IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto la legge 12 dicembre 2016,  n.  238,  recante  la  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini; 
  Visto inoltre l'art. 90  della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238
recante i termini per l'adozione dei decreti applicativi  e  relative
disposizioni transitorie; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini  DOP
e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto  16  dicembre  2010,  recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la  procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela vini DOC  «Asprinio
d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno del Massico», con  sede  legale  in
Caserta, via Giulio Antonio Acquaviva, n. 128, intesa ad ottenere  il
riconoscimento ai  sensi  dell'art.  41,  comma  1,  della  legge  12
dicembre 2016, n. 238 e il conferimento dell'incarico di cui al comma
1 e 4 del citato art. 41 per le DOC «Aversa», «Falerno del  Massico»,
«Galluccio» e per le IGP «Roccamonfina» e «Terre del Volturno»; 
  Considerato che le denominazioni «Aversa», «Falerno  del  Massico»,
«Galluccio» e le indicazioni «Roccamonfina» e  «Terre  del  Volturno»
sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della  legge  n.
164/1992  e  della  legge  n.  238/2016  e,  pertanto,   sono   delle
denominazione protette ai sensi dell'art. 107 del citato  regolamento
(UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio  tutela  vini
DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e  «Falerno  del  Massico»  alle
prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010; 
  Considerato che il Consorzio tutela vini DOC  «Asprinio  d'Aversa»,
«Galluccio»   e   «Falerno   del   Massico»    ha    dimostrato    la
rappresentativita' di cui all'art. 41, comma 1 e 4,  della  legge  n.
238/2016 per le DOC «Aversa», «Falerno del  Massico»,  «Galluccio»  e
per  la   IGP   «Roccamonfina»;   mentre   non   ha   dimostrato   la
rappresentativita' di cui all'art. 41, comma 1 e 4,  della  legge  n.
238/2016 per la IGP «Terre del  Volturno».  Tale  verifica  e'  stata
eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate  dall'organismo  di
controllo, Agroqualita' S.p.a., con la nota prot. n. 4373/17  del  24
maggio 2017; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio tutela vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio» e «Falerno
del Massico», ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12  dicembre
2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le  funzioni
di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e  4,
per le DOC «Aversa», «Falerno del Massico», «Galluccio» e per la  IGP
«Roccamonfina»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio tutela vini DOC «Asprinio d'Aversa», «Galluccio»  e
«Falerno del Massico» e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1,
della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere  le
funzioni previste dal comma 1 e 4 del  citato  art.  41  per  le  DOC
«Aversa»,  «Falerno  del  Massico»,  «Galluccio»   e   per   la   IGP
«Roccamonfina». Tali denominazioni risultano  iscritte  nel  registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette dei vini di cui  all'art.  104  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013.