IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle
direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE)
n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il
regolamento (CE) n. 1781/2006;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e in,
particolare, l'articolo 15, recante principi e criteri direttivi per
il recepimento della direttiva (UE) 2015/849;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in
attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, recante
modifiche alla normativa in materia valutaria in attuazione del
regolamento (CE) n. 1889/2005;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione
della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai
consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario
in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore
finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori
creditizi, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
espresso nella riunione del 9 marzo 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al Titolo I del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231
1. Il titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e'
sostituito dal seguente:
«Titolo I (Disposizioni di carattere generale) - Capo I (Ambito di
applicazione) - Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo:
a) Autorita' di vigilanza europee indica:
1) ABE: Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE)
n. 1093/2010;
2) AEAP: Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n.
1094/2010;
3) AESFEM: Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il codice delle assicurazioni private;
c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;
d) Codice in materia di protezione dei dati personali: indica il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa;
f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il Comitato di
sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001,
n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001,
n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia
nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del
terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa
ed all'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di
congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;
g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica il decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della
direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato
interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,
2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;
h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia;
i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 2006/70/CE della Commissione;
m) FIU: indica le Financial intelligence unit di cui all'articolo
32 della direttiva;
n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;
o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza;
q) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi
dell'articolo 128-undecies TUB;
r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico
dei consulenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 36 della legge
28 dicembre 2015, n. 208;
s) Stato membro: indica lo Stato appartenente all'Unione europea;
t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente all'Unione
europea;
u) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
v) TUF: indica il testo unico in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
aa) UIF: indica l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia.
2. Nel presente decreto s'intendono per:
a) Amministrazioni e organismi interessati: gli enti preposti alla
supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorita' di
vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi
comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero
competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o
altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti
alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalita' e
onorabilita', prescritti dalla pertinente normativa di settore. Per
le esclusive finalita' di cui al presente decreto rientrano nella
definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia
e delle finanze quale autorita' preposta alla sorveglianza dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale senza incarichi
di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico
quale autorita' preposta alla sorveglianza delle societa' fiduciarie
non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;
b) attivita' criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento nella
realizzazione di un delitto non colposo;
c) Autorita' di vigilanza di settore: la Banca d'Italia, la CONSOB
e l'IVASS in quanto autorita' preposte alla vigilanza e al controllo
degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle
societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su
enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e
la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che
esercitano le attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e
di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in
presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente
all'attivita' di trattamento delle banconote in euro, in presenza
dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge
25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409;
d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge funzioni analoghe
ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale
significativa nel paese in cui e' stato costituito e autorizzato
all'esercizio dell'attivita' ne' e' parte di un gruppo finanziario
soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata;
e) beneficiario della prestazione assicurativa:
1. la persona fisica o l'entita' diversa da una persona fisica che,
sulla base della designazione effettuata dal contraente o
dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa
corrisposta dall'impresa di assicurazione;
2. l'eventuale persona fisica o entita' diversa da una persona
fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su
disposizione del beneficiario designato;
f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie
operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a
seguito del conferimento di un incarico;
g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi
assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei
servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati,
intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per
il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti
corrispondenti;
h) conferimento di un incarico: attribuzione di un mandato,
esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche
dell'attivita' istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati,
diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri
operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale,
indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle
modalita' e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;
i) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei regolamenti
comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione,
trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso
ad essi, cosi' da modificarne il volume, l'importo, la collocazione,
la proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi
altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione
di portafoglio;
l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtu' dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento,
disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o
servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo
meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la
costituzione di diritti reali di garanzia;
m) conti di passaggio: rapporti bancari di corrispondenza
transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari,
utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto
della clientela;
n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di
nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla
residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e,
ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da
persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il
codice fiscale;
o) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o
in valute estere, aventi corso legale;
p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto
del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza
che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;
q) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di qualsiasi natura,
inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o
controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente,
ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti
designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che
agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a
titolo meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli
ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui
conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonche' gli
strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di
valore generati dalle attivita';
5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di
qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli
rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse
finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui
all'articolo 2, comma 1, CAP;
r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e
disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo
109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11
TUF e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi
dell'articolo 82 CAP nonche' le societa' collegate o controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e
postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi
assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di
accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte
di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di
pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di
trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
t) operazione: l'attivita' consistente nella movimentazione, nel
trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel
compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce
operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto
patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attivita' professionale
o commerciale;
u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il
perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico
patrimoniale;
v) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo
del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti
dal presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti
diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette
giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata
quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
z) operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un
rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale
anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle
ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente esponenziale,
rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue
articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui
l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di
controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che
disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione,
attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste
per la loro violazione;
bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non appartenenti all'Unione
europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei
rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione
europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della
direttiva;
cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla
base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione
del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro
subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF
nonche' i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione
di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP;
dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano
o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche
pubbliche, nonche' i loro familiari e coloro che con i predetti
soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito
elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato
importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto
la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio,
Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione,
assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta'
metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a
15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale
nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di
Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri
componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle
autorita' indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in
Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero
cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o
controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo
Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura
prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di
provincia e citta' metropolitane e da comuni con popolazione
complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda
ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario
nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o
soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni
internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori,
il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto
o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e
i loro coniugi nonche' le persone legate ai figli in unione civile o
convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte
intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta
per via della titolarita' effettiva congiunta di enti giuridici o di
altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo
totalitario di un'entita' notoriamente costituita, di fatto,
nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;
ee) prestatori di servizi relativi a societa' e trust: ogni
persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo
professionale, uno dei seguenti servizi:
1) costituire societa' o altre persone giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una
societa', di socio di un'associazione o una funzione analoga nei
confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra
persona occupi tale funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale,
amministrativo o postale e altri servizi connessi a una societa',
un'associazione o qualsiasi altra entita' giuridica;
4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un
soggetto giuridico analogo o provvedere affinche' un'altra persona
occupi tale funzione;
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o
provvedere affinche' un'altra persona svolga tale funzione, purche'
non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su un mercato
regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente
alla normativa dell'Unione europea o a norme internazionali
equivalenti;
ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale:
ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo
professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla
conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in
valute aventi corso legale;
gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o
commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di
un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;
hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le
societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonche' i soggetti
preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalita'
nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;
ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura,
stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti
di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo
paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di
servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della
direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in
altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio
nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla
lettera nn);
ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante
nell'esercizio dell'attivita' di istituto svolta dai soggetti
obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione;
mm) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi tipo, materiali o
immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori,
le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere
utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o
controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente,
ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di
soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche
che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;
nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori convenzionati
ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in
attivita' finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo
128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di
pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi
quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato
membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attivita' sul
territorio della Repubblica italiana;
oo) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche,
i gruppi e le entita' designati come destinatari del congelamento
sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;
pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche,
diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in
ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione
professionale e' resa o l'operazione e' eseguita;
qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non
emessa da una banca centrale o da un'autorita' pubblica, non
necessariamente collegata a una valuta avente corso legale,
utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e
trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV
del presente decreto, s'intendono per:
a) attivita' di gioco: l'attivita' svolta, su concessione
dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad
esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle
lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi
pronostici su base sportiva ed ippica;
b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di
servizi di gioco, un'operazione di gioco;
c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto
pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di
gioco;
d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto
attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono
registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza
nonche' le attivita' di ricarica e i prelievi;
e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il
cliente e il concessionario di gioco per l'apertura del conto di
gioco e alla cui stipula e' subordinata la partecipazione a distanza
al gioco;
f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale,
svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi
attivita' di gioco;
g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta
l'attivita' di gioco;
h) operazione di gioco: un'operazione atta a consentire, attraverso
i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del
portafoglio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del
corrispettivo di una posta di gioco in denaro;
i) videolottery (VLT): l'apparecchio da intrattenimento, di cui
all'articolo 110, comma 6 lettera b), TULPS, terminale di un sistema
di gioco complesso la cui architettura e' allocata presso il
concessionario.
Art. 2 (Finalita' e principi). - 1. Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto
dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle liberta'
sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono
giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo
1, del medesimo Trattato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto detta
misure volte a tutelare l'integrita' del sistema economico e
finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti
alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in
relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla
prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro
applicazione tiene conto della peculiarita' dell'attivita', delle
dimensioni e della complessita' proprie dei soggetti obbligati che
adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto
tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti
nell'esercizio della propria attivita' istituzionale o professionale.
3. L'azione di prevenzione e' svolta in coordinamento con le
attivita' di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso
presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.
4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a
conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una
partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o
dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a
tale attivita';
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono
da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e
c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
5. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attivita' che
hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini
nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalita', che debbono
costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere
dedotte da circostanze di fatto obiettive.
6. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del
terrorismo qualsiasi attivita' diretta, con ogni mezzo, alla
fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al
deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo
realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o
indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento
di una o piu' condotte, con finalita' di terrorismo secondo quanto
previsto dalle leggi penali cio' indipendentemente dall'effettivo
utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione
delle condotte anzidette.
Art. 3 (Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati
nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone
giuridiche.
2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e
finanziari:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo
1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma
2, lettera h-sexies),TUB (IP);
e) le societa' di intermediazione mobiliare, come definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
f) le societa' di gestione del risparmio, come definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
g) le societa' di investimento a capitale variabile, come definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
h) le societa' di investimento a capitale fisso, mobiliare e
immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis),
TUF (SICAF);
i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
TUB;
m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui
all'articolo 2, comma 1, CAP;
o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivita' di cui
all'articolo 2, comma 1, CAP;
p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111
TUB;
q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile
1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di
crediti disciplinate dalla medesima legge;
s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi
dell'articolo 106 TUB;
t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e
di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative
aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato
membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica
italiana;
v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le
societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF.
3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:
a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo
previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1966;
b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 128-sexies TUB;
c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;
d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di
cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto
dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.
4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio
della professione in forma individuale, associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti,
consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale,
anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in
materia di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di
categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri
clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione
o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni
immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito
e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla
gestione o all'amministrazione di societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa',
enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i revisori legali e le societa' di revisione legale con
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regimi intermedio;
e) i revisori legali e le societa' di revisione senza incarichi di
revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi
intermedio.
5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:
a) i prestatori di servizi relativi a societa' e trust, ove non
obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere
a), b) e c), del presente articolo;
b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio di cose antiche
in virtu' della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126
TULPS;
c) i soggetti che esercitano l'attivita' di case d'asta o galleria
d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS;
d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio
2000, n. 7;
e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in mediazione
immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai
sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di
denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari
giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;
g) i soggetti che esercitano attivita' di mediazione civile, ai
sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero stragiudiziale dei
crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui
all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo
128-quaterdecies TUB;
i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta
virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attivita' di
conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso
forzoso.
6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:
a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete
internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con
vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche
attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo
contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle
autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche
alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana
dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
estero.
8. Alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari,
alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti
finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione
di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle societa' di
gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti
finanziari e alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e
garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le
disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di
operazioni sospette e comunicazioni oggettive.
