IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm e, in particolare, l'art. 5, che istituisce presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, la banca dati nazionale del DNA, e presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, recante «Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85», e in particolare: l'art. 29, comma 1, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, le modalita' di cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici, nei casi di cui all'art. 13, comma 1, della legge; l'art. 29, comma 2, il quale dispone che con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresi' disciplinate le modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3; l'art. 25, comma 4, che prescrive la cancellazione del profilo del DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza con quello ottenuto da un campione biologico; Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2015, con il quale e' stata istituita, nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale, Servizio per il sistema informativo interforze, la Divisione quarta, cui sono attribuite le competenze relative alla banca dati nazionale del DNA; Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, con il quale e' stato istituito, nell'ambito della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, l'Ufficio VI, cui sono attribuite le competenze relative al Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA; Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2016, recante «Procedure per il trattamento dei dati, da parte della banca dati del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e per la trasmissione del profilo del DNA da parte dei laboratori di istituzioni di elevata specializzazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87»; Ritenuto di dare attuazione all'art. 29, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016, nonche' di stabilire la modalita' di cancellazione del profilo del DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza con quello ottenuto da un campione biologico, ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 9 marzo 2017; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei campioni biologici, nei casi di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 85 del 2009. 2. Il presente decreto stabilisce, altresi', le modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016. 3. Il presente decreto stabilisce, inoltre, la modalita' di cancellazione del profilo del DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza con quello ottenuto da un campione biologico, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016.