IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delle politiche agricole alimentari e forestali Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale 30 maggio 2000, recante la disciplina nazionale della piccola pesca; Visto il decreto interministeriale del 5 agosto 2002, n. 218 recante «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»; Visto il decreto ministeriale del 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenza di pesca»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 maggio 2014, concernente delega di attribuzioni per taluni atti di competenza al Sottosegretario di Stato On. Giuseppe Castiglione; Visto il reg. (CE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto in particolare l'art. 20 del reg. (CE) n. 1380/2013 che prevede che lo Stato membro possa adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purche' l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificamente per questa zona o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro interessato; Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il Programma operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformita' al disposto dell'art. 17 del citato regolamento (UE) n. 508/2014 ed approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015; Considerato che l'art. 3.14 del predetto regolamento (UE) n. 508/2014 definisce la «pesca costiera artigianale» come la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 26/2004 della commissione; Considerato, altresi', che il successivo art. 18 del medesimo regolamento (UE) n. 508/2014 prevede che, nell'ambito del predetto Programma operativo, sia adottato «negli Stati membri nei quali oltre 1000 pescherecci possono essere considerati pescherecci adibiti alla pesca costiera artigianale, un piano d'azione per lo sviluppo, la competitivita' e la sostenibilita' della pesca costiera artigianale»; Considerato che, nell'allegato 7 del Programma operativo FEAMP 2014-2020 di cui al regolamento (UE) n. 508/2014, viene descritto il Piano di azione per lo sviluppo, la competitivita' e la sostenibilita' della pesca costiera artigianale; Considerato che questa tipologia di pesca rispetta i limiti naturali del mare, seguendo criteri di gestione sostenibile in relazione alle normative ed alle regole cui e' assoggettata ed alle tradizioni e consuetudini del mestiere, nonche' delle relative limitazioni dei mezzi; Considerata la necessita' di definire, disciplinare e differenziare la «piccola pesca» e la «piccola pesca artigianale» al fine di valorizzare le realta' territoriali nazionali e le tradizioni ad essa legate, nonche' incentivare l'aggregazione tra gli operatori interessati, migliorandone gli standard economici; Ritenuto opportuno disciplinare le procedure per il riconoscimento e la costituzione di Consorzi di gestione costituiti da imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate, che esercitano la loro attivita' nella giurisdizione territoriale dello stesso Compartimento marittimo; Ritenuto opportuno far coincidere l'ambito territoriale di detti Consorzi con quello dei rispettivi Compartimenti marittimi di appartenenza; Sentite le regioni e le competenti associazioni di categoria; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: 1.1 «piccola pesca artigianale»: la pesca praticata da unita' di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con uno o piu' dei sistemi e/o attrezzi da pesca di seguito indicati: i) Rete da posta calate (ancorate) GNS; ii) Rete da posta circuitanti GNC; iii) Reti a tremaglio GTR; iv) Incastellate - Combinate GTN; v) Nasse e Cestelli FPO; vi) Cogolli e Bertovelli FYK; vii) Lenze a mano e a canna (manovrate a mano) LHP; ix) Lenze a mano e a canna (meccanizzate) LHM; x) Lenze trainate LTL; xi) Arpione HAR; 1.2. «piccola pesca»: a) la «piccola pesca artigianale»; b) la pesca praticata da unita' di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con uno o piu' dei sistemi e/o attrezzi da pesca di seguito indicati: i) Piccola Rete derivante GND; ii) Palangaro fisso LLS.