Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  il  9  febbraio  2017,  n.  33,  recante  «Nuovi
interventi in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi  sismici
del 2016 e 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile
2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10  aprile
2017; 
  Visto l'art. 2 del citato  decreto-legge  n.  189  del  2016,  come
integrato  e  modificato  dal  decreto-legge n.  8/2017,   convertito
in legge  n. 45/2017,  recante  la  disciplina  delle  «Funzioni  del
Commissario straordinario e dei vice commissari» e, in particolare: 
    a)  il  primo  comma  che,  alla  lettera  g),   attribuisce   al
Commissario straordinario il compito di adottare e  gestire  l'elenco
speciale di cui all'art. 34 del medesimo decreto-legge, raccordandosi
con le autorita' preposte  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
prevenzione contro le infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata
negli interventi di ricostruzione; 
    b) il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni  di  cui
al  comma  1,  consente  al  Commissario  straordinario  di   emanare
ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le
ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti  delle  Regioni
interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art.
1, comma 5,  e  sono  comunicate  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Visto l'art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n.  189  del
2016 che prevede: 
    a)  la  perdita  totale  del  contributo  erogato  nel  caso   di
inadempimento dell'obbligo di  tracciamento  finanziario  consistente
nel mancato utilizzo di banche o di  Poste  italiane  s.p.a.  per  il
pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o
ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli  incarichi  di
progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a  titolo
di contributo pubblico per la ricostruzione; 
    b) la revoca parziale del contributo,  in  misura  corrispondente
all'importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad
uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della  legge
13 agosto 2010, n. 136; 
  Visto l'art. 34 del citato decreto-legge  n.  189  del  2016,  come
integrato e modificato dal decreto-legge  n.  8/2017,  convertito  in
legge n. 45/2017, che, al fine di assicurare la  massima  trasparenza
nel conferimento degli incarichi di  progettazione  e  direzione  dei
lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale  dei  professionisti
abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresi': 
    a) al comma 2, che «i soggetti privati conferiscono gli incarichi
per la  ricostruzione  o  riparazione  e  ripristino  degli  immobili
danneggiati dagli  eventi  sismici  esclusivamente  a  professionisti
iscritti nell'elenco di cui al comma 1»; 
    b) al comma 4, che «il direttore dei lavori  non  deve  avere  in
corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni  rapporti  non  episodici
quali quelli di legale  rappresentante,  titolare,  socio,  direttore
tecnico con le imprese invitate  a  partecipare  alla  selezione  per
l'affidamento dei lavori di riparazione  o  ricostruzione,  anche  in
subappalto, ne' rapporti di  coniugio,  di  parentela,  di  affinita'
ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per  gli  effetti
dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76, con il titolare  o  con
chi riveste cariche societarie nella stessa»; 
    c) al comma 7 che sono escluse dal  conteggio  del  numero  degli
incarichi gli interventi di cui all'art. 8 del decreto-legge  n.  189
del 2016; 
  Considerato che,  in  base  alle  previsioni  contenute  nel  sopra
menzionato art. 34, il Commissario  straordinario,  anche  attraverso
provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2,  comma
2, del decreto-legge n. 189 del 2016: 
    a) individua  i  criteri  generali  ed  i  requisiti  minimi  per
l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); 
    b) detta la disciplina analitica e di  dettaglio  del  contributo
previsto, con riguardo a tutte le attivita' tecniche poste in  essere
per la ricostruzione pubblica e privata,  nella  misura  massima  del
12,5 per cento, nonche' dell'ulteriore  contributo  (c.d.  contributo
aggiuntivo)  previsto,  con  esclusivo  riguardo  alle   indagini   o
prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento,  al
netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali (comma 5); 
    c) in relazione alle opere pubbliche, compresi i  beni  culturali
