Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario
del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori
dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
e, in particolare, gli articoli 2, 3, 50 e 50-bis; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che
attribuisce  al  Commissario  straordinario,  per  l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di
adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico e  delle  norme  dell'ordinamento
europeo, previa intesa con i  presidenti  delle  regioni  interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,
del medesimo decreto-legge; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 il quale
prevede che con  apposita  ordinanza  il  Commissario  straordinario,
d'intesa con i comitati istituzionali di cui  all'art.  1,  comma  6,
predispone uno schema tipo di convenzione per l'istituzione da  parte
delle regioni,  unitamente  ai  comuni  interessati,  di  un  ufficio
comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post  sisma
2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante  «Schema  tipo
di  convenzione  per  l'istituzione  dell'Ufficio  comune  denominato
"Ufficio speciale per  la  ricostruzione  post  sisma  2016"  di  cui
all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2016; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile
2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  2017,  n.
84; 
  Visto l'art. 18, comma  1,  lettera  b-bis),  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, che ha modificato l'art. 3 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, inserendo i commi 1-ter ed 1-quater, in base ai  quali:
a)  le  spese  di  funzionamento  degli  Uffici   speciali   per   la
ricostruzione, diverse da quelle previste dal comma  1  del  medesimo
art. 3, sono a carico del fondo di cui all'art. 4  del  decreto-legge
n. 189 del 2016, nel limite di un milione di euro per ciascuno  degli
anni 2017 e 2018; b) le eventuali spese di funzionamento eccedenti il
limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 sono
a carico di ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; c)
con apposito provvedimento commissariale sono  ripartite  le  risorse
afferenti il finanziamento delle spese di funzionamento degli  Uffici
speciali per la ricostruzione; 
  Vista l'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, recante  «Seconde  linee
direttive per la ripartizione  e  l'assegnazione  del  personale  con
professionalita' di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di
tipo  amministrativo-contabile  destinato  ad   operare   presso   la
struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali  per  la
ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni  e  gli  enti
parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli  3,  50,  e
50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189» e, in  particolare,
l'art. 5; 
  Ritenuta la necessita' di procedere, alla luce  delle  modifiche  e
delle integrazioni apportate al decreto-legge n. 189 del 2016 sia dal
decreto-legge n. 8 del 2017 sia dalla  legge  n.  45  del  2017,  con
riguardo alla copertura delle spese  di  funzionamento  degli  Uffici
speciali per la ricostruzione, alla modifica dell'art. 9 dello schema
di convenzione adottato con l'ordinanza n. 1 del  10  novembre  2016,
prevedendo una ripartizione percentuale delle risorse,  previste  dal
comma 1-ter dell'art. 3 del  decreto-legge  n.  189  del  2016  nella
misura di seguito indicata: a) per il 10% alla  Regione  Abruzzo;  b)
per il 14% alla Regione Lazio; c) per il 62% alla Regione Marche;  d)
per il 14% alla Regione Umbria; 
  Ritenuta la necessita', al fine di consentire agli Uffici  speciali
per la ricostruzione di completare la fase di  allestimento  e  primo
avvio  della  loro   operativita'   e   di   assicurarne   la   piena
funzionalita', di procedere al  rimborso  e  all'anticipazione  delle
spese  di  funzionamento  inerenti  l'esercizio  2017   in   un'unica
soluzione, nei limiti previsti  dall'art.  3,  comma  1-ter  e  delle
percentuali di ripartizione di cui sopra; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   presidenti   delle   regioni   -
vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  12
maggio 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base
ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere
dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa
dell'organo emanante; 
  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento
provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge
n.  340  del  2000,  in  considerazione  dell'urgente   indifferibile
necessita', atteso anche il  rilevantissimo  numero  di  procedimenti
amministrativi connessi all'attivita' di ricostruzione, di assicurare
la piena funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
Ripartizione delle risorse per spese di  funzionamento  degli  Uffici
                    speciali per la ricostruzione 
 
  1. In considerazione dell'entita' dei danni subiti  dal  territorio
di ciascuna  regione,  del  numero  dei  potenziali  beneficiari  dei
contributi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, della varieta'
e della complessita' dei compiti e  delle  funzioni  attribuite  agli
Uffici  speciali   per   la   ricostruzione,   nonche'   della   loro
composizione, le risorse  previste  dall'art.  3,  comma  1-ter,  del
decreto-legge n. 189 del 2016 per spese di funzionamento degli Uffici
medesimi sono ripartite come segue fra le regioni  interessate  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: 
  a) per il 10% alla Regione Abruzzo; 
  b) per il 14% alla Regione Lazio; 
  c) per il 62% alla Regione Marche; 
  d) per il 14% alla Regione Umbria.