9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati
acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto
avvenga, per i soli scopi e per le attivita' da esso previsti e nel
rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Capo II (Autorita', vigilanza e Pubbliche amministrazioni) - Art. 4
(Ministro dell'economia e delle finanze). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' responsabile delle politiche di
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per
fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo.
2. Per le finalita' di cui al presente decreto, entro il 30 giugno
di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al
Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal
Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7.
Alla relazione e' allegato un rapporto predisposto dalla UIF
sull'attivita' svolta dalla medesima nonche' la relazione predisposta
dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad
essa attribuite.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce l'esenzione
dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, di taluni
soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata,
un'attivita' finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo, in presenza di tutti i seguenti
requisiti:
a) l'attivita' finanziaria e' limitata in termini assoluti, per
tale intendendosi l'attivita' il cui fatturato complessivo non ecceda
la soglia determinata dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche
sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
b) l'attivita' finanziaria e' limitata a livello di operazioni, per
tale intendendosi un'attivita' che non ecceda una soglia massima per
cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di
attivita' finanziaria, dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche
sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
c) l'attivita' finanziaria non e' l'attivita' principale;
d) l'attivita' finanziaria e' accessoria e direttamente collegata
all'attivita' principale;
e) l'attivita' principale non e' un'attivita' menzionata
all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, ad eccezione
dell'attivita' di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e);
f) l'attivita' finanziaria e' prestata soltanto ai clienti
dell'attivita' principale e non e' offerta al pubblico in generale.
4. Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento
del terrorismo e nei confronti dell'attivita' di paesi che minacciano
la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro dell'economia e
delle finanze, con le modalita' e nei termini di cui al decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, su
proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con
proprio decreto:
a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche
detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le
eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un
suo Comitato, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni
dell'Unione europea;
b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di
persone giuridiche, gruppi o entita' che pongono in essere o tentano
di porre in essere una o piu' delle condotte con finalita' di
terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per
il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai
medesimi, anche per interposta persona;
c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da
uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di
sicurezza finanziaria). - 1. Al fine di dare attuazione alle
politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e
economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle
finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorita' di
cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e tra le amministrazioni e
gli organismi interessati nonche' tra i soggetti pubblici e il
settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali
adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato
di sicurezza finanziaria, nonche' della valutazione effettuata dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con
le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati
all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello
economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,
assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla
partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli organismi
anzidetti. Il Ministero cura altresi' la pubblicazione della
revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva.
3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di
controllo delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera
a), ai sensi del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al
fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti
rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni
notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il potere
sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V
del presente decreto.
5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le
funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e
successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e
reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le
strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo rischio
da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a).
Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni
disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria
nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni.
6. Il Comitato di sicurezza finanziaria:
a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14;
b) propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure
nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse
economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi o entita' che commettono, o
tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei
decreti di cui all'articolo 4, comma 4;
c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di
taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente
decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3;
d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e
fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in
materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo.
7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni
anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il
successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la
valutazione dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte
dirette a renderla piu' efficace. A tal fine, la UIF, le autorita' di
vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli
organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la
Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di
ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attivita'
rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito
delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In
particolare, e' compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di
segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali
segnalazioni; e' compito della Guardia di finanza e della Direzione
investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e
delle persone investigati; e' compito del Ministero della giustizia
indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a
procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di
riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e
gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati
nell'ambito dei relativi procedimenti; e' compito del Ministero
dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti
disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Art. 6 (Unita' d'informazione finanziaria). - 1. L'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la
Banca d'Italia, e' autonoma e operativamente indipendente. In
attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con
regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la
riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi
finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento
dei suoi fini istituzionali. Alla UIF e al personale addetto si
applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n.
262.
2. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la
responsabilita' della gestione, e' nominato con provvedimento del
Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della
Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di
onorabilita', professionalita' e conoscenza del sistema finanziario.
Il mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una sola
volta.
3. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e
dagli obblighi internazionali, presso la UIF e' costituito un
Comitato di esperti, del quale fanno parte il Direttore e quattro
membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilita' e
professionalita'. I componenti del Comitato sono nominati, nel
rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della
Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri
tre. La partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi. Il
Comitato e' convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno
semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto
dell'azione della UIF. Il Comitato cura, altresi', la redazione di un
parere sull'azione dell'UIF, che forma parte integrante della
documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8.
4. La UIF esercita le seguenti funzioni:
a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua
l'analisi finanziaria;
b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire
fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
c) puo' sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi,
operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione
investigativa antimafia e dell'autorita' giudiziaria ovvero su
richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso
delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della
sospensione all'autorita' che ne ha fatto richiesta;
d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati,
emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere
contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle
comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonche' sulle
modalita' di tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante;
e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette,
emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di
sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione
del proprio sito istituzionale;
f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di
accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con
riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa
segnalazione di operazioni sospette, nonche' con riguardo alle
comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di
omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero
trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le violazioni degli
obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle
analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera
a). Assicura, altresi', l'effettuazione delle analisi richieste dalla
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo
8, comma 1, lettera d).
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF:
a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni
presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente
decreto;
b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte
dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui
sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF:
a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei
depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe
immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone
giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del
Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente
decreto.
7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle
proprie funzioni, la UIF:
a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori
dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di
pagamento e su specifiche realta' economiche territoriali, anche
sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato
di sicurezza finanziaria;
b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di
comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a
possibili attivita' di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
8. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo
stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni
anno, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il
tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla
medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2, del presente
decreto.
Art. 7 (Autorita' di vigilanza di settore). - 1. Le Autorita' di
vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti
rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente
decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine:
a) adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati,
disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica
della clientela;
b) verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e
procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;
c) definiscono procedure e metodologie per la valutazione del
rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli
intermediari rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio
della propria attivita';
d) esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al
fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche di
regolamentazione adottate ai sensi della direttiva.
