IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta
nei confronti della Cooperativa «Alter Societa'  cooperativa  sociale
onlus» con sede in Palombara Sabina (Roma), conclusa  il  2  novembre
2016 e del successivo verbale di accertamento ispettivo  concluso  in
data 6 dicembre 2016 con la proposta di adozione del provvedimento di
gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Considerato che dalle citate risultanze ispettive e' emerso che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni
le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva  e  che,  in  sede  di
accertamento, talune gravi irregolarita' risultavano non essere state
sanate e precisamente:  non  risulta  ancora  approvato  il  bilancio
d'esercizio 2015; non sono state predisposte le dichiarazioni fiscali
relative  all'anno  d'imposta  2015;  non  risultano  sottoscritte  e
versate le quote riferite  ai  soci  volontari,  non  risulta  aperta
alcuna  posizione  assicurativa  INAIL  per  i  soci  volontari;   la
cooperativa non risulta iscritta all'albo delle cooperative  sociali;
l'ente non ha provveduto al versamento del  contributo  di  revisione
relativo al biennio 2015/2016 comprensivo di sanzioni  ed  interessi;
non risulta formalizzata la richiesta di dimissioni  di  alcuni  soci
volontari  con  delibera  dell'organo   amministrativo   e   con   la
registrazione sul relativo  libro  soci;  non  e'  stata  esibita  la
documentazione relativa alla posizione di svantaggio di  alcuni  soci
lavoratori; non e' stata documentata  la  corretta  convocazione  dei
soci alle assemblee; 
  Vista la nota n. 95613, trasmessa via Pec in data 15 marzo 2017 con
la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e'
stato  comunicato  l'avvio  del  procedimento  per   l'adozione   del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile, risultata regolarmente  consegnata  nella  casella  di
posta certificata della cooperativa; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito  della
comunicazione di avvio del procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell'avv. Agostino Mazzeo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico della societa' cooperativa  «Alter  Societa'
cooperativa sociale onlus» con sede in Palombara Sabina (Roma) - C.F.
13119441007, costituita in data 1° dicembre 2014, e' revocato.