IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  garantire  in  maniera  omogenea  sul   territorio
nazionale le attivita' dirette alla prevenzione,  al  contenimento  e
alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di  assicurare  il
costante   mantenimento   di   adeguate   condizioni   di   sicurezza
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale; 
  Ritenuto altresi' necessario garantire il rispetto  degli  obblighi
assunti  e  delle  strategie   concordate   a   livello   europeo   e
internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell'area  geografica
europea; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con il  Ministro  della  giustizia,
con il Ministro per gli affari regionali con  delega  in  materia  di
politiche per la famiglia e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Vaccinazioni obbligatorie 
 
  1. Al fine di assicurare la  tutela  della  salute  pubblica  e  il
mantenimento di adeguate condizioni di  sicurezza  epidemiologica  in
termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche' di  garantire
il  rispetto  degli   obblighi   assunti   a   livello   europeo   ed
internazionale, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici  anni
sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita,
le vaccinazioni di seguito indicate: 
    a) anti-poliomielitica; 
    b) anti-difterica; 
    c) anti-tetanica; 
    d) anti-epatite B; 
    e) anti-pertosse; 
    f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
    g) anti-meningococcica B; 
    h) anti-meningococcica C; 
    i) anti-morbillo; 
    l) anti-rosolia; 
    m) anti-parotite; 
    n) anti-varicella. 
  2.  L'avvenuta  immunizzazione  a  seguito  di  malattia  naturale,
comprovata dalla notifica effettuata dal  medico  curante,  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto del Ministro della  sanita'  15  dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8  gennaio  1991,
ovvero dagli esiti  dell'analisi  sierologica,  esonera  dall'obbligo
della relativa vaccinazione. 
  3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le  vaccinazioni  di  cui  al
comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso  di  accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta. 
   4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui  al
comma 1, ai genitori esercenti la responsabilita'  genitoriale  e  ai
tutori e' comminata la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione
di cui al primo periodo del presente comma i  genitori  esercenti  la
responsabilita'  genitoriale  e  i   tutori   che,   a   seguito   di
contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente,   provvedano,   nel   termine   indicato   nell'atto   di
contestazione, a far somministrare al minore  il  vaccino  ovvero  la
prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del
ciclo previsto per ciascuna  vaccinazione  obbligatoria  avvenga  nel
rispetto delle tempistiche  stabilite  dalla  schedula  vaccinale  in
relazione  all'eta'.   Per   l'accertamento,   la   contestazione   e
l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni  I  e  II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
  5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale
territorialmente  competente  provvede  a  segnalare  l'inadempimento
dell'obbligo  vaccinale  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il
Tribunale  per  i  Minorenni  per  gli   eventuali   adempimenti   di
competenza. 
  6. E', comunque, fatta salva  l'adozione  da  parte  dell'autorita'
sanitaria di interventi di urgenza ai  sensi  dell'articolo  117  del
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112,   e   successive
modificazioni.