IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Vista la legge 9 giugno  1964,  n.  615,  concernente  la  bonifica
sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla  brucellosi,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32, comma 1 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»  relativamente
al potere  del  Ministro  della  sanita'  di  emettere  ordinanze  di
carattere contingibile e urgente, in  materia  di  igiene  e  sanita'
pubblica e di polizia veterinaria, con  efficacia  estesa  all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; 
  Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  28  marzo  1989,
concernente  l'obbligo  in  tutto  il  territorio   nazionale   delle
operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da
brucellosi  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 29 marzo 1989, n. 73; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n.  453,
recante   «Regolamento   concernente   il   piano    nazionale    per
l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini»  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 23 novembre 1992, n. 276; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651,
recante   «Regolamento   concernente   il   piano    nazionale    per
l'eradicazione  della  brucellosi  negli   allevamenti   bovini»,   e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 26 novembre 1994, n. 277; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 15  dicembre  1995,  n.
592, recante il  «Regolamento  concernente  il  piano  nazionale  per
l'eradicazione  della  tubercolosi   negli   allevamenti   bovini   e
bufalini», e  successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 maggio 1996, n. 125; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, concernente «Regolamento recante norme  per  l'attuazione  della
direttiva 92/102/CEE del Consiglio del  27  novembre  1992,  relativa
all'identificazione e alla registrazione  degli  animali,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 giugno 1996  n.
160; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n.  358,
recante   «Regolamento   concernente   il   piano    nazionale    per
l'eradicazione  della  leucosi   bovina   enzootica,   e   successive
modificazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana 10 luglio 1996, n. 160; 
  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  196,  recante
«Attuazione della direttiva 97/12/CE,  che  modifica  e  aggiorna  la
direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26  giugno  1964  relativa  ai
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali della specie bovina e suina»; 
  Vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio  del  25  maggio  2009
relativa a talune spese nel settore veterinario; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  gennaio  2004,  n.  58,  recante
«Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n.
1760/2000   e   del   regolamento   (CE)   n.   1825/2000,   relativi
all'identificazione   e    registrazione    dei    bovini,    nonche'
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base  di  carni
bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  193,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento  dei
controlli sui movimenti di ovini e caprini»; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  14  novembre  2006
relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia  di
tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina,
leucosi in Calabria, Campania,  Puglia  e  Sicilia  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 dicembre 2006, n. 285,
S.O.; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 agosto 2012  relativa
a  misure  straordinarie  di  polizia  veterinaria  in   materia   di
tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina,
leucosi in Calabria, Campania, Puglia  e  Sicilia,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11  settembre  2012,  n.
212; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE  del
12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la  notifica  dei
programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi
ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e
che abroga la decisione 2008/940/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15  maggio  2014  che  fissa  le  disposizioni  per  la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute  e
al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al  materiale
riproduttivo vegetale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
1760/2000  per  quanto  riguarda  l'identificazione  elettronica  dei
bovini e l'etichettatura delle carni bovine; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  28  giugno  2016  di
modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996,  n.  317,  recante  «Regolamento  recante  norme  per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa  all'identificazione
e alla registrazione degli animali» e in particolare l'art. 2,  comma
1, che introduce dal 2 settembre 2017  l'obbligo  della  compilazione
della dichiarazione  di  provenienza  e  destinazione  degli  animali
(Modello 4) esclusivamente in modalita' informatica; 
  Visto il regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita'  animale
(«normativa in materia di sanita' animale»); 
  Considerato  che  con  l'applicazione  dei  piani  di  eradicazione
previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015,  e'
stato  accertato  un  generale  calo  di  prevalenza  delle  malattie
infettive ivi disciplinate ad eccezione della brucellosi bufalina; 
  Rilevato  che  l'applicazione  delle  misure  sanitarie   contenute
nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 ha consentito
all'Italia di  adempiere  a  quanto  raccomandato  dalla  Commissione
europea nel report dell'audit FVO 6979  del  2013  sulla  brucellosi,
svoltosi nelle Regioni Puglia e Calabria, e nel report dell'Audit FVO
8407 del 2010 per la valutazione dei attivita' di eradicazione  della
tubercolosi, come attestato dalla stessa Commissione nell'ambito  del
general AUDIT per la  valutazione  del  Country  profile  svolto  nei
giorni 12-16 dicembre 2016; 
  Considerato necessario assicurare livelli elevati di  tutela  della
salute animale e di sanita' pubblica in attesa  dell'adozione,  entro
il  21  aprile  2019,  degli  atti  delegati  e  di  esecuzione   del
regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 marzo 2016, concernente il potenziamento delle misure sanitarie