2. Le Autorita' di vigilanza di settore, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni:
a) basano la frequenza e l'intensita' dei controlli e delle
ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle
dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato;
b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta
di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni
altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza
e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorita' di
vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli
organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei
soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere
l'invio, con le modalita' e nei termini stabiliti nelle disposizioni
di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni
periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo;
c) ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all'ordine di
convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione,
direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente
vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di
specifiche decisioni;
d) adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove
operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a
carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;
e) ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8, irrogano, nei limiti
delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per
l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e delle
relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati
rispettivamente vigilati.
3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, le
autorita' di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul
titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute
in apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle
imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.
4. Le autorita' di vigilanza di settore informano prontamente la
UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di situazioni
ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria
attivita' istituzionale e forniscono alle Autorita' di vigilanza
europee ogni informazione utile all'efficace svolgimento delle
rispettive attribuzioni. Nell'esercizio delle proprie funzioni di
vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro
Stato membro, le autorita' di vigilanza di settore assicurano la
cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorita'
di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti
obbligati.
Art. 8 (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1.
Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di
coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa
attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia
ed antiterrorismo:
a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per
quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalita'
organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia,
i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi
ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per
la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari
in corso, e puo' richiedere ogni altro elemento informativo e di
analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della
potesta' di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine
la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF,
la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi
protocolli tecnici, volti a stabilire le modalita' e la tempistica
dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera,
assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il
trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la
verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in
corso e la riservatezza dell'identita' del segnalante;
b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e
le informazioni necessari all'individuazione di possibili
correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari
sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima
Agenzia, volti a stabilire le modalita' e la tempistica dello scambio
di informazioni;
c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto
investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli tempestivo riscontro in ordine all'utilita' delle
informazioni ricevute;
d) puo' richiedere alla UIF l'analisi dei flussi finanziari ovvero
analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' della criminalita' organizzata o di finanziamento del
terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su
categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta'
economiche territoriali;
e) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone
giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del
registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente
decreto;
f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del
segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all'elaborazione
dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo di cui all'articolo 14 e le proprie valutazioni sui
risultati dell'attivita' di contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione della
relazione di cui all'articolo 5, comma 7;
g) puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 371-bis, c.p.p., alle
autorita' di vigilanza di settore ogni altra informazione utile
all'esercizio delle proprie attribuzioni.
Art. 9 (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza e Direzione investigativa antimafia). - 1. Il Nucleo speciale
di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli
obiettivi e priorita' strategiche individuati annualmente dal
Ministro dell'economia e delle finanze con la Direttiva generale per
l'azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli
sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da
parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorita' di
vigilanza di settore nonche' gli ulteriori controlli effettuati, in
collaborazione con la UIF che ne richieda l'intervento a supporto
dell'esercizio delle funzioni di propria competenza.
2. Al fine di garantire economicita' ed efficienza dell'azione di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza puo'
eseguire, previa intesa con le autorita' di vigilanza di settore
rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti:
a) istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative
succursali;
b) punti di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera ii);
c) societa' fiduciarie e intermediari di cui all'albo previsto
dall'articolo 106 TUB;
d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'articolo 111 TUB e
i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
e) succursali insediate sul territorio della Repubblica di
intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi
sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in
uno Stato terzo;
f) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivita' di cui
all'articolo 2, comma 1, CAP;
g) revisori legali e societa' di revisione legale con incarichi di
revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a
regimi intermedio;
h) soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di
denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari
giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS,
salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal
medesimo Testo Unico.
3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza
definisce la frequenza e l'intensita' dei controlli e delle ispezioni
in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni
dei soggetti obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Nucleo speciale
di polizia valutaria della Guardia di finanza:
a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al
Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai
militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il
Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i
controlli;
b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli
approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni
sospette trasmesse dalla UIF, secondo quanto stabilito dall'articolo
40.
5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia
valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza:
a) accerta e contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita' di
vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente
decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;
b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sull'osservanza
delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti
convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn),
nonche' da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi
quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e
amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul
territorio della Repubblica italiana.
6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo,
il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui
all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo
37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e
trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle
imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.
7. La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con le
modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore, le
violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate
nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti
investigativi, attinenti alla criminalita' organizzata, delle
segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dalla UIF secondo
quanto stabilito dall'articolo 40. Restano applicabili, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e
1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 .
8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 7, la
Direzione investigativa antimafia ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui
all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo
37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e
trusts espressi, contenute in apposita sezione del registro delle
imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.
9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attivita'
svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini
fiscali, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 10 (Pubbliche amministrazioni). - 1. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche
amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di
amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti
procedimenti o procedure:
a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di
autorizzazione o concessione;
b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei
contratti pubblici;
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzioni di
vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti
pubblici e privati.
2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base
dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua
categorie di attivita' amministrative, svolte dalle Pubbliche
amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1,
rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al
presente articolo. Con le medesime modalita' e secondo i medesimi
criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria puo' individuare
procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i
quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.
3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la
mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento
del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni,
responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti
nell'esercizio della propria attivita' istituzionale. Sulla base
delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni
adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni
organizzative e operative, idonee a valutare il livello di
esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure
necessarie a mitigarlo.
4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie
mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e
informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a
conoscenza nell'esercizio della propria attivita' istituzionale. La
UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di
sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da
trasmettere, le modalita' e i termini della relativa comunicazione
nonche' gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni
sospette.
5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di
cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del
personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad
assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle
fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente
articolo.
