Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988, n.  400,  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016,
e, in particolare: 
    a) l'art. 2, comma 1, il quale prevede: alla lettera b),  che  il
commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e
riparazione degli immobili privati di cui al titolo II,  capo  I  del
medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei  vice  commissari
di concessione ed erogazione  dei  relativi  contributi  e  vigilando
sulla  fase  attuativa  degli  stessi;  alla  lettera  c),   che   il
commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e
riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I, ai  sensi
dell'art. 14; 
    b) l'art. 2,  comma  2,  il  quale  prevede  che  il  commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    c) l'art. 2, comma 5, il quale prevede  che  i  presidenti  delle
Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria,  in  qualita'  di  vice
commissari nell'ambito dei territori interessati: 
      presiedono il comitato istituzionale di cui all'art.  1,  comma
6, del medesimo decreto-legge; 
      esercitano  le  funzioni  di  propria  competenza  al  fine  di
favorire il superamento dell'emergenza  e  l'avvio  degli  interventi
immediati di ricostruzione; 
      sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche  e
ai beni culturali di competenza delle regioni; 
      sono responsabili dei procedimenti  relativi  alla  concessione
dei contributi per gli  interventi  di  ricostruzione  e  riparazione
degli immobili privati, con  le  modalita'  di  cui  all'art.  6  del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; 
      esercitano le funzioni di propria competenza in relazione  alle
misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa  economica
di cui al titolo II, capo II, del medesimo decreto-legge n.  189  del
2016; 
    d) l'art. 3, comma 3, il quale prevede che  gli  uffici  speciali
per la  ricostruzione,  fra  l'altro,  curano  l'istruttoria  per  il
rilascio  delle  concessioni  di  contributi  e   tutti   gli   altri
adempimenti relativi alla ricostruzione privata; 
    e) l'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che  il
commissario  straordinario,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo
di ricostruzione e  ripristino  del  patrimonio  danneggiato,  e  fra
questi gli interventi  di  ripristino  con  miglioramento  sismico  o
ricostruzione puntuale con adeguamento  sismico  delle  abitazioni  e
attivita' produttive danneggiate o  distrutte  che  presentano  danni
gravi; 
    f) l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede  che  ai  fini
del  riconoscimento  dei   contributi   nell'ambito   dei   territori
interessati dagli eventi sismici il  commissario  straordinario,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  provvede  a
stabilire  i  parametri  per  la  determinazione  del   costo   degli
interventi ed i costi parametrici; 
    g) l'art. 5, comma  2,  lettera  a),  il  quale  prevede  che  il
commissario straordinario, con provvedimenti adottati  ai  sensi  del
precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i  criteri  stabiliti  nel
decreto stesso, provvede all'erogazione dei  contributi,  sulla  base
dei danni effettivamente  verificatisi,  fino  al  100%  delle  spese
occorrenti,  per  far  fronte,  fra  l'altro,  agli   interventi   di
riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli  immobili  ad   uso
abitativo  distrutti   o   danneggiati,   in   relazione   al   danno
effettivamente subito; 
    h)  l'art.  6,  comma  1,  il  quale  stabilisce  l'entita'   dei
contributi  che  possono  essere  previsti  per  gli  interventi   di
ricostruzione o  di  recupero  degli  immobili  privati  distrutti  o
danneggiati dalla crisi sismica; 
    i) l'art. 6, comma 7, il  quale  prevede,  fra  l'altro,  che  il
commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i  vice
commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli
interessati provvederanno a redigere  i  computi  metrici  estimativi
allegati alle domande di contributo; 
    j) l'art. 12, comma 6, il quale  prevede  fra  l'altro  che,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  definiti
modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei
medesimi provvedimenti possono  essere  altresi'  indicati  ulteriori
documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all'istanza  di
contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli
interventi ricostruttivi; 
    k) l'art. 13, il quale  demanda  ad  appositi  provvedimenti  del
commissario straordinario la definizione delle modalita' e condizioni
per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori  danni  causati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  agli
immobili siti nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge
gia' danneggiati da precedenti eventi sismici; 
    l) l'art. 30,  comma  6,  il  quale  prevede  per  gli  operatori
economici  interessati  a  partecipare,  a  qualunque  titolo  e  per
qualsiasi attivita', agli interventi di  ricostruzione  l'obbligo  di
iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla struttura di  missione
istituita presso il Ministero dell'interno a norma del  comma  1  del
medesimo art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori; 
    m) l'art. 34, comma 7, il quale prevede che, per  gli  interventi
di  ricostruzione  privata,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'art. 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare
concentrazioni   di   incarichi   professionali   che   non   trovino
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; 
  Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile
2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  2017,  n.
