IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007, recante «Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all' art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, gli articoli 46 e 52; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 12 aprile 2007, recante «Modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 7 maggio 2009, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria», ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 gennaio 2010, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attivita' di produzione e distribuzione di opere cinematografiche»; Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni; Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante «Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualita' dell'offerta», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 5 febbraio 2015, recante «Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attivita' cinematografiche»; Vista la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del 18 dicembre 2008 della Commissione europea, a seguito della notifica del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 25 novembre 2008, effettuata ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007; Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive; Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto l'art. 1, commi 331 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che ha introdotto alcune modificazioni alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di crediti di imposta nel settore cinematografico ed audiovisivo; Rilevata la necessita' di adottare, in attuazione del citato art. 1, commi 331 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo; Rilevata altresi' l'esigenza di introdurre norme tecniche correttive riguardanti le procedure di riconoscimento e erogazione dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, nonche' di controllo e monitoraggio della spesa; Sentito il Ministro dello sviluppo economico; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Modifiche all'art. 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 1. All'art. 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di post-produzione»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione cinematografiche e' concesso un credito d'imposta in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di film, o parti di film, di cui all'art. 1, comma 8, del presente decreto, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione europea, in misura pari al venticinque per cento del costo eleggibile di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa per ciascun periodo d'imposta di euro 10.000.000. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere audiovisive, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112». c) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «spese di produzione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di post-produzione» e, nel secondo periodo, le parole «trenta per cento del budget» sono sostituite dalle seguenti: «dieci per cento del costo»; d) al comma 4 le parole: «diritto al» sono soppresse.