Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento Europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  indicazione  geografica   protetta   «Finocchiona»
registrata con Reg. (CE) n. 2015/629 del 22 aprile 2015. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di
Tutela della Finocchiona I.G.P - Via Carlo del  Prete,  49/r -  50127
Firenze, e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto  legittimato
a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione  ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99. 
    Considerato altresi'  che  l'art.  53  del  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisito inoltre il parere della Regione Toscana circa la  richiesta
di modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  del
disciplinare di produzione  della  I.G.P.  «Finocchiona»  cosi'  come
modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali -  Dipartimento   delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e  della
pesca  -  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma - entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.