IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche» e, in particolare: l'articolo 25, comma 1
«Garanzie  finanziarie»;  l'articolo  29  «Registro   nazionale   dei
soggetti obbligati al  finanziamento  dei  sistemi  di  gestione  dei
RAEE»; l'articolo  33  «Centro  di  coordinamento»  e  l'articolo  35
«Comitato di vigilanza e controllo»; 
  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) ed in particolare il considerato n.  23  della
direttiva 2012/19/UE e secondo  cui  «Ciascun  produttore,  allorche'
immette un  prodotto  sul  mercato,  dovrebbe  fornire  una  garanzia
finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti
da prodotti orfani ricadano sulla societa' o sugli altri  produttori»
e  l'articolo  12,  paragrafo  3,  secondo  cui:  «Gli  Stati  membri
provvedono  affinche'  ciascun  produttore,  allorche'   immette   un
prodotto sul mercato, fornisca  una  garanzia  che  dimostri  che  la
gestione di tutti i RAEE sara' finanziata e  affinche'  i  produttori
marchino chiaramente  i  loro  prodotti  a  norma  dell'articolo  15,
paragrafo 2. Detta garanzia assicura che  le  operazioni  di  cui  al
paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La  garanzia
puo' assumere la forma di una partecipazione del produttore a  regimi
adeguati  per  il  finanziamento  della   gestione   dei   RAEE,   di
un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.»; 
  Visto il  regio  decreto  del  23  maggio  1924,  n.  827,  recante
«Regolamento  per  l'amministrazione  del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato»; 
  Vista la legge 10 giugno 1982, n.  348,  recante  «Costituzione  di
cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo
Stato ed altri enti pubblici»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  «Nuove  norme  sul
procedimento amministrativo»; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» ed, in particolare, la Parte  quarta  relativa
alla gestione dei rifiuti; 
  Considerato che  per  la  puntuale  determinazione  della  garanzia
finanziaria, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49, e' necessario definire i criteri  generali  per
l'individuazione  della  stessa  e  che  detta  garanzia  finanziaria
assolve all'esigenza di coprire il rischio che i costi della gestione
dei RAEE ricadano sulla collettivita', assicurando la  disponibilita'
di importi economici adeguati a coprire detti oneri; 
  Acquisito il concerto del Ministro dello  sviluppo  economico  reso
con nota del 21 marzo 2016; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
formatosi ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, a seguito di richiesta di concerto  di  cui  alla  nota  del  27
gennaio 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 7 novembre 2016,  ai  sensi  della  legge  23
agosto 1988, n. 400; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente regolamento  si  applicano  per  la
determinazione  delle  somme  dovute  per  la  gestione  dei  rifiuti
provenienti  dalle  categorie  di   apparecchiature   elettriche   ed
elettroniche (AEE)  indicate  negli  allegati  I  e  III  al  decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo quanto stabilito  dagli
articoli 3 e 40, comma 3, del medesimo decreto legislativo. 
  2. La garanzia finanziaria e' prestata in riferimento alla gestione
dei rifiuti di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE)
provenienti dai nuclei domestici come definiti dall'articolo 4, comma
1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 
  3. Per i RAEE professionali, come definiti dall'articolo  4,  comma
1, lettera m), del decreto legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  il
finanziamento delle operazioni di  raccolta,  trasporto,  trattamento
adeguato,  recupero  e  smaltimento  ambientalmente  compatibile   e'
garantito attraverso l'organizzazione di sistemi individuali  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, o con la
partecipazione ai sistemi  collettivi  di  cui  all'articolo  10  del
medesimo decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). -  (Omissis).  3.  Con  decreto
          ministeriale  possono  essere  adottati  regolamenti  nelle
          materie  di  competenza  del  ministro   o   di   autorita'
          sottordinate al ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 25, 29, 33  e  35,
          del decreto legislativo 14 marzo 2014,  n.  49  (Attuazione
          della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti  di  apparecchiature
          elettriche ed elettroniche - RAEE): 
              «Art. 25 (Garanzie finanziarie). -  1.  Il  produttore,
          nel momento in  cui  immette  un'AEE  sul  mercato,  presta
          adeguata garanzia finanziaria. La garanzia e' prestata  dal
          singolo produttore, nel  caso  in  cui  adempia  ai  propri
          obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui
          il   produttore   aderisce,   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 1 della legge  10  giugno  1982,  n.  348,  e
          secondo modalita' equivalenti definite entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo
          dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia e delle finanze.  L'adozione  del
          decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ovvero  minori
          entrate per la finanza pubblica.». 
