IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  6
febbraio 2017, n. 22, e  in  particolare,  l'art.  1,  comma  4,  che
prevede che «La garanzia, che va redatta in  conformita'  ai  modelli
approvati con decreto del direttore generale delle finanze»; 
  Visto il decreto legislativo 24 settembre  2015,  n.  156,  recante
misure per la revisione  della  disciplina  degli  interpelli  e  del
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6,  comma  6,  e
10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23; 
  Visto l'art. 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,
come modificato dall'art. 9,  comma  1,  lettere  gg),  del  predetto
decreto legislativo n. 156 del 2015, concernente  l'esecuzione  delle
sentenze di condanna in favore del contribuente; 
  Visto, in particolare, il comma 2 del citato art.  69  del  decreto
legislativo n. 546 del 1992, che demanda ad un decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  la  disciplina  del  contenuto  della
garanzia sulla base di quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
della sua durata nonche' del  termine  entro  il  quale  puo'  essere
escussa, a seguito  dell'inerzia  del  contribuente  in  ordine  alla
restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di  tre
mesi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 ottobre  2013,  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della  Commissione,
del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione  alle  modalita'  che
specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/2447   della
Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di  applicazione
di talune disposizioni del regolamento (UE) del Parlamento europeo  e
del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione; 
  Vista la decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, 26 maggio
2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio  1973,  n.  43,  e,  in  particolare,  l'art.   87,   recante
disposizioni in materia di  cauzioni  a  garanzia  del  pagamento  di
diritti doganali; 
  Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme in materia  di
costituzione di cauzioni  con  polizze  fidejussorie  a  garanzie  di
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici; 
  Visti gli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma  5,  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  nonche'  gli  articoli
19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che richiamano la garanzia di cui all'art. 69, comma  2,  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia
approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
504; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2017, n. 22, sono  approvati
i seguenti modelli da utilizzare per  prestare  la  garanzia  di  cui
all'art. 69, comma 2, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546: 
    1) modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria; 
    2) modello per l'assunzione di obbligazione di pagamento da parte
della capogruppo o controllante; 
    3) modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di
Stato o garantiti dallo Stato. 
  Il presente decreto, con i modelli in  allegato,  sara'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 maggio 2017 
 
                     Il direttore generale delle finanze: Lapecorella