84; 
  Visto l'art. 84 del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
recante la disciplina del  «Sistema  unico  di  qualificazione  degli
esecutori di lavori  pubblici»,  come  modificato  dall'art.  53  del
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
  Visto  il  comunicato  del  presidente   dell'Autorita'   nazionale
anticorruzione del 29 marzo  2017,  relativo  a  «Qualificazione  per
l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro -
Problematiche  nell'espletamento  dell'attivita'   di   attestazione,
conseguenti al sisma del 24 agosto 2016 e successivi  -  Segnalazione
di UNIONSOA», nel quale, con  specifico  riguardo  alle  imprese  che
hanno sede nei comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n.  2-bis  al
decreto-legge n. 189 del 2016 o che hanno eseguito  lavori  in  detti
comuni e che intendano ottenere  l'attestato  di  qualificazione,  e'
stata  individuata  una  disciplina   semplificata   e   transitoria,
applicabile non oltre la data del 31 dicembre 2018 al procedimento di
attestazione SOA; 
  Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante  «Approvazione
del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno
scolastico 2017-2018» e, in particolare, gli articoli 2, 4, 5 e 9; 
  Vista l'ordinanza n. 18  del  3  aprile  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017,  recante  «Approvazione  del
programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l'anno
scolastico 2017-2018» e, in particolare, gli articoli 3 e 8; 
  Visto  l'avviso  esplorativo  per  la  formazione  dell'elenco   di
esecutori  interessati  alla  realizzazione  di  opere  di   edilizia
scolastica di cui all'art. 4, comma 1-bis, lettera b)  dell'ordinanza
commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017; 
  Considerata la necessita' di procedere all'aggiornamento: 
    a) dell'ordinanza n. 19 del  7  aprile  2017,  in  ragione  delle
disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2017, n. 45; 
    b) dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e  dell'ordinanza  n.
18 del 3 aprile 2017, in considerazione delle modifiche apportate  al
decreto legislativo n. 50 del 2016 dal decreto legislativo 19  aprile
2017, n. 56; 
  Considerato che, oltre alla scuola materna  «Giacomo  Leopardi»  di
Sarnano (Macerata) ed  alla  scuola  primaria  e  dell'infanzia  «San
Giovanni Battista De La Salle» di Crognaleto (Teramo)  gia'  indicate
nell'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del  2017  come
«scuole donate», anche  l'attivita'  di  ricostruzione  dell'istituto
comprensivo «Simone De  Magistris»  di  Caldarola  (Macerata)  verra'
finanziata con fondi  privati  ed  effettuata  in  esecuzione  di  un
contratto di donazione sottoscritto direttamente con l'ente  pubblico
proprietario dell'immobili, e che, pertanto, occorre procedere, anche
ai  fini  della  determinazione  degli  oneri  economici  complessivi
derivanti dall'attuazione  dell'ordinanza  commissariale  n.  14  del
2017, ad un aggiornamento dell'allegato n. 1  alla  sopra  richiamata
ordinanza; 
  Considerato che sono scaduti i termini per la  presentazione  delle
manifestazioni di interesse da parte  degli  operatori  economici  in
risposta al sopramenzionato avviso esplorativo  e  che,  al  fine  di
procedere  all'avvio  delle  procedure  di  gara  come   disciplinate
dall'art. 14,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,
convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,   e   dall'art.   5   dell'ordinanza
commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, e' necessario procedere alla
determinazione degli  oneri  economici  complessivi  derivanti  dagli
interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi,  in
sostituzione  delle  scuole  che  non  possono  essere   oggetto   di
adeguamento sismico secondo la disciplina delle norme tecniche per le
costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione
dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ovvero
dell'eccessiva onerosita' degli interventi a tal fine  necessari,  da
realizzarsi,  per  l'inizio  dell'anno  scolastico   2017-2018,   con
tecnologia a secco (strutture lignee,  acciaio,  cassero  a  perdere,
calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina  di
settore  in  materia  di   edilizia   scolastica,   con   particolare
riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni
per gli edifici strategici di classe  d'uso  IV,  alla  normativa  in
materia di risparmio energetico  e  di  sicurezza  antincendio,  come
individuati nell'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del
2017; 
  Ravvisata  l'opportunita',  in  funzione  del  coordinamento  degli
interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche  di  cui
all'art.  14  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,   di   recepire
integralmente   il   contenuto   del   comunicato   del    presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 29 marzo 2017, relativo a
«Qualificazione  per  l'esecuzione  di  lavori  pubblici  di  importo
superiore  a   150.000   euro   -   Problematiche   nell'espletamento
dell'attivita' di attestazione, conseguenti al sisma  del  24  agosto
2016 e  successivi  -  Segnalazione  di  UNIONSOA»,  nel  quale,  con
specifico riguardo alle imprese che hanno sede nei comuni di cui agli
allegati n. 1, n. 2 e n. 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 o che
hanno eseguito lavori  in  detti  comuni  e  che  intendano  ottenere
l'attestato di qualificazione, e' stata  individuata  una  disciplina
semplificata e transitoria, applicabile non  oltre  la  data  del  31
dicembre 2018 al procedimento di attestazione SOA; 
  Visti gli articoli 11  e  15  delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale; 
  Vista  l'intesa  espressa  dai  presidenti  delle  regioni  -  vice
commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 1° giugno
2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27,
comma  1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 
 
  1. All'art. 2, ultimo comma, dell'ordinanza  n.  19  del  7  aprile
2017, le parole «come stabilito dall'art. 1, comma 4, della  medesima
ordinanza» sono soppresse. 
  2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017:  le
parole «di cui all'art. 21, comma 1» sono sostituite dalle parole «di
cui all'art. 22, comma 1». 
  3. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017:  le
parole «ai sensi del precedente art. 4» sono sostituite dalle  parole
«ai sensi del successivo art. 5». 
  4. All'art.  5,  dell'ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 ultimo comma: le parole «al successivo art. 7» sono
sostituite dalle parole «al successivo art. 8»; 
    b)  all'ultimo  comma:  le  parole  «di  cui  all'art.  6»   sono
sostituite dalle seguenti «di cui alla tabella 6 dell'allegato n. 1». 
  5. All'art. 6, secondo comma, dell'ordinanza n.  19  del  7  aprile
2017: le parole «nelle  tabelle  2  e  3  dell'allegato  n.  1»  sono
sostituite dalle parole «nelle tabelle 2 e 4 dell'allegato n. 1». 
  6. All'art. 8 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' integralmente sostituito dal seguente: 
  «1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 71-bis delle
disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  civile  e  disposizioni
transitorie per gli conferimento per lo svolgimento dell'incarico  di
amministratore di condominio, le spese per le attivita' professionali
di competenza degli  amministratori  di  condominio  o  dei  consorzi
appositamente  costituiti  tra  proprietari  per  gestire  interventi
unitari sono ammesse a contributo nel limite del: 
    a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 200.000 euro; 
    b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 200.000 euro e fino a
500.000 euro; 
    c) 1% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e  fino  a
3.000.000 di euro; 
    d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 3.000.000 euro.»; 
    b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: 
  «2. L'attivita' di amministratore di condominio o di amministratore
di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per
gestire  interventi  unitari,  e'  incompatibile  con   l'assunzione,
relativamente  all'intervento   da   effettuare,   dell'incarico   di
progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza
nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione  lavori)
o  di  collaudatore,  nonche'  con  l'effettuazione  di  ogni   altra
prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi  del  decreto-legge
n. 189 del 2016. 
  3. L'inosservanza del divieto previsto dal secondo  comma  comporta
la cancellazione  del  professionista  dall'elenco  speciale  di  cui
all'art.  34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  come  modificato
dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  ed  e'  escluso  il
riconoscimento di qualsiasi compenso e/o indennizzo  per  l'attivita'
svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del primo comma  del
presente articolo ovvero ai sensi del quinto comma dell'art.  34  del
decreto-legge n. 189 del 2016,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 15 dicembre 2016, n.  229,  come  modificato  dall'art.  9  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che, ove gia' corrisposto in  tutto
o in parte, deve essere restituito.». 
