IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione disposta nei confronti
della Cooperativa «Supercar societa' cooperativa» con sede  in  Roma,
concluso in data 27 settembre 2016 e al successivo verbale di mancato
accertamento ispettivo concluso  in  data  17  gennaio  2017  con  la
proposta di adozione del provvedimento di gestione  commissariale  di
cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerato che dalle citate risultanze ispettive e' emerso che  la
cooperativa, diffidata a sanare  nel  termine  di novanta  giorni  le
irregolarita'  riscontrate  in  sede  ispettiva,  si   e'   sottratta
all'accertamento  ispettivo,  rendendo  impossibile   verificare   la
regolarizzazione di quanto evidenziato in sede di rilevazione; 
  Considerato che permangono, pertanto,  le  seguenti  irregolarita':
l'ente  non  ha  correttamente  destinato  l'utile  d'esercizio  2014
secondo quanto  stabilito  dall'art.  2545-quater  e  dallo  statuto;
l'ente non ha modificato il regolamento interno, di  cui  alla  legge
142/2001; non risulta effettuato il versamento del 3  %  sugli  utili
dell'esercizio  2014;  non   risulta   istituito   il   libro   delle
determinazioni  dell'Amministratore   unico;   non   risulta   attivo
l'indirizzo di posta elettronica certificata; 
  Tenuto conto che dalla consultazione  del  registro  delle  imprese
risulta che l'Ente non ha ancora depositato il  bilancio  d'esercizio
2015; 
  Vista la nota n. 41936 , inviata via pec in data  7  febbraio  2017
con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e' stato comunicato  l'avvio  del  procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile, che e' risultata non consegnata nella casella di posta
certificata con la dicitura» casella inibita alla ricezione»; 
  Vista la nota  n.  56495,  inviata  con  raccomandata  in  data  17
febbraio 2017 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241,  e'  stato  comunicato  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice  civile,  che  e'  stata  restituita  al
mittente con la dicitura «sconosciuto»; 
  Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge  7  agosto
1990, n. 241; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell'avv. Agostino Mazzeo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Amministratore  unico  della   societa'   cooperativa   «Supercar
societa'  cooperativa»  con   sede   in   Roma   -   codice   fiscale
n. 12980421007 costituita in data 16 luglio 2014, e' revocato.