IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                           E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante: «Norme in materia ambientale»; 
  Visto in particolare il comma 9-septies, dell'art.  29-sexies,  del
decreto legislativo n.  152/2006,  aggiunto  dall'art.  7,  comma  5,
lettera f), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che  prevede
che, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare sono stabiliti i  criteri  che  l'autorita'
competente dovra' tenere in conto  nel  determinare  l'importo  delle
garanzie finanziarie  da  prestare  alla  regione  o  alla  provincia
autonoma territorialmente competente, entro dodici mesi dal  rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo  di
adottare  le   misure   necessarie   a   rimediare   all'inquinamento
significativo del suolo  o  delle  acque  sotterranee,  con  sostanze
pericolose pertinenti, provocato dall'installazione; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C n.  136/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136  del  6
maggio 2014, recante: «Linee guida della  Commissione  europea  sulle
relazioni di riferimento di  cui  all'art.  22,  paragrafo  2,  della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  n.  272  del  13  novembre  2011,  recante  le
modalita' per la redazione della relazione  di  riferimento,  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152; 
  Visto proprio decreto n. 141 del 26 maggio 2016, con il quale  sono
stati emanati criteri da tenere in conto  nel  determinare  l'importo
delle  garanzie  finanziarie,  di  cui  all'art.   29-sexies,   comma
9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Considerata l'opportunita'  di  meglio  chiarire  le  modalita'  di
applicazione dei criteri indicati nel citato decreto n. 141/2016; 
  Considerata l'opportunita' di rivedere i  valori  dei  coefficienti
posti a riferimento negli allegati  tecnici  del  citato  decreto  n.
141/2016, alla luce degli ulteriori approfondimenti tecnici svolti in
merito alla estensione ed onerosita' delle  attivita'  di  ripristino
ambientale storicamente resesi necessarie,  anche  sulla  base  delle
esperienze relative alla bonifica dei siti di interesse nazionale; 
  Considerati i primi esiti istruttori relativi  ai  procedimenti  di
validazione  delle  relazioni  di  riferimento  presentate  per   gli
impianti di competenza statale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche al decreto ministeriale n. 141/2016 
 
  1. L'Allegato A al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  n.  141  del  26  maggio  2016  e'
sostituito con l'Allegato A al presente decreto. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
    Roma, 28 aprile 2017 
 
                                                Il Ministro: Galletti 

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2017 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 2179