IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio  del  29  aprile  1999,
relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli,  recepita  con
il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000; 
  Vista la direttiva 2003/127/CE della Commissione  del  23  dicembre
2003, che modifica la su indicata direttiva 1999/37/CE, recepita  con
il decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  19
novembre 2004, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2005; 
  Vista  la  direttiva  2014/46/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014, che  modifica  la  richiamata  direttiva
1999/37/CE; 
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:  «Nuovo
codice della strada», e, in particolare,  l'art.  93,  comma  4,  che
stabilisce la competenza del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti a decretare in materia di  procedure  e  di  documentazione
occorrente per l'immatricolazione dei veicoli nonche' degli  elementi
da indicare nella carta di circolazione, e l'art. 229  che  delega  i
Ministri della Repubblica a  recepire,  secondo  le  competenze  loro
attribuite,  le  direttive   comunitarie   concernenti   le   materie
disciplinate dallo stesso codice; 
  Ritenuto   opportuno   trasporre   nell'ordinamento   interno    le
disposizioni della direttiva 2014/46/UE; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 
                e della navigazione 14 febbraio 2000 
 
  1. Al decreto del Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  14
febbraio 2000 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 2, comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
lettere: 
      «e) sospensione: un  periodo  di  tempo  durante  il  quale  un
veicolo non e' autorizzato a circolare sulla rete stradale, trascorso
il quale, sempre che siano venute meno le ragioni della  sospensione,
il veicolo puo' essere nuovamente autorizzato a circolare  senza  che
cio' comporti una nuova procedura di immatricolazione; 
      f) cancellazione  di  una  immatricolazione:  la  cancellazione
dell'autorizzazione  alla  circolazione  di  un  veicolo  sulla  rete
stradale.»; 
    b) all'art. 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      «4. I dati di tutti i  veicoli  immatricolati  sono  registrati
elettronicamente. Tali dati comprendono: 
        a) tutti gli  elementi  obbligatori  di  cui  al  punto  II.5
dell'allegato I e gli elementi di cui al punto II.6 (J) e II.6  (V.7)
e (V.9) di tale allegato, qualora i dati siano disponibili; 
        b) altri dati non obbligatori elencati nell'allegato  I  o  i
dati  del  certificato  di  conformita'  previsti   nella   direttiva
2007/46/CE, ove possibile; 
        c) i risultati dei controlli tecnici periodici obbligatori in
conformita' alla direttiva 2014/45/UE ed il periodo di validita'  del
certificato di revisione. 
  5. Nell'ambito del presente decreto, ai fini  del  trattamento  dei
dati personali, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno  2005,  n.  196,  e  successive  modificazioni,
recante codice in materia di protezione dei dati personali. 
  6. I dati tecnici dei  veicoli  sono  messi  a  disposizione  delle
autorita' competenti o dei centri di controllo ai fini dei  controlli
tecnici periodici. Al fine di  evitare  usi  impropri,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per  i  trasporti
terrestri, la navigazione, gli affari  generali  ed  il  personale  -
Direzione generale per la Motorizzazione puo' limitare  l'utilizzo  e
la diffusione dei predetti dati.»; 
    c) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-bis 
  1.  Qualora  l'autorita'  competente  riceva  la  notifica  di   un
controllo tecnico periodico da cui risulta  che  l'autorizzazione  ad
utilizzare un determinato veicolo su strada e' stata sospesa ai sensi
dell'art.  9  della  direttiva  2014/45/UE,   tale   sospensione   e'
registrata elettronicamente e il veicolo in questione  e'  sottoposto
ad un ulteriore controllo tecnico. La sospensione e' efficace fino  a
quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico.  Una
volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, il suo  utilizzo
nella circolazione stradale e' nuovamente autorizzato senza ritardi e
senza che sia necessaria una  nuova  procedura  di  immatricolazione.
L'autorita'   competente   adotta   misure   volte    a    facilitare
l'effettuazione di un nuovo controllo tecnico di un  veicolo  la  cui
autorizzazione all'utilizzo sulla rete stradale  pubblica  sia  stata
sospesa. Tali misure possono comportare l'autorizzazione a  circolare
sulla rete stradale pubblica tra il luogo  della  riparazione  ed  il
centro di controllo al fine del controllo tecnico. 
  2. In caso  di  trasferimento  della  proprieta'  del  veicolo,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 94,  comma  2  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  3. Nel caso in cui l'autorita' competente riceva  una  notifica  in
base alla quale il veicolo e' stato dichiarato veicolo fuori  uso,  a
norma del decreto legislativo 24 giugno 2003,  n.  209  e  successive
modificazioni, l'immatricolazione di tale veicolo  e'  cancellata  in
modo  permanente  e  tale  informazione  e'  inserita  nel   registro
elettronico dell'archivio nazionale dei veicoli.»; 
    d) all'art. 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «3. Fatti salvi l'art. 5, comma 4, e l'art. 8, comma  3,  della
direttiva 2014/45/CE, e' riconosciuta,  in  linea  di  principio,  la
validita' del certificato di revisione in caso  di  trasferimento  di
proprieta' del veicolo che abbia un valido  attestato  del  controllo
tecnico periodico.»; 
    e) al punto  II.6  dell'allegato  I  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente lettera: 
      «(X) l'attestato di superamento del controllo tecnico, la  data
del prossimo controllo o la data di scadenza del certificato in corso
di validita'.».