in materia di sanita' animale, che entrera' in vigore  il  21  aprile
2021; 
  Considerato,   pertanto,   necessario    e    urgente    proseguire
l'applicazione delle misure sanitarie  contenute  nell'ordinanza  del
Ministro della salute 28 maggio 2015 per assicurare un ulteriore calo
di  prevalenza  delle  infezioni  e  procedere  nelle  attivita'   di
eradicazione della brucellosi bufalina; 
  Ritenuto necessario, per i motivi suesposti, confermare  per  altri
dodici mesi le misure introdotte con la citata ordinanza del Ministro
della salute 28 maggio 2015, la cui efficacia cessera' il  24  giugno
2017,  posto  che  le  attivita'  di  sorveglianza  veterinaria  sono
indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione
che interessano l'uomo, stante il carattere zoonotico delle malattie; 
  Ritenuto, altresi', necessario  modificare  l'ordinanza  28  maggio
2015 per consentire alle aziende site in zone di cui sia accertata la
mancanza di copertura di rete di usufruire,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 2, del richiamato decreto del Ministro della salute  28  giugno
2016, della deroga all'obbligo della compilazione della dichiarazione
di   provenienza   e   destinazione   degli   animali   (Modello   4)
esclusivamente in modalita'  informatica,  fino  a  che  non  avviene
l'adeguamento tecnologico necessario; 
  Considerato  necessario,  inoltre,   modificare   l'ordinanza   del
Ministro della salute 28 maggio 2015  per  assicurare  l'adozione  di
misure sanitarie a seguito del sospetto di positivita' della malattia
e per consentire l'avvio  dell'indagine  epidemiologica  inserendo  i
dati dei focolai nel Sistema informativo nazionale  per  la  notifica
delle malattie animali (SIMAN), come gia'  previsto  dai  regolamenti
recanti i piani di eradicazione  e  dalle  conclusioni  del  workshop
sulle indagini  epidemiologiche,  avviato  il  3  novembre  2015  con
Regioni, Centri di referenza, Istituti zooprofilattici sperimentali e
Osservatori epidemiologi regionali e conclusosi il 15 novembre 2016; 
  Tenuto  conto  della  raccomandazione  a  superare  le   criticita'
dell'indagine epidemiologica formulata dalla Commissione europea  con
nota SANTE/G5/3244502 del 3 agosto 2015  a  seguito  dell'entrata  in
vigore dell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015; 
  Tenuto conto della relazione di verifica  della  qualita'  e  della
completezza delle indagini epidemiologiche  caricate  nel  SIMAN  del
Centro  operativo  veterinario  di  epidemiologia,  programmazione  e
informazione  (COVEPI)  del  23  settembre  2016,  ove   sono   stati
evidenziati ritardi e carenze nell'inserimento dei dati nel sistema e
nei tempi di avviamento dell'indagine epidemiologica; 
  Sentiti il Centro nazionale  di  referenza  per  le  brucellosi  di
Teramo, il Centro  nazionale  di  referenza  per  la  tubercolosi  da
Mycobacterium bovis di Brescia e il Centro nazionale di referenza per
la leucosi bovina enzootica di Perugia; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 
 
  1. All'ordinanza del Ministro della  salute  28  maggio  2015  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 3, il comma 7, e' sostituito dal seguente: 
      «7. Fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  2,  del
decreto del Ministro  della  salute  28  giugno  2016,  su  tutto  il
territorio nazionale le movimentazioni degli animali sono autorizzate
esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la  cui
funzionalita' e' resa disponibile nella BDN.». 
    b) all'art. 3, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «8. In deroga al comma  7,  per  gli  allevamenti  situati  nei
territori ufficialmente indenni da leucosi, brucellosi e  tubercolosi
bovina-bufalina e  brucellosi  ovi-caprina  le  movimentazioni  degli
animali  sono  autorizzate  esclusivamente  tramite  l'utilizzo   del
modello informatizzato a partire dal termine  indicato  dall'art.  2,
comma 1, del decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016.». 
    c) all'art. 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il servizio veterinario, fatte  salve  le  misure  previste
dalla normativa vigente in materia: 
        a)  entro  due  giorni  dalla  sospensione  della   qualifica
sanitaria di allevamento ufficialmente indenne a seguito di  sospetto
di positivita' per tubercolosi bovina e bufalina, brucellosi bovina e
bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi  bovina  enzootica  in  un
allevamento, avvia l'indagine epidemiologica, inserisce il motivo del
sospetto di positivita' e ogni altro  dato  disponibile  nel  Sistema
informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN); 
        b) dopo aver avviato l'indagine epidemiologica, acquisisce le
prime risultanze relative a esami clinici e/o anatomo-patologici  e/o
controlli sierologici e/o accertamenti microbiologici e/o  rintracci,
le  inserisce  nel  SIMAN,  conferma  o  meno  il  focolaio  e,   ove
confermato,   prosegue   nell'approfondimento    avvalendosi    della
collaborazione  dell'Osservatorio   epidemiologico   regionale,   ove
presente, o dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per
territorio per individuare strategie per  la  rapida  estinzione  del
focolaio ed il contenimento  dell'infezione  e  per  determinarne  le
cause dell'insorgenza; 
        c) entro due giorni dalla conferma di positivita', revoca  la
qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne o,  in  caso
di   conferma   non   preceduta   da   sospetto,   avvia   l'indagine
epidemiologica  nel  SIMAN  e,  in  ogni  caso,  prosegue  l'indagine
epidemiologica  avvalendosi  della  collaborazione  dell'Osservatorio
epidemiologico   regionale,    ove    presente,    o    dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio; 
        d) contestualmente alla revoca,  dispone  la  notifica  della
revoca al proprietario e/o al detentore e l'obbligo di abbattere  gli
animali dichiarati infetti entro il termine di quindici giorni; 
        e) segnala le misure adottate al servizio di igiene e sanita'
pubblica dell'azienda sanitaria locale  territorialmente  competente,
fatta eccezione per la leucosi bovina enzootica; 
        f)  entro  due  giorni   dall'esclusione   del   sospetto   o
dall'estinzione del focolaio, inserisce nel  SIMAN  la  cancellazione
del sospetto non confermato o l'estinzione del focolaio e provvede  a
riassegnare  la  qualifica  sanitaria  di  allevamento  ufficialmente
indenne secondo quanto previsto dalla normativa vigente.