  7. All'art. 9, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017:  le
parole «di non essere titolare, amministratore o  socio  dell'impresa
appaltatrice ne' di avere rapporti di parentela con il titolare o con
chi  riveste  cariche  societarie»  di  cui  alla  lettera  f)   sono
integralmente sostituite dalle seguenti «di non avere  in  corso  ne'
avere avuto negli ultimi  tre  anni  rapporti  non  episodici,  quali
quelli di legale  rappresentante,  titolare,  amministratore,  socio,
direttore   tecnico,   dipendente,   collaboratore    coordinato    e
continuativo o  consulente,  con  l'impresa  appaltatrice  e  con  le
eventuali imprese subappaltatrici, ne' di avere rapporti di coniugio,
di parentela, di affinita' ovvero rapporti  giuridicamente  rilevanti
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n.
76, con il titolare  o  con  chi  riveste  cariche  societarie  nelle
stesse.». 
  8. L'art. 10 dell'ordinanza n.  19  del  7  aprile  2017  e'  cosi'
integralmente sostituito: 
  «1. La domanda di contributo, corredata degli elaborati progettuali
e dei documenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera  b),  punto  ii),
costituisce Segnalazione certificata di inizio  attivita'  (SCIA)  ai
sensi dell'art. 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, o domanda  di  permesso  a  costruire  ai  sensi
dell'art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica  in
relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito. 
  2. La domanda, corredata degli elaborati di cui all'art.  9,  comma
4,  lettera  b),  punto  iii),  costituisce  deposito  del   progetto
strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai  sensi  della
vigente normativa per le costruzioni in zona sismica. 
  3. L'ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del  comma  1,
trasmette  copia  degli  elaborati  e  dei  documenti  relativi  alla
segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  o  alla  domanda  di
permesso a costruire al comune  territorialmente  competente  con  le
modalita'  informatiche  di  cui  all'art.  9,  comma  1  e  verifica
l'esistenza delle condizioni per il rilascio del titolo  edilizio  ai
sensi dello strumento urbanistico e  delle  vigenti  disposizioni  di
legge.  A  tal  fine,  e'  acquisita  dal   comune   territorialmente
competente ogni informazione in ordine alla condizione  dell'immobile
preesistente, accertando in particolare se lo stesso risulti conforme
alla disciplina  in  vigore  ovvero  sia  totalmente  o  parzialmente
abusivo. 
  4. Entro sessanta giorni dalla entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza,  i  comuni  possono  comunicare   agli   uffici   speciali
l'intenzione  a  procedere  direttamente  all'attivita'   istruttoria
relativa al rilascio dei titoli abilitativi, in coordinamento con  il
predetto ufficio. In tale ipotesi, il comune  procede  alla  verifica
delle condizioni per il rilascio del  titolo  edilizio  entro  trenta
giorni dalla trasmissione degli atti a norma del comma 3. 
  5. Qualora l'intervento riguardi un edificio sottoposto  a  vincoli
ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto
e' sottoposto al parere della conferenza regionale  di  cui  all'art.
16, comma 4,  del  decreto-legge  come  modificato  dall'art.  6  del
decreto-legge n. 8 del 2017. A tal fine il presidente  di  regione  -
vice commissario competente provvede a convocare la conferenza  entro
cinque giorni dalla conclusione della verifica di conformita' di  cui
al successivo art. 12, comma 2 o dalla richiesta del comune,  qualora
questo si sia avvalso della facolta' di cui al comma 4. 
  6. Il comune, entro dieci giorni  dal  ricevimento  della  proposta
dell'ufficio  speciale  di  cui  al  successivo  art.  12,  comma  2,
corredata dal parere favorevole della conferenza regionale  nei  casi
di  cui  al  comma  4,  ovvero   dalla   conclusione   dell'attivita'
istruttoria condotta direttamente,  rilascia  il  titolo  edilizio  a
norma dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge. 
