IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e  successive
modificazioni,  recante  «Riforma  della  disciplina  in  materia  di
attivita' cinematografiche»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
maggio  2007,  recante  «Disciplina  delle  modalita'  con   cui   e'
effettuata la  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',
concernente determinati  aiuti  di  Stato,  dichiarati  incompatibili
dalla Commissione europea, di cui all'  art.  1,  comma  1223,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato»,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  e,  in  particolare,  gli
articoli 46 e 52; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
12 aprile 2007, recante «Modalita'  tecniche  per  il  sostegno  alla
produzione ed alla distribuzione cinematografica»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 7
maggio 2009, recante «Disposizioni applicative dei crediti  d'imposta
concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla
realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del
2007»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
«Disposizioni urgenti tributarie e  finanziarie  di  potenziamento  e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria», ed in particolare l'art. 1, comma 6,  in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
21  gennaio  2010,  recante  «Disposizioni  applicative  dei  crediti
d'imposta  concessi  alle  imprese  non   appartenenti   al   settore
cineaudiovisivo  e  alle  imprese  di  distribuzione   ed   esercizio
cinematografico per attivita' di produzione e distribuzione di  opere
cinematografiche»; 
  Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,
recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione  e  il
rilancio dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,  convertito
con modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2014,  n.  106,  recante
«Disposizioni urgenti per la crescita del settore  cinematografico  e
audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri  in
Italia e il miglioramento della qualita' dell'offerta», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 5 febbraio 2015, recante «Disposizioni applicative  per
l'estensione  ai  produttori  indipendenti   di   opere   audiovisive
dell'attribuzione   del   credito   d'imposta   per   le    attivita'
cinematografiche»; 
  Vista la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del  18  dicembre
2008  della  Commissione  europea,  a  seguito  della  notifica   del
Ministero per i beni e le attivita' culturali del 25  novembre  2008,
effettuata  ai  sensi  dell'art.  88,  paragrafo  3,   del   Trattato
istitutivo  della  Comunita'  europea,   secondo   quanto   stabilito
dall'art. 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  del  15  novembre
2013 (2013/C 332/01) sugli  aiuti  di  Stato  a  favore  delle  opere
cinematografiche e di altre opere audiovisive; 
  Visto il regolamento (Ue) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Visto l'art. 1, commi 331 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,  che  ha
introdotto alcune modificazioni alla legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e  al  decreto-legge  8  agosto  2013,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.  112,  in  materia  di
crediti di imposta nel settore cinematografico ed audiovisivo; 
  Rilevata la necessita' di adottare, in attuazione del  citato  art.
1, commi 331 e seguenti, della legge n. 208  del  2015,  disposizioni
integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel  settore
cinematografico e audiovisivo; 
  Rilevata  altresi'  l'esigenza   di   introdurre   norme   tecniche
correttive riguardanti le procedure di  riconoscimento  e  erogazione
dei crediti di imposta nel  settore  cinematografico  e  audiovisivo,
nonche' di controllo e monitoraggio della spesa; 
  Sentito il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                               Adotta 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                        Modifiche all'art. 4 
               del decreto ministeriale 7 maggio 2009 
 
  1. All'art. 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
di post-produzione»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Alle  imprese  di
produzione   esecutiva   e   alle    imprese    di    post-produzione
cinematografiche e' concesso un credito d'imposta in  relazione  alla
concreta realizzazione sul territorio  italiano,  su  commissione  di
produzioni estere, di film, o parti di film, di cui all'art. 1, comma
8, del presente decreto,  utilizzando  prevalentemente  mano  d'opera
italiana o dell'Unione europea, in misura  pari  al  venticinque  per
cento del costo  eleggibile  di  produzione  della  singola  opera  e
comunque con un limite massimo,  per  ciascuna  impresa  per  ciascun
periodo   d'imposta   di   euro   10.000.000.   Non   concorrono   al
raggiungimento di detto limite annuale  i  crediti  d'imposta  fruiti
dalla  medesima  impresa  in  relazione  alla  produzione  di   opere
audiovisive, ai sensi dell'art.  8,  comma  2,  del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2013, n. 112». 
    c) al comma 2, nel primo  periodo,  dopo  le  parole:  «spese  di
produzione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di post-produzione» e,
nel secondo periodo, le parole «trenta per  cento  del  budget»  sono
sostituite dalle seguenti: «dieci per cento del costo»; 
    d) al comma 4 le parole: «diritto al» sono soppresse.