6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione
assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione). - 1. Fermo quanto
previsto circa la titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri
di controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma
2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro
articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i
principi e le modalita' previsti dall'ordinamento vigente, promuovono
e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente
decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed
elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al
presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della
normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini
professionali assoggettati alla propria vigilanza.
2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili
dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in
attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di
sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di
analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della
propria attivita', di controlli interni, di adeguata verifica, anche
semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso
le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di
misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF
ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di
anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li
riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali
sono altresi' responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei
propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione
del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi
all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di
violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli
obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del
presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione
e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e
al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei
procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini
territoriali.
4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le
segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per
il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le
modalita' e garanzie di tutela della riservatezza dell'identita' del
segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I
predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni,
ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria
attivita'.
Capo III (Cooperazione nazionale e internazionale) - Art. 12
(Collaborazione e scambio di informazioni). - 1. Le autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli
organismi interessati, l'autorita' giudiziaria e gli organi delle
indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni
circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza puo'
essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema
finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarita'
e le modalita' di esercizio dei poteri di controllo da parte delle
autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le
amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio
delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui
al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le
modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
dettate modalita' e procedure per la contestazione della violazione e
il successivo inoltro all'autorita' competente all'irrogazione della
sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi
informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a
fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui
vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attivita'
istituzionale.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di analisi e
sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta,
l'autorita' giudiziaria, nell'ambito di indagini relative
all'esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a
essi presupposti ovvero di attivita' di finanziamento del terrorismo
e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un
procedimento penale, puo' richiedere alla UIF, con le garanzie di cui
all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra
informazione pertinente.
4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo, gli
organi delle indagini forniscono le informazioni investigative
necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua
competenza, attraverso modalita' concordate che garantiscano la
tempestiva disponibilita' delle predette informazioni e il rispetto
dei principi di pertinenza e proporzionalita' dei dati e delle
notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti.
5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi
effettuati alle forze di polizia, alle autorita' di vigilanza di
settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando
quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la
UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonche' al
Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi
e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono
fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza
finanziaria delle attivita' e degli strumenti con cui provvede alla
disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche
volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo, in favore di autorita' preposte alla
tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al
Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una
relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia
delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle
attivita' intraprese a seguito del loro utilizzo.
7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere
che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o
altre utilita' di provenienza illecita ovvero le attivita'
preordinate al compimento di uno o piu' atti con finalita' di
finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni
effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne da'
comunicazione alle autorita' di vigilanza di settore e alla UIF per
gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie
comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione puo'
essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio alle indagini. Le
Autorita' di vigilanza di settore e la UIF comunicano all'autorita'
giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.
8. Fermo quanto disposto dal presente articolo, tutte le
informazioni, rilevanti ai fini del presente decreto, in possesso
delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), delle
amministrazioni e organismi interessati e degli organismi di
autoregolamentazione, sono coperte da segreto d'ufficio anche nei
confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non puo' essere
opposto all'autorita' giudiziaria, quando le informazioni siano
necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento
penale.
Art. 13 (Cooperazione internazionale). - 1. In deroga all'obbligo
del segreto d'ufficio, la UIF puo' scambiare informazioni e
collaborare con analoghe autorita' di altri Stati preposte
all'esercizio delle medesime funzioni, a condizioni di reciprocita'
anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a
tale fine, puo' stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF
puo' scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con
analoghe autorita' di altri Stati, utilizzando, a tal fine, anche le
informazioni in possesso del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia,
specificamente richieste, fatte salve le norme sul segreto di
indagine. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano
applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge
1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalle autorita'
estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorita' italiane
competenti, previo consenso dell'autorita' dello Stato che ha fornito
le informazioni. In nessun caso le differenti definizioni di reato
fiscale, accolte dai diversi ordinamenti nazionali, possono
ostacolare lo scambio di informazioni o la collaborazione tra la UIF
e le omologhe autorita' degli altri Stati membri.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di
facilitare le attivita' comunque connesse all'approfondimento
investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF
stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove
sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano,
anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi
organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocita' ed
in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.
Capo IV (Analisi e valutazione del rischio) - Art. 14 (Analisi
nazionale del rischio). - 1. Il Comitato di sicurezza finanziaria,
nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica,
analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di
finanziamento del terrorismo. A tal fine, individua le minacce piu'
rilevanti e le vulnerabilita' del sistema nazionale di prevenzione,
di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento di
tali attivita' e i settori maggiormente esposti al rischio. L'analisi
ha cadenza triennale, salva la facolta' del Comitato di sicurezza
finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono
nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
2. L'analisi e' condotta nel rispetto dei criteri internazionali
approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui
la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva,
identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli
elementi forniti dalle autorita' partecipanti al Comitato di
sicurezza finanziaria. L'analisi tiene conto dei dati quantitativi e
statistici, forniti dalle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera a), dalle amministrazioni e organismi interessati e dagli
organismi di autoregolamentazione, sulla dimensione e l'importanza
dei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente
decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero controllati e
l'importanza economica di ciascun settore. Senza corresponsione di
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese
comunque denominati, l'analisi puo' essere integrata dal contributo
di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di
altre amministrazioni con competenze specifiche su temi di interesse
e puo' avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti
del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative
delle categorie interessate.
3. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a):
a) concorrono all'analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato
di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al
segreto d'ufficio;
b) riferiscono periodicamente al Comitato di sicurezza finanziaria
sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, anche al fine di
individuare tipologie di clientela, prodotti, operazioni che per
caratteristiche operative o geografiche necessitano di specifici
interventi;
c) utilizzano l'analisi ai fini della definizione delle priorita' e
della distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema
nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo e ad ottimizzare l'esercizio delle
proprie competenze in funzione del livello di rischio riscontrato;
d) in occasione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7,
riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria delle misure e dei
presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontarti in sede di
analisi.