di competenza  delle  diocesi  e  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, stabilisce la  soglia  massima  di
assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, tenendo conto
dell'organizzazione dimostrata nella qualificazione (comma 6); 
    d) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, diversi
da quelli di immediata esecuzione di cui all'art. 8 del decreto-legge
n.  189  del   2016,   elabora   criteri   finalizzati   ad   evitare
concentrazioni  di  incarichi  che  non  trovano  giustificazione  in
ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7); 
  Rilevato che l'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
come  integrato  e  modificato  dal  decreto-legge  n.  8  del  2017,
convertito  dalla  legge  n.  45  del  2017,  stabilisce  un   limite
all'entita' del contributo pubblico che puo' essere riconosciuto  per
le prestazioni necessarie nello  svolgimento  dell'attivita'  tecnica
prevedibile per interventi di riparazione con  rafforzamento  locale,
ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di
edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto  2016,
ma non anche criteri per la determinazione  dei  compensi  dovuti  al
professionista incaricato; 
  Considerato  che,  nel  caso  di  interventi  di  riparazione   con
rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione
e ricostruzione degli  immobili  privati,  danneggiati  dagli  eventi
sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia  stato  accertato
il    nesso    di    causalita',    appare    necessario    procedere
all'individuazione del limite massimo  ammissibile  al  finanziamento
per il contributo relativo alle  spese  tecniche  dei  professionisti
abilitati, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche
suscettibili di contributo e di quelle escluse; 
    b) qualificazione della  percentuale  del  12,5  %,  come  valore
massimo del contributo erogato, e del 7,5 %, quale contributo  minimo
erogabile, indicate al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n.  189
del 2016, graduato in considerazione della diversa natura, importanza
e complessita' della prestazione tecnica richiesta al professionista; 
    c) individuazione di un contributo minimo, pari ad euro 6.000,00,
indipendentemente dall'importo dei lavori,  in  considerazione  della
necessita' di riconoscere al  professionista  incaricato  un'adeguata
remunerazione per la complessiva attivita' svolta anche in  relazione
agli interventi di modesta entita'; 
    d) descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili  di
contribuzione c.d. integrativa ai  sensi  del  medesimo  comma  5,  e
previsione  di  una  graduazione  dell'entita'  del  contributo  c.d.
integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga  conto  della  diversa
natura, importanza e complessita' della prestazione tecnica richiesta
al professionista; 
  Ravvisata l'opportunita' di individuare, all'esito di un  confronto
di  tipo  collaborativo  con  la  Rete  nazionale  delle  professioni
dell'area tecnica e  scientifica  e  del  Consiglio  nazionale  degli
agrotecnici  e  degli  agrotecnici  laureati  riunito  nel   Comitato
unitario permanente degli ordini e collegi professionali  finalizzato
ad assicurare la massima condivisione del  contenuto  della  presente
ordinanza  e  prevenire  possibili   contestazioni   da   parte   dei
professionisti: 
    a) i criteri generali ed  i  requisiti  minimi  per  l'iscrizione
nello «elenco speciale»; 
    b)  la  disciplina  analitica  e  di  dettaglio  del   contributo
previsto, con riguardo  alla  ricostruzione  privata,  dall'art.  34,
comma 5, del medesimo decreto-legge, nella misura massima del 12,5 %,
nonche'  dell'ulteriore  contributo   (c.d   contributo   aggiuntivo)
previsto, con esclusivo riguardo alle prestazioni specialistiche,  ad
esclusione  delle  indagini  e   dei   prelievi   per   valutare   le
caratteristiche dei terreni ai fini della redazione  della  relazione
geologica/geotecnica, per i materiali da costruzione e  le  prove  di
laboratorio connesse, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri
sopra descritti; 
    c) in attuazione delle previsioni contenute nell'art.  34,  comma
7, del  medesimo  decreto-legge,  con  riguardo  agli  interventi  di
ricostruzione   privata,   i   criteri   finalizzati    ad    evitare
concentrazioni  di  incarichi  che  non  trovano  giustificazione  in
ragioni di organizzazione tecnico-professionale; 
  Vista la proposta della Rete nazionale delle professioni  dell'area
tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot.  n.