              «Art. 29 (Registro nazionale dei soggetti obbligati  al
          finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE).  -  1.  Il
          Registro nazionale dei soggetti obbligati al  finanziamento
          dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito  e  funzionante
          ai  sensi  del  regolamento  25  settembre  2007,  n.  185,
          garantisce la  raccolta  e  la  tenuta  delle  informazioni
          necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni  del
          presente decreto legislativo e il corretto trattamento  dei
          RAEE, nonche' idonee  a  consentire  la  definizione  delle
          quote di mercato di cui all'art. 35, comma 1, lettera c). 
              2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro  nazionale,  i
          produttori prima che  inizino  ad  operare  nel  territorio
          italiano, secondo le  modalita'  indicate  all'art.  1  del
          regolamento 25 settembre 2007, n. 185. 
              3. All'interno di tale  Registro,  oltre  alla  sezione
          relativa  ai  sistemi  collettivi  di  gestione  dei   RAEE
          domestici, e' istituita una apposita  sezione  relativa  ai
          sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'art. 9. 
              4. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi  di  cui
          al comma 1 puo' immettere sul mercato dette apparecchiature
          solo a seguito di iscrizione presso la Camera di  commercio
          di competenza. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve
          indicare, qualora il  codice  di  attivita'  non  individui
          esplicitamente la natura di produttore  di  AAE,  anche  lo
          specifico codice di attivita' che lo individua  come  tale,
          nonche' il sistema attraverso il  quale  intende  adempiere
          agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di
          garanzia previsti dal presente decreto. 
              5. L'iscrizione al registro,  con  l'indicazione  delle
          pertinenti informazioni, e' effettuata  esclusivamente  per
          via  telematica  dal  produttore   o   dal   rappresentante
          autorizzato ai sensi dell'art.  30,  secondo  le  modalita'
          indicate all'art. 3 del regolamento 25 settembre  2007,  n.
          185. Nel  caso  in  cui  l'iscrizione  sia  effettuata  dal
          rappresentate autorizzato,  tale  soggetto  risponde  degli
          obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche
          con riferimento agli  oneri  di  registrazione  di  cui  al
          presente comma. 
              6. All'atto dell'iscrizione al  Registro  nazionale  il
          produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce  le
          informazioni  previste  all'Allegato  X  e  si  impegna  ad
          aggiornarle opportunamente. 
              7. Per facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati,
          il Registro nazionale predispone  all'interno  del  proprio
          sito web istituzionale, appositi rimandi (link) agli  altri
          registri nazionali. 
              8. Ai fini della predisposizione  e  dell'aggiornamento
          del  Registro,   le   Camere   di   commercio,   industria,
          artigianato  e  agricoltura  comunicano  al   Comitato   di
          vigilanza e controllo l'elenco delle  imprese  iscritte  al
          Registro come produttori di AEE.». 
              «Art. 33 (Centro di coordinamento). - 1. Il  Centro  di
          coordinamento, istituito  e  disciplinato  ai  sensi  degli
          articoli 9, commi 1  e  3,  11  e  12  del  regolamento  25
          settembre 2007, n. 185,  ha  la  forma  del  consorzio  con
          personalita'   giuridica   di   diritto   privato   ed   e'
          disciplinato ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del  codice
          civile in quanto applicabili e salvo  quanto  previsto  nel
          presente decreto legislativo. Il consorzio e'  composto  da
          tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti
          dai nuclei domestici, che vi  aderiscono  entro  30  giorni
          dalla loro  costituzione,  e  da  due  componenti  nominati
          rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare e dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico. 
              2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del
          presente decreto, il  Centro  di  coordinamento  predispone
          apposito elenco,  in  cui  i  titolari  degli  impianti  di
          trattamento dei RAEE sono  tenuti  ad  iscriversi  mediante
          semplice  comunicazione  e  senza  ulteriori  oneri,  ed  a
          comunicare annualmente le quantita' di RAEE trattate  entro
          il 30 aprile di ogni anno. 
              3.  Al  Centro  di   coordinamento   possono   altresi'
          partecipare i sistemi  individuali  di  gestione  dei  RAEE
          domestici, nonche' i sistemi individuali  e  collettivi  di
          gestione dei RAEE professionali. 
