IL CAPO DIPARTIMENTO 
              delle politiche europee e internazionali 
                       e dello sviluppo rurale 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 50; 
  Visti il regolamento delegato (UE) n.  2016/1149  e  di  esecuzione
(UE) n. 2016/1150 della Commissione,  del  15  aprile  2016,  recanti
rispettivamente  integrazioni  e  modalita'   di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo,  in
ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i  Paesi  terzi,  al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 
  Visto, in particolare, l'art. 21 del regolamento n. 2016/1150 della
Commissione che stabilisce la competenza  degli  Stati  membri  nella
definizione della normativa  nazionale  in  materia  di  informazioni
sull'utilizzo degli anticipi e relativa  tempistica  di  trasmissione
dei dati agli organismi pagatori; 
  Visto  il  programma  nazionale  di   sostegno   per   il   settore
vitivinicolo relativo alla  programmazione  2014/2018,  inviato  alla
Commissione Unione europea il 1° marzo 2013; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990), con il quale si  dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua  competenza,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,  provvede  con
decreto all'applicazione nel  territorio  nazionale  dei  regolamenti
emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante  organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10-ter, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale 5 agosto  2014  n.  4615,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  191  del  19  agosto   2014   recante
«Disposizioni  nazionali  di  attuazione  del  regolamento  (UE)   n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  del  regolamento
(CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni
relative agli anticipi»; 
  Ritenuto necessario dare attuazione alle  disposizioni  comunitarie
di cui ai precitati regolamenti  per  definire  il  calendario  delle
comunicazioni sugli anticipi e il relativo ambito di applicazione; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1.   Per   i   pagamenti   previsti   dall'OCM   vino,   effettuati
nell'esercizio finanziario 2015 e  successivi,  sono  obbligati  alla
comunicazione di cui all'art. 21 del  regolamento  di  esecuzione  n.
2016/1150 i beneficiari delle misure di promozione del vino nei paesi
terzi, ristrutturazione e riconversione dei vigneti,  investimenti  e
distillazione dei sottoprodotti, che hanno presentato progetti per  i
quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore a 5 milioni
di euro. 
  2. L'obbligo di cui al  comma  1  riguarda  i  soggetti  che  hanno
percepito anticipi per i quali, alla data del 15 ottobre  di  ciascun
anno, non e' stata inoltrata domanda di saldo o richiesta di collaudo
finale. 
  3. Al fine di adempiere a tale disposizione i soggetti obbligati di
cui al comma 1 e 2 trasmettono all'Organismo pagatore competente  per
territorio entro il 30 novembre di ciascun anno: 
    a) i  rendiconti  delle  spese  che  giustificano,  per  ciascuna
misura, l'utilizzo degli anticipi fino al 15 ottobre; 
    b) una conferma, per ciascuna misura, del  saldo  degli  anticipi
non utilizzati e rimanente al 15 ottobre. 
  Tali informazioni sono trasmesse,  ai  fini  dell'invio  dei  conti
annuali alla Commissione Unione europea, dagli Organismi pagatori  ad
Agea  coordinamento  ed  al  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e  forestali -  Dipartimento  delle  politiche  europee  e
internazionali e dello sviluppo  rurale -  Direzione  generale  delle
politiche internazionali e dell'Unione europea -  PIUE  VII,  via  XX
settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il 15 febbraio di ciascun anno. 
  4. Le modalita' di  trasmissione  delle  comunicazioni  di  cui  al
precedente comma 3 sono stabilite da Agea coordinamento. 
  Il presente provvedimento, che abroga il decreto  dipartimentale  5
agosto 2014 n. 4615 e s.m., e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 maggio 2017 
 
                                          Il Capo Dipartimento: Blasi