Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017; Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come integrato e modificato dal decreto-legge n. 8/2017, convertito in legge n. 45/2017, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari» e, in particolare: a) il primo comma che, alla lettera g), attribuisce al Commissario straordinario il compito di adottare e gestire l'elenco speciale di cui all'art. 34 del medesimo decreto-legge, raccordandosi con le autorita' preposte per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi di ricostruzione; b) il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri; Visto l'art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede: a) la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visto l'art. 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come integrato e modificato dal decreto-legge n. 8/2017, convertito in legge n. 45/2017, che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresi': a) al comma 2, che «i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1»; b) al comma 4, che «il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa»; c) al comma 7 che sono escluse dal conteggio del numero degli incarichi gli interventi di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016; Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato art. 34, il Commissario straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); b) detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo a tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, nella misura massima del 12,5 per cento, nonche' dell'ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali (comma 5); c) in relazione alle opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, stabilisce la soglia massima di assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata nella qualificazione (comma 6); d) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, diversi da quelli di immediata esecuzione di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7); Rilevato che l'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come integrato e modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017, convertito dalla legge n. 45 del 2017, stabilisce un limite all'entita' del contributo pubblico che puo' essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attivita' tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato; Considerato che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalita', appare necessario procedere all'individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: a) descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo e di quelle escluse; b) qualificazione della percentuale del 12,5 %, come valore massimo del contributo erogato, e del 7,5 %, quale contributo minimo erogabile, indicate al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, graduato in considerazione della diversa natura, importanza e complessita' della prestazione tecnica richiesta al professionista; c) individuazione di un contributo minimo, pari ad euro 6.000,00, indipendentemente dall'importo dei lavori, in considerazione della necessita' di riconoscere al professionista incaricato un'adeguata remunerazione per la complessiva attivita' svolta anche in relazione agli interventi di modesta entita'; d) descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell'entita' del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessita' della prestazione tecnica richiesta al professionista; Ravvisata l'opportunita' di individuare, all'esito di un confronto di tipo collaborativo con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e del Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali finalizzato ad assicurare la massima condivisione del contenuto della presente ordinanza e prevenire possibili contestazioni da parte dei professionisti: a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»; b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo alla ricostruzione privata, dall'art. 34, comma 5, del medesimo decreto-legge, nella misura massima del 12,5 %, nonche' dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle prestazioni specialistiche, ad esclusione delle indagini e dei prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, per i materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra descritti; c) in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; Vista la proposta della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot. n. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344; Visto il verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 1° dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica; Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita' post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3; Visto il verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario straordinario ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica; Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; Visto il verbale dell'incontro del 10 maggio 2017 tra il Commissario straordinario ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica e del Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali nel quale sia i rappresentanti della rete che del Consiglio degli agrotecnici hanno espresso il loro parere favorevole sulla proposta di nuovo protocollo d'intesa ma si e' constatato il mancato accordo sulla modalita' di nomina dei componenti dell'Osservatorio nazionale sulla ricostruzione; Vista la nota della presidente del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali dott.ssa Marina E. Calderone del 10 maggio 2017 prot. n. 140/U/17 con la quale si esprime parere favorevole al nuovo schema di protocollo d'intesa e si formulano proposte in ordine alla nomina ed alla composizione dell'Osservatorio nazionale sulla ricostruzione; Vista la nota della Rete delle professioni dell'11 maggio 2017 prot. n. 258 con la quale si esprime parere favorevole al nuovo schema di protocollo d'intesa e si manifesta la volonta' di sottoscrivere lo stesso solo come ordini e collegi professionali aderenti alla rete; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'aggiornamento delle sopra richiamate ordinanze attraverso: a) la sottoscrizione di separati protocolli d'intesa sia con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica che con il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali, integralmente sostitutivo di quello di cui all'allegato A all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017; b) l'elaborazione di uno schema di contratto - tipo, contenente una disciplina dei rapporti tra committente e professionista, conforme alle previsioni contenute nell'art. 34 del sopra menzionato decreto-legge e nella presenta ordinanza, integralmente sostitutivo di quello di cui all'allegato B all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017; Visto gli schemi di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica (allegato A) e il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (allegato B), recanti «i Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione»; Visto lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, (allegato C) tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali; Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, nonche' nell'ordinanza n. 12 del 2017, alla luce delle modifiche ed integrazioni al decreto-legge n. 189 del 2016 introdotte dal decreto-legge n. 8 del 2017, convertito dalla legge n. 45 del 2017; Vista la proposta del riconoscimento del compenso per la redazione della scheda AeDES e perizia giurata (allegato D) che nel caso di esiti «B», «C», «E» sara' liquidato a valere sulle spese tecniche dell'intervento di riparazione, miglioramento o ricostruzione mentre per l'esito «A» verra' liquidato dai competenti uffici speciali per la ricostruzione; Ritenuto opportuno stabilire, con una successiva ordinanza: a) la disciplina analitica e di dettaglio dei contributi previsti dal commi 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, con riguardo a tutte le attivita' tecniche, indagini o prestazioni specialistiche relative alla ricostruzione pubblica; b) la soglia massima di assunzione degli incarichi afferenti le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione, nonche' nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016, con particolare riferimento ai criteri di rotazione degli incarichi, di trasparenza e di concorrenza; Vista l'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»; Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - vicecommissari nella cabina di coordinamento del 1° giugno 2017; Visti gli articoli 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Dispone: Art. 1 Modifiche all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 1. All'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 1 e' integralmente sostituito dal seguente: «1. La presente ordinanza, in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, come modificate ed integrate dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato "elenco speciale", con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. 2. Le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate ed integrate dal decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, quelle contenute nella presente ordinanza si applicano a tutti i professionisti, iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del sopra menzionato decreto-legge n. 189 del 2016»; b) l'art. 2 e' integralmente sostituito dall'art. 2 della presente ordinanza; c) l'art. 3 e' integralmente sostituito dall'art. 3 della presente ordinanza; d) all'art. 4: dopo le parole «convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», sono inserite le seguenti «e come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,»; dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti commi: «2. Ai fini dell'iscrizione di cui al primo comma, le societa' di ingegneria devono altresi' possedere i requisiti previsti dall'art. 46, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.»; e) all'art. 5, comma 1: dopo le parole «previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016», sono inserite le seguenti: «convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, come modificate ed integrate dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017,».