IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto l'art. 39 del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,
recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la  disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero»,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto, inoltre, l'art. 46, comma  5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  relativo  al  «Regolamento
recante norme  di  attuazione  del  Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello  straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come  sostituito  dall'art.  42,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n. 334; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile
2001, riguardante «Disposizioni per l'uniformita' del trattamento sul
diritto agli studi universitari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 26 luglio 2001 e, in particolare, l'art. 13, comma  5,  in
forza  del  quale  l'elenco   dei   Paesi   particolarmente   poveri,
caratterizzati  anche  dalla  presenza  di  un  basso  indicatore  di
sviluppo umano, e' definito  annualmente  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  d'intesa  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione  della
normativa  di  principio  in  materia  di  diritto  allo   studio   e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente  riconosciuti,  in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma  1,  lettere  a),
secondo periodo, e d), della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e
secondo i principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
lettera f), e al comma 6.» e, in particolare, l'art. 4,  comma  4,  e
l'art. 8, comma 5; 
  Acquisita l'intesa  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, come si evince dalla nota  del  medesimo
Dicastero - Direzione generale per la cooperazione  allo  sviluppo  -
Ufficio VIII - protocollo n. MAE00452892017-03-08 dell'8 marzo  2017,
con la quale e' stata confermata l'efficacia e  la  validita',  anche
per l'anno accademico 2017/2018, della lista  dei  Paesi  in  via  di
sviluppo beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per  gli
anni 2014-2016, definita dall'OCSE - DAC; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.   Per   l'anno   accademico   2017/2018,   sono   da   intendere
particolarmente poveri e in  via  di  sviluppo  i  Paesi  di  cui  al
seguente elenco: 
    Afghanistan; 
    Angola; 
    Bangladesh; 
    Benin; 
    Bhutan; 
    Burkina Faso; 
    Burundi; 
    Cambogia; 
    Central African Republic; 
    Chad; 
    Comoros; 
    Congo Democratic Republic; 
    Djibouti; 
    Equatorial Guinea; 
    Eritrea; 
    Ethiopia; 
    Gambia; 
    Guinea; 
    Guinea Bissau; 
    Haiti; 
    Kenya; 
    Kiribati; 
    Korea Dem. Rep.; 
    Lao People's Democratic Republic; 
    Lesotho; 
    Liberia; 
    Madagascar; 
    Malawi; 
    Mali; 
    Mauritania; 
    Mozambique; 
    Myanmar; 
    Nepal; 
    Niger; 
    Rwanda; 
    Sao Tome & Principe; 
    Senegal; 
    Sierra Leone; 
    Solomon Islands; 
    Somalia; 
    South Sudan; 
    Sudan; 
    Tajikistan; 
    Tanzania; 
    Timor-Leste; 
    Togo; 
    Tuvalu; 
    Uganda; 
    Vanuatu; 
    Yemen; 
    Zambia; 
    Zimbabwe. 
  2. Ai fini  della  valutazione  della  condizione  economica  degli
studenti  provenienti  dai  Paesi  innanzi  indicati,  gli  organismi
regionali  di  gestione  e  le  universita',  per  l'erogazione   dei
rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art.  13,
commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  9
aprile 2001, citato nelle premesse. 
  Il presente decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  previsti  dalla
vigente normativa ed e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 giugno 2017 
 
                                                  Il Ministro: Fedeli