4. I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le modalita' e
nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono
resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di
autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei
medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
cui sono esposti nell'esercizio della propria attivita' e della
predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio
rilevato.
5. I risultati dell'analisi sono comunicati dal Comitato di
sicurezza finanziaria alla Commissione europea, alle autorita' di
vigilanza europee e alle autorita' rilevanti di altri Stati membri
che ne facciano richiesta.
Art. 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati).
- 1. Le autorita' di vigilanza di settore e gli organismi di
autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla
natura dell'attivita' svolta e alle dimensioni dei soggetti
obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio
della loro attivita'.
2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti
rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per
l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati
tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di
clientela, all'area geografica di operativita', ai canali
distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.
3. Le autorita' di vigilanza di settore individuano, informandone
il Comitato di sicurezza finanziaria, le categorie di soggetti
obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le disposizioni di
cui al presente articolo non trovano applicazione, in considerazione
dell'irrilevanza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo dell'attivita' svolta ovvero dell'offerta di prodotti e
servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate.
4. La valutazione di cui al comma 2 e' documentata, periodicamente
aggiornata e messa a disposizione delle autorita' di cui all'articolo
21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione,
ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi
poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo.
Art. 16 (Procedure di mitigazione del rischio). - 1. I soggetti
obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure,
adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e
gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,
individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.
2. Le autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, e gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e
organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente
vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e
procedure per:
a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo;
b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se
adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attivita', la
nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la
previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica
delle politiche, dei controlli e delle procedure.
3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri
rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a
rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai
sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di
protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati
garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione,
finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al
riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei
comportamenti e delle procedure da adottare.
4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo
rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto
e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali.».
N O T E
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione
cosi' recita:
"Articolo 76
L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti."
"Articolo 87
Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione [Cost. 61].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].
Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i
decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione [Cost. 75, 138].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura
[Cost. 104].
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
La direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
giugno 2015, n. L 141.
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
Il testo dell'articolo 15 della legge 12 agosto 2016,
n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2015), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi'
recita:
"Art. 15. Delega al Governo per il recepimento della
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione,
e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,
riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.
1781/2006
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le
procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere
del Garante per la protezione dei dati personali, uno o
piu' decreti legislativi al fine di dare organica
attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per
adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del
presente articolo, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma
1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) al fine di orientare e gestire efficacemente le
politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico
e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e
le procedure strumentali all'attuazione delle medesime
politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa
nazionale ed europea in materia di tutela della
riservatezza e protezione dei dati personali:
1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria,
istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre
2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto
all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle
strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della
relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi
ad attivita' transfrontaliere, elaborata dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE)
2015/849;
2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie
esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza,
prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio
siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli
organismi di autoregolamentazione interessati e dei
soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione
della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di
analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa
competenza e dell'adozione di conseguenti misure
proporzionate al rischio;
3) prevedere che le autorita' e le amministrazioni
pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi
nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del
Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un
approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella
predisposizione degli strumenti e dei presidi, finalizzati
alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, individuino, valutino,
comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori di
rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i
destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva
vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica
della clientela efficaci e proporzionate al rischio;
4) tenuto conto della natura dell'attivita', delle
dimensioni e della complessita' organizzativa e degli esiti
dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2),
prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi
stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849
adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la
valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della
propria attivita' e predispongano misure di gestione e di
controllo proporzionali al rischio riscontrato;
b) al fine di assicurare la proporzionalita' e
l'efficacia delle misure adottate in attuazione della
direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di
approccio basato sul rischio, prevedere la possibilita' di
procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti
destinatari degli obblighi vigenti in conformita' con le
previsioni della medesima direttiva in funzione di
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo;
c) al fine di garantire l'efficiente e razionale
allocazione delle risorse da destinare al contrasto
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo e l'effettivita' del sistema
di prevenzione, in attuazione del principio di approccio
basato sul rischio:
1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria,
nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a),
numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi
stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le
persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo
occasionale o su scala limitata, un'attivita' finanziaria
che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, purche' siano soddisfatti
tutti i seguenti criteri:
1.1) l'attivita' finanziaria e' limitata in termini
assoluti, per tale intendendo l'attivita' il cui fatturato
complessivo non ecceda una determinata soglia;
1.2) l'attivita' finanziaria e' limitata a livello di
operazioni, per tale intendendo un'attivita' che non ecceda
una soglia massima per cliente e per singola operazione,
individuata in funzione del tipo di attivita' finanziaria;
1.3) l'attivita' finanziaria non e' l'attivita'
principale;
1.4) l'attivita' finanziaria e' accessoria e
direttamente collegata all'attivita' principale;
1.5) l'attivita' principale non e' un'attivita'
menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva
(UE) 2015/849, ad eccezione dell'attivita' di cui al
medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera e);
1.6) l'attivita' finanziaria e' prestata soltanto ai
clienti dell'attivita' principale e non e' offerta al
pubblico in generale;
2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso
all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di
moneta elettronica definita all'articolo 2, numero 2),
della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli
obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE)
2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di
adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo,
concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:
2.1) lo strumento di pagamento non e' ricaricabile
ovvero e' soggetto a un limite mensile massimo delle
operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio
nazionale;
2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non
supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;
2.3) lo strumento di pagamento e' utilizzato
esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
2.4) lo strumento di pagamento non e' alimentato con
moneta elettronica anonima;
2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni
o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la
rilevazione di operazioni anomale o sospette;
3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i
prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro
dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento
ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio
della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti
convenzionati:
3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di
contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati
dalle norme tecniche di regolamentazione previste
dall'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE)
2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli
obblighi antiriciclaggio;
3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di
adottare una disciplina di attuazione, con particolare
riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti
di contatto;
4) al fine di assicurare la proporzionalita' tra
l'entita' delle misure preventive di adeguata verifica
della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo connesso a determinate
tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare
alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica
rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa
definizione le modifiche necessarie a garantirne la
coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard
internazionali del Gruppo d'azione finanziaria
internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;
5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la
semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione
della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti
obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente
effettuata da terzi purche':
5.1) la responsabilita' finale della procedura di
adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima
istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli
obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;
5.2) sia comunque garantita la responsabilita' dei
terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849,
compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni
sospette e di conservazione dei documenti, qualora
intrattengano con il cliente un rapporto rientrante
nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;
d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone
giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone
fisiche e dei trust e di contrastare fenomeni di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati
ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero
all'utilizzo di societa', di amministrazioni fiduciarie, di
altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a
costituire autonomi centri di imputazione giuridica:
1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri
analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche,
costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice
civile, ottengano e conservino informazioni adeguate,
accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e
statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per
l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice
civile le modifiche che si rendano necessarie;
2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei
principi e della normativa nazionale ed europea in materia
di tutela della riservatezza e di protezione dei dati
personali, le informazioni di cui al numero 1) siano
registrate, a cura del legale rappresentante, in
un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro
delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
rese tempestivamente disponibili:
2.1) alle autorita' competenti, senza alcuna
restrizione;
2.2) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
fiscale, con le modalita' e secondo i termini idonei ad
assicurarne l'utilizzo per tali finalita';
2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata
verifica della clientela, stabiliti in attuazione della
direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e
sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il
titolare effettivo a pericoli per la propria incolumita'
ovvero riguardi persone fisiche minori di eta' o altrimenti
incapaci;
2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di
interessi diffusi, titolari di un interesse specifico,
qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita
richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non
esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria
incolumita' ovvero riguardi persone fisiche minori di eta'
o altrimenti incapaci;
3) prevedere, in capo al trustee di trust espressi,
disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge
applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata
all'Aja il 1º luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16
ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:
3.1) dichiarare di agire in veste di trustee, in
occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o
professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione
occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli
obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in
attuazione della direttiva (UE) 2015/849;
3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate,
accurate e aggiornate sulla titolarita' effettiva del
trust, per tali intendendo le informazioni relative
all'identita' del fondatore, del trustee, del guardiano, se
esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e
delle altre persone fisiche che esercitano il controllo
effettivo sul trust; 3.3) rendere le informazioni di cui al
numero 3.2) prontamente accessibili alle autorita'
competenti;
4) prevedere che, per i trust produttivi di effetti
giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento
nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2)
riguardanti i medesimi trust siano registrate in
un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle
autorita' competenti, senza alcuna restrizione e ai
soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica
della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva
(UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;
5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i
prestatori di servizi relativi a societa' o trust, diversi
dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi
della normativa vigente e delle norme di attuazione della
direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi siano
provvisti di adeguati requisiti di professionalita' e di
onorabilita';
6) per le attivita' di assicurazione sulla vita o altre
forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che
i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della
direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di
adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente
e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di
adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14
della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di
assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata
a investimenti, non appena individuato o designato, nonche'
sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e
sui rispettivi titolari effettivi;
e) al fine di prevenire, individuare o compiere i
necessari approfondimenti investigativi su attivita' di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di
finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei principi e
della normativa nazionale ed europea in materia di tutela
della riservatezza e di protezione dei dati personali,
prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi
stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849
assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'articolo
40 della direttiva medesima, garantendo la completa e
tempestiva accessibilita' dei dati e delle informazioni
acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni
altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del
rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilita' da
parte delle autorita' competenti anche attraverso la
semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi
destinatari, per la conservazione dei predetti dati e
informazioni e per l'integrazione di banche di dati
pubbliche esistenti;
f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di
competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e del finanziamento del
terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la
cooperazione tra le autorita' e le amministrazioni
pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo
nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849
in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di
operazioni sospette e delle altre informazioni che
riguardano attivita' di riciclaggio, reati presupposto
associati o attivita' di finanziamento del terrorismo,
nonche' di comunicazione dei risultati delle analisi svolte
e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi
di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della
Piattaforma delle Unita' di informazione finanziaria (FIU)
dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di
dette funzioni, l'Unita' di informazione finanziaria per
l'Italia:
1) abbia tempestivo accesso alle informazioni
finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria procedente
rispetto alle informazioni coperte da segreto
investigativo, alle informazioni investigative in possesso
delle autorita' e degli organi competenti necessarie per
assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche
attraverso modalita' concordate che garantiscano le
finalita' di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel
rispetto, per le informazioni investigative, dei principi
di pertinenza e di proporzionalita' dei dati e delle
notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono
richiesti;
2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando
l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui
dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il
trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al
riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando
canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per
l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della
controparte estera l'utilizzazione delle informazioni
ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unita' stessa
e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere
a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione
che non siano compromesse indagini in corso;
3) individui le operazioni che devono essere comunicate
in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e
istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle
operazioni e definisca modalita' di comunicazione al
soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di
operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno
delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;
g) rafforzare i presidi di tutela della riservatezza e
della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di
operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle
informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e
incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o
effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo;
h) al fine di garantire il rispetto dei principi di ne
bis in idem sostanziale e di effettivita', proporzionalita'
e dissuasivita' delle sanzioni irrogate per l'inosservanza
delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva
(UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni
tipici delle autorita' di vigilanza e, ove compatibili e
nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste,
delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE
di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72,
apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le
modifiche necessarie a:
1) limitare la previsione di fattispecie incriminatrici
alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di
adeguata verifica e di conservazione dei documenti,
perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di
violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta
segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla
gravita' della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre
anni di reclusione e 30.000 euro di multa;
2) graduare l'entita' e la tipologia delle sanzioni
amministrative tenuto conto:
2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del
soggetto cui e' ascrivibile la violazione;
2.2) del settore di attivita', delle dimensioni e della
complessita' organizzativa dei soggetti obbligati e, in
funzione di cio', delle differenze tra enti creditizi e
finanziari e altri soggetti obbligati;
3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una
persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai
membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche
titolari di poteri di amministrazione, direzione o
controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la
loro responsabilita';
4) prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute
o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia
di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di
operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di
controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano
almeno:
4.1) una dichiarazione pubblica che individua la
persona fisica o giuridica responsabile e la natura della
violazione;
4.2) un ordine che impone alla persona fisica o
giuridica di porre termine al comportamento vietato e di
astenersi dal ripeterlo;
4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia
soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la
revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione
ovvero un'altra sanzione disciplinare equivalente da parte
dell'autorita' di vigilanza di settore o dell'organismo di
autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei
presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla
specifica normativa di settore;
4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di
amministrazione, direzione o controllo all'interno della
persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della
violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica
ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione
temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non
superiore a cinque anni;
4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo
edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo
edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti
ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo
puo' essere determinato, e comunque non inferiore a un
milione di euro;
5) fatte salve le misure di cui al numero 4),
prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia
di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di
operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di
controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:
5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra
30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate
alla persona giuridica;
5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra
10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate
alle persone fisiche responsabili;
6) per le violazioni di scarse offensivita' e
pericolosita' commesse da enti creditizi o finanziari
prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una
dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o
giuridica responsabile e la natura della violazione e un
ordine che impone alla persona giuridica di porre termine
al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo,
nonche' l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata
per la violazione del medesimo ordine;
7) nel rispetto della legislazione vigente, attribuire
alle autorita' di vigilanza il potere di definire, con
proprio regolamento e in modo da assicurare agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il
contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorita'
procedente, disposizioni attuative con riferimento alle
sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro,
la definizione della nozione di fatturato utile per la
determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e
le modalita' di pubblicazione delle sanzioni;
8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare
sanzioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
previsti dal presente articolo, per le infrazioni del
regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi
di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da
istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi
di pagamento;
9) nel rispetto dei principi di proporzionalita' e di
adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in
materia di tutela della riservatezza e di protezione dei
dati personali, disciplinare le modalita' di pubblicazione
dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in
attuazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2015/849;
10) nel rispetto, ove compatibili, dei principi
contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4),
apportare le opportune modifiche alle disposizioni
sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla
violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto
del finanziamento del terrorismo, garantendo altresi'
omogeneita' sanzionatoria rispetto alle previsioni
restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per
contrastare l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionali;
i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento
delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili
all'attivita' di prevenzione, contrasto e repressione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo nonche' di garantire l'efficiente svolgimento,
da parte delle autorita' preposte, delle funzioni di
rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o
esclusioni del diritto di accesso ai dati personali
previsto dall'articolo 7 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di
dati personali sono effettuati in base alle disposizioni in
materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e di
contrasto dell'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionali;
l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni
criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego
di proventi di attivita' illecite connessi o comunque
riconducibili alle attivita' di compravendita all'ingrosso
e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da
parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina
organica di settore idonea a garantire le piene
tracciabilita' e registrazione delle operazioni di acquisto
e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento
utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la
vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche
identificative, nonche' la tempestiva disponibilita' di
tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle
rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche
sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e
coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate
in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino
applicazione anche con riferimento alle attivita'
esercitate per via telematica dai destinatari degli
obblighi;
n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in
attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le
modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento
della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e
all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto
degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti di
altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e il
finanziamento del terrorismo nonche' delle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle
decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per
contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e
l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionali, compreso quanto necessario a garantire che
le autorita' e le amministrazioni pubbliche coinvolte
dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro
di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e
nell'attuazione delle politiche e delle attivita' di lotta
al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo,
prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa
secondaria;
o) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi
di registrazione, i professionisti conservino la
documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede
di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun
cliente;
p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla
prestazione professionale non sia possibile, in quanto
sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero
l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa
essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare
le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in
cui l'operazione e' sospetta;
q) al fine di assicurare un piu' efficace e immediato
controllo sulla regolarita' dell'esercizio dell'attivita'
degli agenti in attivita' finanziaria che prestano
esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti
di pagamento ai sensi dell'articolo 128-quater, commi 6 e
7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa
di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel
rispetto dei principi e della normativa nazionale ed
europea in materia di tutela della riservatezza e di
protezione dei dati personali, istituire un registro
informatizzato presso l'Organismo previsto dall'articolo
128-undecies del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993. Tale registro, consultabile
dai predetti istituti di pagamento, e' alimentato mediante
le informazioni, fornite dagli stessi intermediari,
riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti
contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.
3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti
legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi
provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente. In considerazione della
complessita' della materia trattata e dell'impossibilita'
di procedere alla determinazione degli eventuali effetti
finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la
corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui
saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti
legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non
trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.".
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive
modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2007, n. 290, S.O.
Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure
per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva
2005/60/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
luglio 2007, n. 172.
Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195
(Modifiche alla normativa in materia valutaria in
attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2008, n. 291.
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
(Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario,
degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori
creditizi, e successive modificazioni) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O.