Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, e 3; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto legge; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale: a) nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attivita' del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati; b) gli enti parco nazionali, il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, possono procedere all'effettuazione di comandi o distacchi per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero ad assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni; Vista l'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, recante le «Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2017; Visto, in particolare, l'art. 2 dell'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, che prevede: a) al terzo comma, che entro quindici giorni dall'entrata in vigore della medesima ordinanza, gli enti parco nazionali, il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, comunicano al Commissario straordinario del governo il numero delle unita' di personale da assumere per le finalita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, con la specificazione del relativo profilo professionale; b) al quarto comma, che, fermo il limite delle quindici unita' complessive previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, attraverso apposita convenzione vengono determinati, sulla base delle esigenze rappresentate nel termine di cui al precedente comma 3, il numero ed il profilo professionale delle unita' di personale che ciascun ente parco e' autorizzato ad assumere, nonche' le modalita' di finanziamento delle nuove assunzioni; Vista la nota prot. n. 2375 del 19 maggio 2017, con cui l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini: a) ha comunicato al Commissario straordinario del governo il proprio fabbisogno di nuovo personale, individuato in complessive dieci unita' di categoria C1, in possesso dei seguenti profili professionali: due collaboratori di amministrazione, un collaboratore in informatica, due collaboratori settore partecipazione, comunicazione e turismo sostenibile, cinque collaboratori tecnici in diversi settori; b) ha quantificato il costo complessivo annuale delle nuove assunzioni in euro 335.000 (euro trecentotrentacinquemila); Vista la nota prot. n. 5762 del 19 maggio 2017, con cui l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha comunicato al Commissario straordinario del governo il proprio fabbisogno di nuovo personale, consistente in complessive cinque unita' di cui due unita' di categoria C1, con profilo professionale di collaboratore tecnico, e tre unita' di categoria B1, con profilo professionale di assistente amministrativo; Vista la nota prot. n. 6423 dell'8 giugno 2017, con cui l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha quantificato il costo complessivo annuale delle nuove assunzioni in euro 154.000 (euro centocinquantaquattromila); Visto lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra il Commissario straordinario del Governo, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, allegato sub lettera A alla presente ordinanza; Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 15 giugno 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessita' di consentite gli Enti parco nazionale di procedere all'assunzione delle nuove unita' di personale assegnate. Dispone: Art. 1 Approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 1. E' approvato di schema di convenzione tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, finalizzato ad autorizzare, sulla base delle esigenze rappresentate nel termine di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 22 del 2017, del numero e del profilo professionale delle unita' di personale che il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sono autorizzati ad assumere, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonche' le modalita' di finanziamento delle nuove assunzioni. 2. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 viene allegato sub lettera A alla presente ordinanza e costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.