              4. Il Centro di Coordinamento adegua  lo  statuto  alle
          disposizioni del  presente  decreto  legislativo  entro  90
          giorni dall'entrata in vigore. Lo statuto e  le  successive
          modifiche  sono  approvate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente della tutela del territorio  e  del  mare  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  entro  60  giorni
          dalla presentazione. 
              5. Il Centro di coordinamento ottimizza, uniformando le
          relative modalita' e condizioni, la raccolta, il  ritiro  e
          la  gestione  dei  RAEE  in  modo  omogeneo  su  tutto   il
          territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il
          conferimento agli impianti di trattamento.  In  particolare
          il Centro di coordinamento ha il compito di: 
              a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri  di
          raccolta comunali in modo omogeneo su tutto  il  territorio
          nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto
          del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine
          di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni  e
          di conseguire  gli  obiettivi  di  raccolta  differenziata,
          riciclaggio,  recupero  stabiliti  dal   presente   decreto
          legislativo; 
              b) collaborare alla definizione  della  metodologia  di
          cui al decreto ministeriale dell'art. 18, comma 4; 
              c)  supportare   il   Comitato   di   vigilanza   nella
          definizione  criteri  oggettivi  di  quantificazione  delle
          quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte  di
          istituti scientifici e di ricerca; 
              d) assicurare risposte  tempestive  alle  richieste  di
          ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando  a  tal
          fine metodologie telematiche; 
              e) raccogliere e  rendicontare  i  dati  relativi  alla
          raccolta e al trattamento  sulla  base  delle  informazioni
          acquisite ai sensi dell'art. 34; 
              f) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni di
          cui alla lettera e) ai  fini  della  predisposizione  della
          relazione di cui all'art. 31, comma 1; 
              g) stipulare specifici accordi con le  associazioni  di
          categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di
          indirizzo, al  fine  di  assicurare  adeguati  ed  omogenei
          livelli di trattamento e qualificazione  delle  aziende  di
          settore; 
              h)  assicurare  il  monitoraggio  dei  flussi  di  RAEE
          distinti per categoria di cui agli Allegati  I  e  III  del
          presente decreto legislativo smistati ai sistemi collettivi
          sulla base di modalita' da definire d'intesa con l'ISPRA  e
          il Comitato di vigilanza e controllo; 
              i) predisporre per ciascun raggruppamento  di  RAEE  un
          programma annuale di prevenzione e attivita' da trasmettere
          al Comitato di vigilanza e controllo. Tale  programma  deve
          contenere indicazioni specifiche anche  con  riguardo  agli
          obiettivi  di  recupero  dei  RAEE   stabilite   per   ogni
          categoria; 
              l) coordinare e  garantire  il  corretto  trasferimento
          delle  informazioni  di  cui  all'art.   27   fornite   dai
          produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo,
          trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici,
          mediante la predisposizione di un'apposita banca dati. 
              6. Il Centro di coordinamento puo'  svolgere  i  propri
          compiti anche mediante il ricorso a societa' di servizi  ed
          altri  soggetti  esterni   purche'   venga   garantita   la
          riservatezza dei dati trattati.». 
              «Art. 35 (Comitato di vigilanza e di controllo).  -  1.
          Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione  dei
          RAEE e  delle  pile,  degli  accumulatori  e  dei  relativi
          rifiuti, gia' istituito presso il Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e   del   mare   ai   sensi
          dell'articolo 15,  comma  1,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 2005, n. 151,  e  ridefinito  dall'articolo  19  del
          decreto legislativo 20 novembre  2008,  n.  188,  svolge  i
          seguenti compiti: 
              a) predispone ed aggiorna il Registro nazionale di  cui
          all'art. 29, sulla base delle comunicazioni delle Camere di
          commercio previste allo stesso art. 29, comma 8; 
              b) raccoglie, esclusivamente in formato elettronico,  i
          dati relativi  ai  prodotti  immessi  sul  mercato  e  alle
          garanzie  finanziarie  che  i  produttori  sono  tenuti   a
          comunicare al Registro nazionale  ai  sensi  dell'art.  29,
          comma 6; 
              c) calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera b),
          le rispettive quote di mercato dei produttori; 
              d) programma e dispone, sulla base di  apposito  piano,
          ispezioni nei confronti dei produttori che  non  effettuano
          le comunicazioni di cui alla lettera  b)  e,  su  campione,
          sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b); 
              e) vigila  affinche'  le  apparecchiature  immesse  sul
          mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
          produttore  ed  il  simbolo  di  cui  all'Allegato  IX   ed
          affinche'  i  produttori  che  forniscono   apparecchiature
          elettriche   ed   elettroniche   mediante    tecniche    di
          comunicazione  a  distanza  informino  il  Registro   sulla
          conformita' alle disposizioni di cui all'art. 29; 
              f)  assicura  il   monitoraggio   sull'attuazione   del
          presente decreto legislativo; 
              g)   funge   da   punto   di   riferimento    per    la
          rappresentazione di diverse problematiche  da  parte  degli
          interessati,  e  del  Centro   di   coordinamento   ed   in
          particolare, in mancanza di  una  specifica  valutazione  a
          livello europeo, si esprime circa l'applicabilita'  o  meno
          del presente decreto legislativo a  tipologie  di  AEE  non
          elencate agli Allegati II e IV; 
              h) favorisce l'adozione  di  iniziative  finalizzate  a
          garantire  l'uniforme  applicazione  del  presente  decreto
          legislativo  e  dei  suoi  provvedimenti  attuativi,  anche
          sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa
          ai Ministeri competenti; 
              i) fornisce al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare le informazioni in  suo  possesso
          che siano necessarie ai fini  della  predisposizione  delle
          relazioni di cui all'art. 31, comma 2. 
              2. Con  apposita  delibera,  il  Comitato  definisce  i
          criteri di determinazione delle quote  di  mercato  di  cui
          alla lettera c) del comma 1, anche in  considerazione,  ove
          possibile, del diverso  impatto  ambientale  delle  singole
          tipologie di AEE. A tal fine, il Comitato valuta  l'analisi
          del ciclo di vita dei beni che puo' essere facoltativamente
          presentata  da  ciascun  produttore  con  riferimento  alle
          proprie  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche.  Le
          quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito
          www.registroraee.it,   previo   avviso   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione  delle  quote
          di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale  del  Centro
          di coordinamento. 
              3. Per le finalita' di cui al comma 1  il  Comitato  si
          avvale dell'ISPRA e, in particolare, per  le  ispezioni  di
          cui al comma 1, lettera  d),  il  Comitato  puo'  avvalersi
          anche della collaborazione della Guardia di finanza. 
              4. L'attivita' e il  funzionamento  del  Comitato  sono
          disciplinati con regolamento interno adottato dal  medesimo
          Comitato, nel  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          decreto.  La  segreteria   del   Comitato   e'   assicurata
          dall'ISPRA.». 
              -  La  direttiva  2012/19/UE  del  4  luglio  2012  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (sui   rifiuti   di
          apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  -  RAEE),  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. del 24 luglio 2012, n. L 197. 
              - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827  (Regolamento
          per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'
          generale  dello  Stato)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 3 giugno 1924, n. 130, S.O. 
              - La legge 10 giugno  1982,  n.  348  (Costituzione  di
          cauzioni   con   polizze   fidejussorie   a   garanzia   di
          obbligazioni verso lo Stato  ed  altri  enti  pubblici)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1982,  n.
          161. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O. 
              - La Parte quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, (Norme  in  materia  ambientale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88  -  S.O.
          n. 96, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
          bonifica dei siti inquinati». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17-bis  della  citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art.  17-bis  (Silenzio  assenso  tra  amministrazioni
          pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
          o servizi pubblici). - 1.  Nei  casi  in  cui  e'  prevista
          l'acquisizione di assensi, concerti o nulla  osta  comunque
          denominati di amministrazioni pubbliche  e  di  gestori  di
          beni o servizi pubblici, per  l'adozione  di  provvedimenti
          normativi  e  amministrativi   di   competenza   di   altre
          amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o  i  gestori
          competenti comunicano il proprio assenso, concerto o  nulla
          osta entro trenta giorni dal ricevimento  dello  schema  di
          provvedimento, corredato della relativa documentazione,  da
          parte  dell'amministrazione  procedente.  Il   termine   e'
          interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che  deve
          rendere  il  proprio  assenso,  concerto   o   nulla   osta
          rappresenti esigenze istruttorie o richieste  di  modifica,
          motivate e formulate in modo puntuale nel  termine  stesso.