527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344; 
  Visto il  verbale  sottoscritto  a  seguito  dell'incontro  del  1°
dicembre  2016  tra  il  Commissario  straordinario,  il   Capo   del
Dipartimento della protezione civile ed i rappresentanti  della  Rete
delle professioni dell'area tecnica e scientifica; 
  Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni
concernenti i rilievi di agibilita'  post  sismica  conseguenti  agli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016»  e,  in
particolare, gli articoli 1, 2 e 3; 
  Visto il verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 5 gennaio
2017 tra il Commissario straordinario ed i rappresentanti della  Rete
delle professioni dell'area tecnica e scientifica; 
  Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la  «Attuazione
dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229,  e  modifiche
agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza  n.
8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2,
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; 
  Visto  il  verbale  dell'incontro  del  10  maggio  2017   tra   il
Commissario  straordinario  ed  i  rappresentanti  della  Rete  delle
professioni dell'area tecnica e scientifica e del Consiglio nazionale
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito  nel  Comitato
unitario permanente degli ordini e collegi  professionali  nel  quale
sia i rappresentanti della rete che del Consiglio  degli  agrotecnici
hanno espresso il loro parere  favorevole  sulla  proposta  di  nuovo
protocollo d'intesa ma si e'  constatato  il  mancato  accordo  sulla
modalita' di nomina dei componenti dell'Osservatorio nazionale  sulla
ricostruzione; 
  Vista la nota della presidente  del  Comitato  unitario  permanente
degli ordini e collegi professionali dott.ssa Marina E. Calderone del
10 maggio 2017 prot. n. 140/U/17  con  la  quale  si  esprime  parere
favorevole al nuovo schema di  protocollo  d'intesa  e  si  formulano
proposte in ordine alla nomina ed alla composizione dell'Osservatorio
nazionale sulla ricostruzione; 
  Vista la nota della Rete  delle  professioni  dell'11  maggio  2017
prot. n. 258 con la quale  si  esprime  parere  favorevole  al  nuovo
schema  di  protocollo  d'intesa  e  si  manifesta  la  volonta'   di
sottoscrivere lo stesso solo  come  ordini  e  collegi  professionali
aderenti alla rete; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere all'aggiornamento delle sopra
richiamate ordinanze attraverso: 
    a) la sottoscrizione di separati protocolli d'intesa sia  con  la
Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica  che
con il Consiglio nazionale  degli  agrotecnici  e  degli  agrotecnici
laureati riunito nel Comitato  unitario  permanente  degli  ordini  e
collegi professionali, integralmente sostitutivo  di  quello  di  cui
all'allegato A all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017; 
    b) l'elaborazione di uno schema di contratto -  tipo,  contenente
una  disciplina  dei  rapporti  tra  committente  e   professionista,
conforme alle previsioni contenute nell'art. 34 del sopra  menzionato
decreto-legge e nella presenta ordinanza,  integralmente  sostitutivo
di quello di cui all'allegato B all'ordinanza n.  12  del  9  gennaio
2017; 
  Visto  gli  schemi  di  protocollo  d'intesa  tra  il   Commissario
straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica
e scientifica (allegato A) e il Consiglio nazionale degli agrotecnici
e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente
degli ordini e collegi professionali (allegato B), recanti «i Criteri
generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale dei
professionisti abilitati di cui all'art. 34,  commi  1,  2,  5  e  7,
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  schema  di  contratto  tipo,
censimento  dei  danni   ed   istituzione   dell'Osservatorio   della
ricostruzione»; 
  Visto lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni
d'opera  intellettuale  in  favore  di  committenti  privati  per  la
ricostruzione  post-sisma  2016,  (allegato  C)  tra  il  Commissario
straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica
e scientifica ed il Consiglio nazionale  degli  agrotecnici  e  degli
agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario  permanente  degli
ordini e collegi professionali; 
  Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento delle  disposizioni
