Estratto determina n. 1039/2017 del 5 giugno 2017 
 
    Medicinale: ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO VI.REL. 
    Titolare A.I.C.: Vi.Rel Pharma S.a.s., corso Vinzaglio n.  12/bis
- 10121 Torino. 
    Confezioni: 
      «70 mg/5.600 UI compresse» - 2 compresse in blister  ALU/ALU  -
A.I.C. n. 044517011 (in base 10), 1BGKNM (in base 32); 
      «70 mg/5.600 UI compresse» - 4 compresse in blister  ALU/ALU  -
A.I.C. n. 044517023 (in base 10), 1BGKNZ (in base 32); 
      «70 mg/5.600 UI compresse» - 12 compresse in blister ALU/ALU  -
A.I.C. n. 044517035 (in base 10), 1BGKPC(in base 32). 
    Forma farmaceutica: compressa. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Composizione: ogni compressa contiene: 
      principio attivo:  70  mg  di  acido  alendronico  (come  sodio
triidrato) e 140 microgrammi (5.600 UI) di colecalciferolo  (vitamina
D3); 
      eccipienti: α-tocoferolo, cellulosa microcristallina,  lattosio
monoidrato, trigliceridi  a  catena  media,  amido  pregelatinizzato,
polivinilpirrolidone, croscarmellosa sodica, saccarosio, biossido  di
silice,  magnesio  stearato,  amido  di  mais  modificato,   magnesio
alluminio silicato, sodio ascorbato. 
    Le officine di produzione di prodotto finito sono: 
      Laboratorios Cinfa S.A. - Olaz-Chipi, 10 - Poligono  Industrial
Areta - 31620 Huarte (Pamplona), Spain (tutte le fasi di produzione); 
      Laboratorios Cinfa, S.A. - Avda De Roncesvalles, s/n - Olliqui,
Navarra (confezionamento primario e secondario). 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Alendronato +  Colecalciferolo  Vi.Rel»  e'  indicato  per  il
trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in donne che non sono in
trattamento con integratori  di  vitamina  D  e  sono  a  rischio  di
insufficienza di vitamina D; 
      «Alendronato + Colecalciferolo Vi.Rel»  riduce  il  rischio  di
fratture vertebrali e dell'anca. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «70 mg/5.600 UI compresse» - 4 compresse  in  blister
ALU/ALU - A.I.C. n. 044517023 (in base  10),  1BGKNZ  (in  base  32);
classe di rimborsabilita' «A  (nota  79)»;  prezzo  ex  factory  (IVA
esclusa): € 9,73; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,25. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Alendronato e Colecalciferolo Vi.Rel» e' classificato, ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  e  successive
modificazioni, denominata classe «C (nn)». 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Alendronato e Colecalciferolo Vi.Rel»  e'  la  seguente:  medicinale
soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.