IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, come modificato  dall'art.  27  del
decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,  e  in  particolare  gli
articoli 12 e 18 recanti  disposizioni  relative  alle  attivita'  di
stoccaggio  di  gas  naturale  e  di  fornitura  ai   clienti   della
modulazione dei consumi; 
  Visto l'art. 14 del  decreto-legge  n.  1  del  2012  e  successive
modificazioni in base al quale il Ministero assegna una capacita'  di
stoccaggio per l'offerta alle  imprese  industriali  di  un  servizio
integrato di rigassificazione comprensivo  dello  stoccaggio  di  gas
naturale (servizio integrato); 
  Visti i decreti ministeriali del 7 dicembre 2016, del  13  febbraio
2017 e del 21 aprile 2017 recanti le  disposizioni  per  il  servizio
integrato per l'anno contrattuale di  stoccaggio  1°  aprile  2017-31
marzo 2018; 
  Visto l'esito dell'asta per l'aggiudicazione del servizio integrato
tenutasi in data 6 marzo 2017; 
  Considerata la  rinuncia,  intervenuta  in  data  23  maggio  2017,
all'utilizzo della capacita'  di  rigassificazione  e  stoccaggio  da
parte dei soggetti aggiudicatari relativamente agli slot del 7  e  23
agosto e del 9 settembre relativi  al  terminale  «OLT  Offshore  LNG
Toscana»; 
  Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  ottimizzare  l'utilizzo   della
capacita' regolata di rigassificazione del sistema nazionale soggetta
al  fattore  di  copertura  dei  ricavi  di  cui  alla  deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas  e  il  sistema  idrico
(Autorita')  n.  438/2013/R/GAS,   attuare   un'ulteriore   procedura
d'assegnazione  delle  suddette  capacita'  rilasciate  nei   termini
stabiliti dalle procedure per l'assegnazione del  servizio  integrato
(procedure) predisposte dai terminali  di  rigassificazione  relative
all'asta del 6 marzo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio 
 
  1. La capacita' assegnata per l'offerta,  mediante  ulteriore  asta
competitiva, del servizio integrato di rigassificazione e  stoccaggio
per l'anno di stoccaggio in corso e' quella rinunciata  dai  soggetti
aggiudicatari relativa agli slot del 7 e 23 agosto e del 9  settembre
per un totale di 254 milioni di metri cubi di gas. 
  2. La capacita' di cui al comma 1 e' assegnata secondo le modalita'
di cui ai decreti ministeriali del 7 dicembre 2016 e del 13  febbraio
2017. 
  3. Il terminale di  rigassificazione  «OLT  Offshore  LNG  Toscana»
aggiudica direttamente le capacita' relative ai propri slot di cui al
comma 1  secondo  i  criteri  di  priorita'  stabiliti  dal  comma  7
dell'art. 1 del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016. 
  4. Le offerte dovranno pervenire tra il 12 e il 14 giugno 2017. 
  5. Le procedure da adottare per svolgimento del servizio  integrato
definite dalle imprese di rigassificazione sono trasmesse  entro  tre
giorni dalla data di comunicazione del presente decreto al  Ministero
e all'Autorita'; il Ministero valuta le procedure e, ove ne ricorrano
i presupposti, comunica il nulla osta al loro avvio.