contenute  nell'ordinanza  n.  10  del  19  dicembre  2016,   nonche'
nell'ordinanza  n.  12  del  2017,  alla  luce  delle  modifiche   ed
integrazioni  al  decreto-legge  n.  189  del  2016  introdotte   dal
decreto-legge n. 8 del 2017, convertito dalla legge n. 45 del 2017; 
  Vista la proposta del riconoscimento del compenso per la  redazione
della scheda AeDES e perizia giurata (allegato D)  che  nel  caso  di
esiti «B», «C», «E» sara' liquidato a  valere  sulle  spese  tecniche
dell'intervento di riparazione, miglioramento o ricostruzione  mentre
per l'esito «A» verra' liquidato dai competenti uffici  speciali  per
la ricostruzione; 
  Ritenuto opportuno stabilire, con una successiva ordinanza: 
    a) la disciplina analitica e di dettaglio dei contributi previsti
dal commi 5 dell'art. 34 del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  con
riguardo a  tutte  le  attivita'  tecniche,  indagini  o  prestazioni
specialistiche relative alla ricostruzione pubblica; 
    b) la soglia massima di assunzione degli incarichi  afferenti  le
opere pubbliche,  compresi  i  beni  culturali  di  competenza  delle
Diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo,   tenendo   conto   dell'organizzazione    dimostrata    dai
professionisti nella qualificazione, nonche' nel rispetto del decreto
legislativo n. 50/2016, con particolare  riferimento  ai  criteri  di
rotazione degli incarichi, di trasparenza e di concorrenza; 
  Vista l'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017,  recante  «Assegnazione
dei finanziamenti per gli studi  di  microzonazione  sismica  di  III
livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza  n.
13 del 9 gennaio 2017»; 
  Vista   l'intesa   espressa   dai   presidenti   delle    regioni -
vicecommissari nella cabina di coordinamento del 1° giugno 2017; 
  Visti gli articoli 11  e  15  delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai
quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 
 
  1. All'ordinanza n.  12  del  9  gennaio  2017  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'art. 1 e' integralmente  sostituito  dal  seguente:  «1.  La
presente  ordinanza,  in  attuazione   delle   previsioni   contenute
nell'art. 34, commi 1, 2, 4, 5 e  7,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189 convertito con modificazioni  dalla  legge  15  dicembre
2016 n.  229,  come  modificate  ed  integrate  dal  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
aprile 2017, contiene le disposizioni finalizzate  ad  assicurare  la
massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione
e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale
dei professionisti abilitati, denominato "elenco  speciale",  con  la
definizione dei criteri  finalizzati  ad  evitare  concentrazioni  di
incarichi   che   non   trovano   giustificazione   in   ragioni   di
organizzazione  tecnico-professionale.   2.   Le   disposizioni   del
decreto-legge n. 189 del 2016,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229,  come  modificate  ed  integrate  dal
decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 aprile 2017, quelle contenute nella presente  ordinanza
si applicano a tutti i professionisti, iscritti nell'elenco  speciale
previsto dall'art. 34 del sopra menzionato decreto-legge n.  189  del
2016»; 
    b)  l'art.  2  e'  integralmente  sostituito  dall'art.  2  della
presente ordinanza; 
    c)  l'art.  3  e'  integralmente  sostituito  dall'art.  3  della
presente ordinanza; 
    d) all'art. 4: dopo le parole «convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229», sono inserite le  seguenti  «e  come
modificato dall'art. 9, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  9
febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile
2017, n. 45,»; dopo il primo comma, sono aggiunti i  seguenti  commi:
«2. Ai fini dell'iscrizione di cui al primo  comma,  le  societa'  di
ingegneria devono altresi' possedere i requisiti  previsti  dall'art.
46, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e dall'art. 3 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.»; 
    e) all'art. 5, comma 1: dopo le parole «previsto dall'art. 34 del
decreto-legge  n.  189  del  2016»,  sono   inserite   le   seguenti:
«convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016  n.  229,
come modificate ed integrate dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017,».