          In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso
          nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
          istruttori  o  dello  schema  di  provvedimento;  non  sono
          ammesse ulteriori interruzioni di termini. 
              2. Decorsi i termini di cui al comma 1  senza  che  sia
          stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
          stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
          le amministrazioni statali coinvolte  nei  procedimenti  di
          cui al comma 1, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          previa deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  decide
          sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  anche
          ai casi in  cui  e'  prevista  l'acquisizione  di  assensi,
          concerti   o   nulla   osta    comunque    denominati    di
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali  e  della
          salute  dei  cittadini,  per  l'adozione  di  provvedimenti
          normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
          pubbliche. In tali casi, ove  disposizioni  di  legge  o  i
          provvedimenti di cui all'art. 2 non  prevedano  un  termine
          diverso, il  termine  entro  il  quale  le  amministrazioni
          competenti comunicano il proprio assenso, concerto o  nulla
          osta e' di novanta giorni dal ricevimento  della  richiesta
          da  parte  dell'amministrazione   procedente.   Decorsi   i
          suddetti termini senza che sia stato comunicato  l'assenso,
          il  concerto  o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si   intende
          acquisito. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  nei  casi  in  cui  disposizioni   del   diritto
          dell'Unione europea richiedano l'adozione di  provvedimenti
          espressi.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano i testi degli  allegati  I  e  III,  del
          citato decreto legislativo n. 49 del 2014: 
              «Allegato I 
              (Categorie   di   AEE   rientranti    nell'ambito    di
          applicazione del  presente  decreto  nel  periodo  indicato
          nell'art. 2, comma 1, lettera a). 
              1. Grandi elettrodomestici 
              2. Piccoli elettrodomestici 
              3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 
              4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici 
              5. Apparecchiature di illuminazione 
              6. Strumenti elettrici  ed  elettronici  (ad  eccezione
          degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 
              7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo  libero  e
          lo sport 
              8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti
          impiantati ed infettati) 
              9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 
              10. Distributori automatici.». 
              «Allegato III 
              (Categorie   di   AEE   rientranti    nell'ambito    di
          applicazione del  presente  decreto  nel  periodo  indicato
          nell'art. 2, comma 1 , lettera b). 
              1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura 
              2.  Schermi,  monitor  ed  apparecchiature  dotate   di
          schermi con una superficie superiore a 100 cm 2 
              3. Lampade 
              4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una
          dimensione esterna superiore a 50  cm),  compresi,  ma  non
          solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e  per
          telecomunicazioni; apparecchiature di  consumo;  lampadari;
          apparecchiature   per   riprodurre   suoni   o    immagini,
          apparecchiature   musicali;    strumenti    elettrici    ed
          elettronici; giocattoli  e  apparecchiature  per  il  tempo
          libero  e  lo  sport;  dispositivi  medici;  strumenti   di
          monitoraggio  e  di  controllo;  distributori   automatici;
          apparecchiature per la generazione di  corrente  elettrica.
          Questa   categoria   non   include    le    apparecchiature
          appartenenti alle categorie 1, 2 e 3. 
              5. Apparecchiature di piccole dimensioni  (con  nessuna
          dimensione esterna superiore a 50  cm),  compresi,  ma  non
          solo:   elettrodomestici;   apparecchiature   di   consumo;
          lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini,
          apparecchiature   musicali;    strumenti    elettrici    ed
          elettronici; giocattoli  e  apparecchiature  per  il  tempo
          libero  e  lo  sport;  dispositivi  medici;  strumenti   di
          monitoraggio  e  di  controllo;  distributori   automatici;
          apparecchiature per la generazione di  corrente  elettrica.
          Questa   categoria   non   include    le    apparecchiature
          appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6. 
              6.   Piccole   apparecchiature   informatiche   e   per
          telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore
          a 50 cm).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 40, del citato
          decreto legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 3 (Esclusioni). - 1. Sono escluse  dal  campo  di
          applicazione del presente decreto legislativo: 
              a) le apparecchiature necessarie per  la  tutela  degli
          interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le
          armi,  le  munizioni  e  il  materiale   bellico,   purche'
          destinate a fini specificamente militari; 
              b)   le   apparecchiature   progettate   e   installate
          specificamente come parte di un'altra  apparecchiatura  che
          e' esclusa o che non rientra  nell'ambito  di  applicazione
          del presente decreto legislativo, purche' possano  svolgere
          la  propria  funzione  solo  in  quanto   parti   di   tale
          apparecchiatura; 
              c) le lampade a incandescenza. 
