IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  Direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai Consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
Disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante Disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il decreto del  9  giugno  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 151  del  2
luglio 2015, recante Riconoscimento  del  Consorzio  di  tutela  Vita
Salernum Vites e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma  1  e  4  del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOP  Cilento,  Castel
San Lorenzo e le IGP Paestum e Colli di Salerno; 
  Vista l'istanza presentata con nota del 9 marzo 2017 dal  Consorzio
di tutela Vita Salernum  Vites,  con  sede  legale  in  Salerno,  via
Wenner, n. 62, intesa ad ottenere il  conferimento  dell'incarico  di
cui all'art. 41, comma 1 e 3 per la DOC «Costa d'Amalfi»; 
  Verificata la conformita' dello statuto  del  Consorzio  di  tutela
Vita Salernum Vites  alle  prescrizioni  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 16 dicembre 2010; 
  Considerato che il Consorzio  di  tutela  Vita  Salernum  Vites  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 3  dell'art.  41
della legge n. 238  del  2016  per  la  DOC  «Costa  d'Amalfi».  Tale
verifica e' stata eseguita sulla base delle  attestazioni  rilasciate
dall'organismo di controllo, Agroqualita' S.p.a., con nota  prot.  n.
3680.17 del 2 maggio 2017,  autorizzato  a  svolgere  l'attivita'  di
controllo sulla DOC «Costa d'Amalfi»; 
  Ritenuto   pertanto   necessario    procedere    al    conferimento
dell'incarico al Consorzio di tutela Vita Salernum Vites  a  svolgere
le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,  informazione  del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma
1 e 3 della legge  n.  238  del  2016  per  la  denominazione  «Costa
d'Amalfi»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio di tutela Vita Salernum Vites, con sede  legale  in
Salerno, via Wenner, n. 62, riconosciuto con  decreto  del  9  giugno
2015, e' incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 41 comma 1
e 3, della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238  per  la  DOC  «Costa
d'Amalfi», iscritta  nel  registro  delle  denominazioni  di  origine
protette e delle indicazioni geografiche protette  dei  vini  di  cui
all'art. 104 del regolamento (CE) n. 1308/2013.