IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina  della
produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali
di moltiplicazione e da orto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  30  dicembre  2010,  n.  267,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11
febbraio  2011,  recante  «Attuazione  della  direttiva  2009/145/CE,
recante  talune  deroghe  per  l'ammissione  di  ecotipi  e  varieta'
orticole  tradizionalmente  coltivate  in  particolari  localita'   e
regioni e  minacciate  da  erosione  genetica,  nonche'  di  varieta'
orticole  prive  di  valore  intrinseco  per  la  produzione  a  fini
commerciali  ma  sviluppate  per  la   coltivazione   in   condizioni
particolari per la commercializzazione di sementi di tali  ecotipi  e
varieta'»; 
  Visto il decreto ministeriale del  18  settembre  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  10  dicembre
2012, recante disposizioni applicative  del  decreto  legislativo  30
dicembre 2010, n.  267,  per  cio'  che  concerne  le  modalita'  per
l'ammissione al Registro nazionale delle varieta' di specie ortive da
conservazione e delle varieta'  di  specie  ortive  prive  di  valore
intrinseco  e  sviluppate   per   la   coltivazione   in   condizioni
particolari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'articolo 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014,  registrato  alla  Corte  dei  conti,
recante individuazione  degli  Uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione della  varieta'
di fagiolo Cannellino  valle  umbra  priva  di  valore  intrinseco  e
sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari al  relativo
registro nazionale; 
  Vista la nota del 1° febbraio 2017  della  Regione  Umbria  con  la
quale e' stato  comunicato  parere  favorevole  all'iscrizione  della
varieta' di fagiolo Cannellino valle umbra; 
  Considerato concluso l'esame  di  conformita'  della  denominazione
proposta; 
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri  delle  varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima,  la  varieta'  di  specie  ortiva
priva di valore  intrinseco  e  sviluppata  per  la  coltivazione  in
condizioni particolari sotto riportata, le cui sementi possono essere
controllate come sementi standard e la cui descrizione e'  depositata
presso questo Ministero: 
 
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|          |            |                     | Responsabile della  |
|  Codice  |            |                     |  conservazione in   |
|   SIAN   |   Specie   |    Denominazione    |       purezza       |
+==========+============+=====================+=====================+
|          |            |Cannellino valle     |                     |
|   3617   |Fagiolo nano|umbra                |Arcoiris s.r.l.      |
+----------+------------+---------------------+---------------------+
 
 
              Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto Presidente della Repubblica n. 38/1998.