              2. A far data dal 15 agosto 2018 sono altresi'  escluse
          dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: 
              a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello
          spazio; 
              b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; 
              c) le installazioni  fisse  di  grandi  dimensioni,  ad
          eccezione delle apparecchiature che non sono  progettate  e
          installate  specificamente  per  essere  parte   di   dette
          installazioni; 
              d) i mezzi di trasporto di persone o di merci,  esclusi
          i veicoli elettrici a due ruote non omologati; 
              e)  le  macchine  mobili  non  stradali  destinate   ad
          esclusivo uso professionale; 
              f) le apparecchiature appositamente concepite a fini di
          ricerca e sviluppo, disponibili unicamente  nell'ambito  di
          rapporti tra imprese; 
              g)   i   dispositivi   medici    ed    i    dispositivi
          medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il  rischio  che
          tali dispositivi siano infetti, ai sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.  254,  prima
          della fine  del  ciclo  di  vita  e  i  dispositivi  medici
          impiantabili attivi.». 
              «Art.  40  (Disposizioni  transitorie  e   finali).   -
          (omissis). 
              3.  Il  finanziamento  della   gestione   dei   rifiuti
          derivanti dai pannelli  fotovoltaici  immessi  sul  mercato
          prima  dell'entrata  in   vigore   del   presente   decreto
          legislativo, avviene secondo  le  modalita'  definite  agli
          articoli 23, comma  1,  e  24,  comma  1,  fatta  salva  la
          ripartizione degli oneri che sia stata  eventualmente  gia'
          definita  in   conformita'   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3  marzo
          2011, n. 28. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi
          sul mercato successivamente alla data di entrata in  vigore
          della  presente   disposizione,   per   uso   domestico   o
          professionale, al fine di una corretta  gestione  del  loro
          fine vita, i sistemi individuali e collettivi di  cui  agli
          articoli 9 e 10,  per  ciascun  nuovo  modulo  immesso  sul
          mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria  e  un
          sistema di geolocalizzazione delle  medesime  tipologie  di
          quelle richieste dal Gestore  dei  servizi  energetici  nel
          disciplinare tecnico adottato nel mese  di  dicembre  2012,
          recante "Definizione e verifica dei requisiti dei  'Sistemi
          o  Consorzi  per  il  recupero   e   riciclo   dei   moduli
          fotovoltaici a  fine  vita'  in  attuazione  delle  'Regole
          applicative   per   il   riconoscimento    delle    tariffe
          incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio  2012)".  Per
          la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli  fotovoltaici
          che beneficiano  dei  meccanismi  incentivanti  di  cui  al
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e  successivi
          decreti e delibere  attuativi,  al  fine  di  garantire  il
          finanziamento  delle  operazioni  di  raccolta,  trasporto,
          trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente
          compatibile  dei  rifiuti   prodotti   da   tali   pannelli
          fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene
          dai meccanismi incentivanti  negli  ultimi  dieci  anni  di
          diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire  la
          copertura dei costi di gestione dei  predetti  rifiuti.  La
          somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi  di
          adesione ai consorzi previsti dai  decreti  ministeriali  5
          maggio 2011 e 5 luglio 2012, viene restituita al detentore,
          laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli  obblighi
          previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di
          fornitura di un nuovo pannello, la  responsabilita'  ricada
          sul  produttore.  In  caso  contrario   il   GSE   provvede
          direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Entro  un
          anno dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
          legislativo, il GSE definisce il metodo  di  calcolo  della
          quota da trattenere e le  relative  modalita'  operative  a
          garanzia della totale  gestione  dei  rifiuti  da  pannelli
          fotovoltaici. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere  l)
          e m), del citato decreto legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 4 (Definizioni) 
              (omissis). 
