  della  legge  n  335  del  1995  che   prevedeva   un
finanziamento per il funzionamento della COVIP a carico del  bilancio
dello Stato; 
  Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il
2017,  all'ammontare  del  finanziamento  previsto   a   valere   sul
contributo  di  solidarieta'  e   alla   stima   dell'importo   delle
contribuzioni  incassate  dai  fondi  pensione  nell'anno  2016,   il
versamento a carico delle forme  pensionistiche  complementari  debba
essere fissato nella misura dello 0,5 per mille  dei  flussi  annuali
dei   contributi   incassati   a   qualunque   titolo   dalle   forme
pensionistiche complementari stesse; 
  Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2017 debba  essere
calcolato in base ai contributi incassati dalle forme  pensionistiche
complementari nell'anno 2016; 
 
                              Delibera 
 
di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e
modalita' di versamento del contributo dovuto  alla  COVIP  da  parte
delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2017. 
                               Art. 1 
 
                       Contributo di vigilanza 
 
  1. Ad integrazione del finanziamento  della  COVIP  e'  dovuto  per
l'anno 2017, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il  versamento
di un contributo nella misura  dello  0,5  per  mille  dell'ammontare
complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo  dalle  forme
pensionistiche complementari nell'anno 2016. 
  2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi  i  flussi
in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso
altre forme pensionistiche complementari, nonche'  i  contributi  non
finalizzati alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche,  ma
relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per
invalidita' o premorienza. 
  3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno
di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso,
si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della societa' o
ente, la base di calcolo ai sensi del comma  1  dovra'  tenere  anche
conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare
la  copertura  della   riserva   matematica   rappresentativa   delle
obbligazioni previdenziali.