IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione
8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione  3  febbraio  2016,  n.  6,
approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto  20  settembre  2004,  n.
245, del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro  della
funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze,  della
cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  - Serie  generale
- n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale tra   Agenzia    e    titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera Comitato interministeriale per la  programmazione
economica del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note Agenzia italiana  del
farmaco 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la determinazione Agenzia italiana del farmaco del  3  luglio
2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del  farmaco  del  27
settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 227 del 29 settembre 2006  concernente  «Manovra  per  il  Governo
della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del  farmaco  del  12
giugno 2014, n. 611/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  143
del 23 giugno 2014, con l'indicazione dello sconto obbligatorio  alle
strutture  pubbliche  sul  prezzo  ex  factory  come  da   condizioni
negoziali per il medicinale «Perjeta»; 
  Visto l'accordo di  rimborsabilita'  condizionata  vigente  per  la
specialita' medicinale «Perjeta» in combinazione con  la  specialita'
medicinale «Herceptin» (nei pazienti HER2 positivi per  l'indicazione
terapeutica  «carcinoma  della  mammella  metastatica   1   L»)   con
applicazione dello sconto alle  strutture  pubbliche  sul  prezzo  Ex
Factory come da condizioni negoziali; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                   Applicazione accordo negoziale 
 
  In applicazione dello sconto confidenziale previsto sul  medicinale
«HERCEPTIN» quando  utilizzato  in  associazione  con  il  medicinale
«PERJETA» nell'indicazione ad  oggi  rimborsata,  per  il  periodo  8
luglio  2014 -  14  febbraio  2017,  l'azienda  farmaceutica   dovra'
provvedere all'emissione di note di credito alle strutture  sanitarie
autorizzate fino a concorrenza  degli  importi  dovuti  alle  Regioni
riportati nell'allegato elenco (allegato 1), che e' parte  integrante
della presente determinazione.