              l) 'RAEE provenienti  dai  nuclei  domestici':  i  RAEE
          originati  dai  nuclei  domestici  e  i  RAEE  di   origine
          commerciale, industriale, istituzionale e  di  altro  tipo,
          analoghi, per natura e quantita', a  quelli  originati  dai
          nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere
          usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori  diversi
          dai nuclei domestici sono in  ogni  caso  considerati  RAEE
          provenienti dai nuclei domestici; 
              m) 'RAEE  professionali':  i  RAEE  diversi  da  quelli
          provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l). 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, del  citato  decreto
          legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 9 (I sistemi individuali). - 1. I produttori  che
          intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale
          organizzano un sistema  autosufficiente  operante  in  modo
          uniforme sull'intero territorio nazionale per  la  gestione
          dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie  AEE  e  ne
          chiedono il riconoscimento  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela  del  territorio  e  del  mare.  L'istanza  e'
          corredata da un progetto descrittivo, idoneo  a  dimostrare
          che il sistema: 
              a)  e'  organizzato  secondo  criteri  di   efficienza,
          efficacia, economicita' e trasparenza; 
              b) e' effettivamente in grado di operare  su  tutto  il
          territorio nazionale e  di  conseguire,  nell'ambito  delle
          attivita' svolte, gli obiettivi di recupero  e  riciclaggio
          di cui all'Allegato V; 
              c) opera attraverso  modalita'  di  gestione  idonee  a
          garantire che gli utilizzatori finali  siano  adeguatamente
          informati sulle modalita' di funzionamento  del  sistema  e
          sui metodi di raccolta dei RAEE. 
              2. Costituisce parte integrante del progetto di cui  al
          comma 1, un piano di raccolta, attestante  che  il  sistema
          proposto sia in grado di intercettare tutti i RAEE generati
          dalle proprie AEE sull'intero territorio nazionale, secondo
          una delle seguenti modalita': 
              a) la  predisposizione  di  un  efficiente  sistema  di
          restituzione dei RAEE generati dalle proprie AEE; 
              b) la stipula di apposite convenzioni  con  i  soggetti
          responsabili   della   raccolta   sull'intero    territorio
          nazionale,  da  redigere  al  fine  di  assicurare  che  il
          produttore contraente effettui il ritiro presso i centri di
          raccolta ed altri luoghi di raggruppamento  dei  soli  RAEE
          derivanti  dalle   proprie   AEE   immesse   sul   mercato,
          identificate tramite  il  marchio  di  cui  all'art.  28  e
          appositamente selezionate. 
              3.   Il   riconoscimento   da   parte   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          avviene entro 90 giorni dalla presentazione del progetto ed
          e'  requisito  essenziale  per  l'iscrizione  al   Registro
          nazionale  di  cui  all'art.  29   del   presente   decreto
          legislativo.  Qualora  il  riconoscimento  di  un   sistema
          individuale sia  richiesto  a  seguito  di  recesso  da  un
          sistema collettivo, tale recesso ha effetto solo dalla data
          indicata nel provvedimento di riconoscimento del sistema. I
          sistemi riconosciuti trasmettono annualmente  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
          programma specifico di gestione dei  propri  RAEE  relativo
          all'anno solare successivo, copia del bilancio di esercizio
          corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno
          solare  precedente  con   l'indicazione   degli   obiettivi
          raggiunti. La revoca del riconoscimento disposta  nel  caso
          in cui  non  siano  raggiunti  gli  obiettivi  di  recupero
          stabiliti   nell'art.   19   determina   la   cancellazione
          automatica dal Registro nazionale  e  l'applicazione  della
          sanzione di cui all'art. 38, comma 7, del presente  decreto
          legislativo. I  sistemi  devono  dimostrare,  ai  fini  del
          riconoscimento, di essere in possesso delle  certificazioni
          ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema  equivalente
          di gestione  della  qualita'  sottoposto  ad  audit  e  che
          comprenda  anche  i   processi   di   trattamento   ed   il
          monitoraggio interno all'azienda.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10, del citato  decreto
          legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 10 (I sistemi collettivi). - 1. I produttori  che
          non  adempiono  ai  propri  obblighi  mediante  un  sistema
          individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono
          partecipare  ai  sistemi  collettivi  i   distributori,   i
          raccoglitori,  i   trasportatori,   i   riciclatori   e   i
          recuperatori, previo  accordo  con  i  produttori  di  AEE.
          L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti  non
          puo' essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da  un
          consorzio per l'adesione ad  un  altro,  nel  rispetto  del
          principio di libera concorrenza. 
              2. I  sistemi  collettivi  sono  organizzati  in  forma
          consortile ai sensi degli  articoli  2602  e  seguenti  del
          codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto
          dal presente decreto legislativo. 
