IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante  «Ordinamento  del
Corpo di polizia penitenziaria»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della  Repubblica
italiana al Trattato  di  Prüm  e,  in  particolare,  l'art.  5,  che
istituisce  presso  il  Ministero  dell'interno,  Dipartimento  della
pubblica sicurezza, la banca dati nazionale  del  DNA,  e  presso  il
Ministero   della   giustizia,   Dipartimento    dell'amministrazione
penitenziaria, il laboratorio centrale per la  banca  dati  nazionale
del DNA; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016,  n.
87, recante «Disposizioni di attuazione della legge 30  giugno  2009,
n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e
del laboratorio centrale per la banca  dati  nazionale  del  DNA,  ai
sensi dell'art.  16  della  legge  30  giugno  2009,  n.  85»,  e  in
particolare: 
  l'art. 29, comma 1, il quale dispone che con decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il
Garante per la protezione  dei  dati  personali,  sono  definite,  le
modalita' di cancellazione dei profili del DNA e la  distruzione  dei
campioni biologici, nei casi di  cui  all'art.  13,  comma  1,  della
legge; 
  l'art. 29, comma 2, il quale dispone che con il medesimo decreto di
cui al comma 1 sono altresi' disciplinate le modalita' di  immissione
e aggiornamento dei dati necessari ai fini della  determinazione  dei
tempi di conservazione dei profili del DNA, ai  sensi  dell'art.  25,
commi 2 e 3; 
  l'art. 25, comma 4, che prescrive la cancellazione del profilo  del
DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza con quello ottenuto
da un campione biologico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto  2015,  con  il
quale e' stata istituita, nell'ambito della Direzione centrale  della
polizia criminale, Servizio per il sistema informativo interforze, la
Divisione quarta, cui sono attribuite  le  competenze  relative  alla
banca dati nazionale del DNA; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, con  il
quale e' stato istituito, nell'ambito della  Direzione  generale  dei
detenuti e del trattamento, l'Ufficio  VI,  cui  sono  attribuite  le
competenze  relative  al  Laboratorio  centrale  per  la  banca  dati
nazionale del DNA; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2016, recante
«Procedure per il trattamento dei dati, da parte della banca dati del
DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e
per la trasmissione del profilo del DNA da parte  dei  laboratori  di
istituzioni di elevata specializzazione, in attuazione degli articoli
3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7  aprile  2016,
n. 87»; 
  Ritenuto di dare attuazione all'art. 29, commi 1 e 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016, nonche' di  stabilire
la modalita' di cancellazione del profilo  del  DNA  ottenuto  da  un
reperto in caso di concordanza con quello  ottenuto  da  un  campione
biologico, ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica; 
  Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in
data 9 marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di cancellazione dei
profili del DNA e di distruzione dei campioni biologici, nei casi  di
cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 85 del 2009. 
  2. Il  presente  decreto  stabilisce,  altresi',  le  modalita'  di
immissione  e  aggiornamento  dei  dati  necessari  ai   fini   della
determinazione dei tempi di conservazione dei  profili  del  DNA,  ai
sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 87 del 2016. 
  3.  Il  presente  decreto  stabilisce,  inoltre,  la  modalita'  di
cancellazione del profilo del DNA ottenuto da un reperto in  caso  di
concordanza con quello ottenuto da un campione  biologico,  ai  sensi
dell'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
87 del 2016.