  7. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di
contributo ovvero all'esito della verifica di  cui  al  comma  3,  si
accerti che l'immobile  oggetto  dell'intervento  e'  interessato  da
abusi parziali o totali, ancorche' per gli  stessi  non  siano  stati
emessi provvedimenti sanzionatori, l'ufficio speciale ne  informa  il
comune. Quest'ultimo, qualora gli abusi siano sanabili e il  soggetto
interessato non abbia provveduto a chiedere  la  sanatoria  ai  sensi
dell'art. 36 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, lo invita a presentare la relativa istanza entro trenta
giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di  inutile
decorso del predetto termine, il comune  informa  l'ufficio  speciale
che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di
improcedibilita'. 
  8. Il comune provvede a norma del precedente comma 7  anche  quando
l'abusivita' parziale o  totale  emerga  nel  corso  dell'istruttoria
eseguita direttamente dallo stesso ai sensi del comma 4». 
  9. All'art.  11  dell'ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: il quinto comma e' integralmente
sostituito dal seguente: 
  «5. Possono chiedere il contributo anche  coloro  i  quali  abbiano
acquistato la proprieta' dell'immobile danneggiato dal sisma: 
    a) in esecuzione di un contratto preliminare  avente  data  certa
anteriore agli eventi sismici del 24  agosto  2016,  con  riferimento
agli  immobili  situati  nei  comuni  di  cui  all'allegato   1   del
decreto-legge, del 26 ottobre 2016,  con  riferimento  agli  immobili
situati nei comuni di cui all'allegato 2, ovvero del 18 gennaio 2017,
con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui  all'allegato
2-bis del decreto-legge, del 26 ottobre 2016; 
    b) all'esito  di  una  procedura  di  esecuzione  forzata  ovvero
nell'ambito  delle  procedure  concorsuali  disciplinate  dal   regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3». 
  10. All'art. 12  dell'ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017  sono
apportate le seguente modificazioni: 
    a) il secondo comma e' integralmente sostituito dal seguente: 
  «2.  In  caso  di  esito  positivo  dell'accertamento  di  cui   al
precedente comma  1,  l'ufficio  speciale,  nei  successivi  sessanta
giorni,  verifica  la  conformita'  dell'intervento  alla   normativa
urbanistica,  richiede  l'effettuazione  dell'eventuale  controllo  a
campione  sul  progetto  strutturale,  acquisisce  il  parere   della
conferenza regionale nei casi e con le modalita' di cui  al  comma  5
del precedente art. 10, propone al  comune  il  rilascio  del  titolo
edilizio, verifica l'ammissibilita' al finanziamento dell'intervento,
indica  il   contributo   ammissibile   e   provvede   a   richiedere
contestualmente il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art.  11
della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  e  il  codice  CIG  dandone
comunicazione al vice commissario mediante la procedura informatica a
tal fine predisposta. Nei casi di cui all'art. 10, comma 3, l'ufficio
speciale adotta i provvedimenti suindicati entro venti  giorni  dalla
ricezione degli atti da parte del  comune  all'esito  della  verifica
compiuta da quest'ultimo»; 
    b) al terzo comma: le parole «Il termine  di  cui  al  precedente
comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Il termine di cui  al  primo
periodo del precedente  comma  2»;  le  parole  «venti  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti «trenta giorni»; 
    c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: 
  «7. La  concessione  del  contributo  e'  trascritta  nei  registri
immobiliari, su richiesta  dell'ufficio  speciale,  in  esenzione  da
qualsiasi tributo o diritto, sulla base  del  titolo  di  concessione
senza alcuna altra formalita'». 
  11. All'art. 13, primo comma, dell'ordinanza n.  19  del  7  aprile
2017: le parole «art. 11, comma 5»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«art. 12, comma 5». 
  12. All'art. 15  dell'ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' cosi' integralmente sostituito: 
  «1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all'art.  3,  comma
1, lettera b), composto da edifici inagibili e con stato di  danno  e
grado di vulnerabilita' riconducibili ai livelli operativi L1, L2  ed
L3  puo'  procedersi  a  intervento  unitario   di   ripristino   con
miglioramento  sismico,  previa  costituzione  dei   proprietari   in
consorzio  obbligatorio  ai  sensi  dell'art.  11,   comma   9,   del
decreto-legge e presentazione di unica domanda di contributo. In  tal
caso,  fermo  restando  il  livello  di  sicurezza  uniforme  che  va
raggiunto  per  l'aggregato,  ai  fini   della   determinazione   del
contributo il costo  parametrico  e'  quello  previsto,  per  ciascun
edificio, dalla tabella 6 dell'allegato 1  in  relazione  al  livello
operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo  parametrico  e'
maggiorato del 15%  qualora  l'aggregato  sia  costituito  da  almeno
cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno
otto  edifici.  Qualora  l'aggregato  costituisca  un  unico  isolato
composto  da  almeno  cinque  edifici,  il   costo   parametrico   e'
incrementato per  ciascun  edificio  del  17%.  La  costituzione  del
consorzio tra proprietari puo' avvenire  mediante  scrittura  privata
autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell'art.