              3.  I  consorzi  di  cui  al  comma  2  hanno  autonoma
          personalita' giuridica di diritto privato, non  hanno  fine
          di lucro  ed  operano  sotto  la  vigilanza  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministero dello sviluppo economico, che  entro  6  mesi
          dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo
          approvano lo statuto-tipo. 
              4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il  ritiro
          di RAEE  dai  centri  comunali  di  raccolta  su  tutto  il
          territorio nazionale secondo le indicazioni del  Centro  di
          coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi
          inerenti la gestione  dei  RAEE  sono  stipulati  in  forma
          scritta a pena di nullita'. 
              4-bis.   Ciascun   sistema   collettivo   deve,   prima
          dell'inizio dell'attivita' o  entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  in
          caso  di  sistemi  collettivi  esistenti,   dimostrare   al
          Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria
          minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire. 
              5. I consorzi esistenti e quelli di nuova  costituzione
          conformano la  loro  attivita'  ai  criteri  direttivi  dei
          sistemi di gestione di cui  all'articolo  237  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro  statuto  allo
          statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai commi 6, 7 e
          8. 
              5-bis.  Lo  statuto-tipo   assicura   che   i   sistemi
          collettivi siano dotati di adeguati  organi  di  controllo,
          quali il collegio sindacale, l'organismo  di  vigilanza  ai
          sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una
          societa' di revisione indipendente, al fine  di  verificare
          periodicamente la regolarita' contabile e fiscale. 
              6. I sistemi collettivi esistenti adeguano  il  proprio
          statuto   entro   90   giorni    dall'approvazione    dello
          statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
          fini dell'approvazione. 
              7.  I  sistemi   collettivi   di   nuova   costituzione
          trasmettono lo statuto al Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare   entro   15   giorni
          dall'adozione, ai fini dell'approvazione. 
              8. Lo statuto e' approvato  nei  successivi  90  giorni
          alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico,   salvo   motivate
          osservazioni cui il consorzio e' tenuto  ad  adeguarsi  nei
          successivi  60  giorni.  L'approvazione  dello  statuto  e'
          condizione essenziale ai fini dell'iscrizione  al  Registro
          nazionale. 
              9. I  sistemi  collettivi  trasmettono  annualmente  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare il piano di prevenzione e gestione  relativo  all'anno
          solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo  alle
          risorse economiche che verranno impiegate e  di  una  copia
          del bilancio di esercizio corredato da una relazione  sulla
          gestione   relativa   all'anno   solare   precedente    con
          l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno  ciascun
          sistema collettivo  inoltra  al  Comitato  di  vigilanza  e
          controllo un'autocertificazione attestante  la  regolarita'
          fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza
          e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita'  dei
          dati raccolti ai sensi del presente comma. 
              10.  I  sistemi  collettivi  sono  tenuti  a  garantire
          l'equilibrio  della  propria  gestione  finanziaria  e  gli
          eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione
          del reddito e non possono essere divisi tra i  consorziati.
          I sistemi devono dimostrare di  essere  in  possesso  delle
          certificazioni ISO 9001  e  14001,  oppure  EMAS,  o  altro
          sistema equivalente di gestione della  qualita'  sottoposto
          ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed
          il monitoraggio interno all'azienda. 
              10-bis. Ciascun sistema collettivo  deve  rappresentare
          una quota di mercato di AEE, immessa  complessivamente  sul
          mercato nell'anno solare precedente dai produttori  che  lo
          costituiscono, almeno superiore al 3 per cento,  in  almeno
          un raggruppamento. 
              10-ter. I sistemi collettivi  esistenti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione  si  adeguano
          alla disposizione di  cui  al  comma  10-bis  entro  il  31
          dicembre   dell'anno    solare    successivo    a    quello
          dell'approvazione dello statuto-tipo.  Qualora  un  sistema
          collettivo scenda, per la prima volta dopo la  costituzione
          dello stesso, sotto la quota di mercato  di  cui  al  comma
          10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di  vigilanza
          e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei
          RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo
          restando l'obbligo di comunicazione di  cui  al  precedente
          periodo, i successivi casi di  mancato  raggiungimento,  da
          parte del  medesimo  sistema  collettivo,  della  quota  di
          mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal  Comitato
          di vigilanza e controllo in conformita' all'art. 35.».