IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 10, del citato decreto legislativo che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto determina, secondo criteri di semplificazione, efficacia e funzionalita', le procedure e le modalita' di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera; Visto l'art. 233 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina le procedure e le modalita' di autenticazione della navigazione su navi battenti bandiera estera da parte dei lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare in Italia.