IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza»   e   successive
modificazioni e, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9,  10,  11  e
12; 
  Vista  la  legge  26  marzo  2001,  n.  128,  recante   «Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini» e, in
particolare, l'art. 21; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali»   e,   in
particolare, l'art. 53, il quale ai commi 2 e 3  stabilisce  che  con
decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari, sono  individuati  nell'allegato
C)  al  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali   i
trattamenti non occasionali di dati personali ed i relativi titolari,
effettuati con strumenti elettronici dal Centro elaborazione dati del
Ministero dell'interno o da Forze di polizia  sui  dati  destinati  a
confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o  altri  soggetti
pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da  disposizione
di legge o di regolamento, per le finalita'  di  polizia  di  cui  al
comma 1 del medesimo articolo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982,  n.
378, recante «Approvazione del regolamento concernente  le  procedure
di raccolta, accesso,  comunicazione,  correzione,  cancellazione  ed
integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli  archivi
magnetici del Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della  legge
1° aprile 1981, n. 121»; 
  Considerata la necessita'  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
196; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del  decreto  legislativo
n. 196 del 2003, espresso in data 23 febbraio 2017; 
  Viste le comunicazioni alle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del  Senato  della  Repubblica,  effettuate  con  note  n.
DPR/II/XVII/D285/17 in data 3 maggio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua nell'allegato  C)  del  Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  adottato  con  il  decreto
legislativo n. 196 del 2003, i  trattamenti  di  dati  personali  non
occasionali,  e  i  relativi  titolari,  effettuati   con   strumenti
elettronici, per le finalita' di polizia di cui all'art. 53, comma 1,
del predetto decreto legislativo, dal Centro  elaborazione  dati  del
Ministero dell'interno o da Forze di  polizia  relativamente  a  dati
destinati a confluirvi, ovvero da  organi  di  pubblica  sicurezza  o
altri soggetti pubblici nell'esercizio delle  attribuzioni  conferite
da disposizione di legge o di regolamento.