Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario
del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori
dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    Nazionale
Anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, e 3; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che
attribuisce  al  Commissario  straordinario,  per  l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di
adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico e  delle  norme  dell'ordinamento
europeo, previa intesa con i  Presidenti  delle  Regioni  interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,
del medesimo decreto legge; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  in
forza del quale:  a)  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale di cui all'art.  4,  comma  3,  possono  essere
destinate ulteriori risorse, fino ad un  massimo  di  complessivi  16
milioni di euro per gli  anni  2017  e  2018,  per  i  comandi  ed  i
distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai  Comuni  ovvero
da altre Pubbliche Amministrazioni regionali  o  locali  interessate,
per  assicurare  la  funzionalita'  degli  Uffici  speciali  per   la
ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle  Regioni,  delle
Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a
tempo determinato della durata  massima  di  due  anni,  con  profilo
professionale   di    tipo    tecnico-ingegneristico    a    supporto
dell'attivita' del Commissario straordinario,  delle  Regioni,  delle
Province e dei Comuni interessati; b) gli enti  parco  nazionali,  il
cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, nei  Comuni  di  cui
agli allegati al medesimo decreto-legge  n.  189  del  2016,  possono
procedere all'effettuazione di comandi o distacchi per assicurare  la
funzionalita' degli Uffici speciali per la  ricostruzione  ovvero  ad
assunzione di personale con contratti di lavoro a  tempo  determinato
della durata massima di due anni; 
  Vista l'ordinanza n. 22 del 4  maggio  2017,  recante  le  «Seconde
linee direttive per la ripartizione e  l'assegnazione  del  personale
con professionalita' di tipo tecnico, di tipo  tecnico-ingegneristico
e di tipo amministrativo-contabile destinato  ad  operare  presso  la
Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali  per  la
ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni  e  gli  Enti
parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli  articoli  3,  50  e
50-bis del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189»,  pubblicata  in
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2017; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 dell'ordinanza n. 22 del  4  maggio
2017, che prevede: a) al  terzo  comma,  che  entro  quindici  giorni
dall'entrata in vigore  della  medesima  ordinanza,  gli  enti  parco
nazionali, il cui territorio e' compreso, in tutto o  in  parte,  nei
Comuni di cui agli allegati al  medesimo  decreto-legge  n.  189  del
2016, comunicano al Commissario straordinario del governo  il  numero
delle unita' di  personale  da  assumere  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 3, comma 1, del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  con  la
specificazione del  relativo  profilo  professionale;  b)  al  quarto
comma,  che,  fermo  il  limite  delle  quindici  unita'  complessive
previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 3 del medesimo
decreto-legge  n.  189  del  2016,  attraverso  apposita  convenzione
vengono determinati, sulla  base  delle  esigenze  rappresentate  nel
termine di cui al  precedente  comma  3,  il  numero  ed  il  profilo
professionale delle unita' di personale che  ciascun  ente  parco  e'
autorizzato ad assumere, nonche' le modalita' di finanziamento  delle
nuove assunzioni; 
  Vista la nota prot. n. 2375 del 19  maggio  2017,  con  cui  l'Ente
Parco Nazionale dei Monti Sibillini: a) ha comunicato al  Commissario
straordinario del governo il proprio fabbisogno di  nuovo  personale,
individuato in complessive dieci unita' di categoria C1, in  possesso
dei   seguenti   profili    professionali: due    collaboratori    di
amministrazione, un collaboratore in informatica,  due  collaboratori
settore partecipazione, comunicazione e  turismo  sostenibile, cinque
collaboratori tecnici in diversi settori; b) ha quantificato il costo
complessivo annuale delle nuove  assunzioni  in  euro  335.000  (euro
trecentotrentacinquemila); 
  Vista la nota prot. n. 5762 del 19  maggio  2017,  con  cui  l'Ente
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  ha  comunicato  al
Commissario straordinario del governo il proprio fabbisogno di  nuovo
personale, consistente in complessive cinque unita' di cui due unita'
di categoria C1, con profilo professionale di collaboratore  tecnico,
e tre unita' di categoria B1, con profilo professionale di assistente
amministrativo; 
  Vista la nota prot. n. 6423 dell'8  giugno  2017,  con  cui  l'Ente
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha quantificato  il
costo complessivo annuale delle  nuove  assunzioni  in  euro  154.000
(euro centocinquantaquattromila); 
  Visto lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 3, comma  1,  del
decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   tra   il   Commissario
straordinario del Governo, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini  ed
il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della  Laga,  allegato  sub
lettera A alla presente ordinanza; 
  Vista   l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle    Regioni -
Vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  15
giugno 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  in  base  ai   quali   i   provvedimenti
commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta  giorni
per l'esercizio del controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte
della Corte dei Conti e possono  essere  dichiarati  provvisoriamente
efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento
provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge
n.  340  del  2000,  in  considerazione  dell'urgente   indifferibile
necessita' di  consentite  gli  Enti  parco  nazionale  di  procedere
all'assunzione delle nuove unita' di personale assegnate. 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma
  1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  tra  il  Commissario
  straordinario del Governo per la ricostruzione  nei  territori  dei
  Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
  dall'evento sismico del 24 agosto  2016,  il  Parco  Nazionale  dei
  Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti  della
  Laga. 
  1. E'  approvato  di  schema  di  convenzione  tra  il  Commissario
straordinario del Governo per  la  ricostruzione  nei  territori  dei
Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dall'evento sismico del 24 agosto 2016, il Parco Nazionale dei  Monti
Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e  Monti  della  Laga,
finalizzato ad autorizzare, sulla base delle  esigenze  rappresentate
nel termine di cui all'art. 2, comma  3,  dell'ordinanza  n.  22  del
2017,  del  numero  e  del  profilo  professionale  delle  unita'  di
personale che il Parco Nazionale dei  Monti  Sibillini  ed  il  Parco
Nazionale del Gran Sasso e  Monti  della  Laga  sono  autorizzati  ad
assumere, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, nonche'  le  modalita'  di  finanziamento  delle  nuove
assunzioni. 
  2. Lo schema di convenzione di cui al comma 1  viene  allegato  sub
lettera A alla presente ordinanza e costituisce  parte  integrante  e
sostanziale della stessa.