2704 del codice civile»; 
    b) l'ultimo periodo del comma 3 e'  cosi'  sostituito:  «In  tale
ipotesi, il contributo e' determinato applicando a tutti gli  edifici
con livello operativo L0  i  parametri  economici  stabiliti  per  il
livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1»; 
    c) il comma 4 e' cosi' sostituito: 
  «4. Qualora l'aggregato contenga edifici danneggiati, ma in  misura
tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilita' e di
superficie complessiva non superiore al 20% di quella  dell'aggregato
stesso,   l'ammissibilita'   a   finanziamento   e'   preventivamente
autorizzata dall'ufficio speciale a condizione che  venga  dimostrato
che il coinvolgimento dell'edificio agibile  sia  necessario  per  il
raggiungimento della capacita' di resistenza di cui al  comma  2  per
l'intero aggregato. Il contributo per  tali  edifici  e'  determinato
applicando  i  parametri  economici  stabiliti  per  il  livello   L1
maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1»; 
    d) al comma 6:  le  parole  «comprensiva  di  tutti  i  contenuti
stabiliti per ciascun edificio dall'art.  8»  sono  sostituite  dalla
parole «comprensiva  di  tutti  i  contenuti  stabiliti  per  ciascun
edificio dall'art. 9». 
  13. All'art. 16  dell'ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma: le parole «ai  sensi  dell'art.  8,  comma  8,
dello stesso decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti «ai  sensi
dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge»; 
    b) al quarto comma:  dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente  «La  costituzione  del  consorzio  avviene  con  le  stesse
modalita' di cui all'art. 15, comma 1». 
  14. All'art. 18  dell'ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1:  le  parole  «ai   sensi   dell'art.   11   del
decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'art.  10
del decreto-legge»; 
    b) al comma 7: le parole «la rimozione dei materiali e la pulizia
dell'area»  sono  sostituisce  dalla  seguenti  «la   rimozione   dei
materiali, la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su  muri
e aree condivise con edifici agibili confinanti». 
  15. All'art. 20  dell'ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017  sono
apportate le  seguente  modificazioni:  il  settimo  comma  e'  cosi'
integralmente sostituito: 
  «7. Le disposizioni della presente  ordinanza  si  applicano  anche
agli  edifici  resi  inagibili  a  seguito   degli   eventi   sismici
verificatisi nelle Regioni Umbria e Marche nel  1997  e  nel  1998  e
nella Regione Umbria nel 2009, ovvero danneggiati dai detti eventi  e
divenuti inagibili per effetto degli eventi  sismici  del  24  agosto
2016 e successivi, i quali non siano oggetto di contributi pubblici e
si  trovino  nelle  condizioni  di  cui  all'art.  13,  comma  4  del
decreto-legge.». 
  16. All'art. 22  dell'ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: le parole «gli interventi di  ricostruzione»  sono
sostituite dalle parole «gli interventi di ricostruzione in sito»; 
    b) al comma 3: le parole «che comprendono abitazioni occupate  da
residenti e sono stati dichiarati inagibili  con  danno  grave»  sono
sostituite  dalle  parole  «che  comprendono  edifici  destinati   ad
abitazioni o ad attivita' produttive dichiarati inagibili  con  danno
grave»; le parole «di cui  all'art.  14,  comma  3,  lettera  c)  del
decreto-legge» sono sostituite dalle  parole  «di  cui  all'art.  14,
comma 2, lettera c) del decreto-legge». 
  17. L'allegato n. 1 dell'ordinanza n.  19  del  7  aprile  2017  e'
integralmente sostituito dall'allegato n. 1 della presente ordinanza. 
  18. L'allegato n. 2 dell'ordinanza n.  19  del  7  aprile  2017  e'
integralmente sostituito dall'allegato n. 2 della presente ordinanza.