IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a norma dell'articolo 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione  dell'articolo  17,  comma
10,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto-legge 1 ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222,   recante
«Interventi urgenti in materia economica finanziaria per lo  sviluppo
e l'equita' sociale» e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera  a),
con il quale e' stato previsto un fondo  per  la  spesa  dei  farmaci
innovativi ed il  comma  3,  lettera  a),  recante  disposizioni  sul
ripiano  dello  sfondamento  imputabile  al  superamento  del   fondo
predetto; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determina con la quale la societa' Abbvie LTD ha  ottenuto
l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EXVIERA; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  28
aprile 2017; 
  Vista la deliberazione n. 10 in data 18 maggio 2017  del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
  Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella  seduta
del 10 maggio  2017,  relativo  all'ammissione  alla  rimborsabilita'
dell'estensione           posologica           di            Viekirax
(ombitasvir/paritaprevir/ritonavir)/ Exviera (dasabuvir) che  prevede
che una durata del trattamento pari a 8 settimane possa essere  presa
in considerazione per i pazienti con infezione  da  genotipo  1b  non
trattati  in  precedenza  con  fibrosi  di  intensita'  da  minima  a
moderata; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale Exviera e' rinegoziato  alle  condizioni  di  seguito
indicate: 
    confezione: 250 mg  compressa  rivestita  con  film-  uso  orale-
blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) - 56 compresse (confezione multipla) - AIC
n. 043840014/E (in base 10) 19TWJG (in base 32) 
    classe di rimborsabilita': A 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.120,00 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.848,45 
    indicazioni terapeutiche: Exviera e' indicato in associazione  ad
altri medicinali per il trattamento dell'epatite C  cronica  (chronic
hepatitis C, CHC) negli adulti. 
    validita' del contratto: 12 mesi. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia: 
    http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sott
oposti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito: 
    http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sott
oposti-monitoraggio 
  Attribuzione del requisito  dell'innovazione  terapeutica,  da  cui
consegue: 
    - la non applicazione delle riduzioni di legge di  cui  ai  sensi
delle  determinazioni  AIFA  del  3  luglio  2006  e   dell'ulteriore
riduzione del 5% ai sensi della determinazione AIFA del 27  settembre
2006; 
    - l'inserimento nel fondo  per  i  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° ottobre  2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,
n. 222; 
    - l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR). 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali. 
  Capping come da condizioni negoziali.