IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al
comma 3, prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  recante  «Semestre
europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare,
l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai  fini  di  una
migliore finalizzazione verso l'accesso  al  credito  e  lo  sviluppo
delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di  garanzia
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle  risorse
finanziarie disponibili, con  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la
concessione della garanzia e per la gestione  del  Fondo  di  cui  al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
31  maggio  1999,  n.  248  e  successivi  decreti  attuativi,  anche
introducendo delle differenziazioni  in  termini  di  percentuali  di
finanziamento garantito e di onere della garanzia; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia»   e,   in
particolare, l'art. 1, che esclude l'accesso  alla  garanzia  diretta
del Fondo in relazione a operazioni finanziarie gia'  deliberate  dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della  richiesta  di
garanzia, salvo che le stesse  non  siano  condizionate,  nella  loro
esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte  del  Fondo  e
l'art. 2, che disciplina la concessione a piccole  e  medie  imprese,
mediante  utilizzo  di  un  apposito  plafond  finanziario  messo   a
disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti
bancari  assistiti  da  contributo  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, finalizzati all'acquisizione di macchinari, impianti, beni
strumentali di impresa  e  attrezzature  nuovi  di  fabbrica  ad  uso
produttivo, nonche' per la realizzazione di investimenti in hardware,
in software e in tecnologie digitali; 
  Visto il comma 6 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n.  69  del
2013, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma  9-bis,  lettera  a),
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che
i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n.  69  del  2013
«... possono essere assistiti dalla garanzia del  Fondo  di  garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera
a), della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  nella  misura  massima
dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi,  ai
fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria
e  del  merito  creditizio  dell'impresa,  in  deroga  alle   vigenti
disposizioni  sul  Fondo  di  garanzia,  e'  demandata  al   soggetto
richiedente,  nel  rispetto  di  limiti   massimi   di   rischiosita'
dell'impresa finanziata,  misurati  in  termini  di  probabilita'  di
inadempimento e definiti con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini  per
l'estensione  delle  predette  modalita'  di   accesso   agli   altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto  delle  autorizzazioni
di spesa  vigenti  per  la  concessione  delle  garanzie  del  citato
Fondo.»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  29  settembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  288
dell'11 dicembre 2015, con il quale sono stabilite  le  modalita'  di
valutazione dei finanziamenti agevolati  ai  sensi  dell'art.  2  del
citato decreto-legge n. 69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con il quale
sono approvate le modificazioni e le integrazioni  delle  «condizioni
di  ammissibilita'  e  disposizioni   di   carattere   generale   per
l'amministrazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese», che includono  il  modello  di  valutazione  delle  imprese
basato sulla misura della probabilita' di inadempimento del  soggetto
destinatario del finanziamento agevolato ai  sensi  dell'art.  2  del
citato decreto-legge n. 69 del 2013; 
  Visto l'art. 4 del predetto decreto ministeriale 29 settembre  2015
che prevede che, con successivo decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
«... sono disciplinati le condizioni e  i  termini  per  l'estensione
della  modalita'  di  accesso  alla   garanzia   del   Fondo   basata
sull'utilizzo della probabilita'  di  inadempimento  ...  alle  altre
operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del  Fondo  ...»  e
stabilita «... l'articolazione delle misure massime  della  copertura
del  Fondo  in   funzione   della   probabilita'   di   inadempimento
dell'impresa  e  della  forma  tecnica   e   durata   dell'operazione
finanziaria.»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  26  giugno  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  193
del 20 agosto 2012 e successive modifiche ed  integrazioni,  che,  in
attuazione dell'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ha disposto «Modifiche ed integrazioni ai criteri  e  alle  modalita'
per la concessione della  garanzia  del  Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23  novembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di
ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere  generale   per
l'amministrazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  27  dicembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  56
dell'8 marzo 2014, che ha introdotto, in applicazione del citato art.
1 del decreto-legge n. 69 del 2013,  modifiche  alle  «condizioni  di
ammissibilita'   e   disposizioni   di   carattere    generale    per
l'amministrazione del  Fondo  di  garanzia»  e,  in  particolare,  ai
«Criteri  di  valutazione  economico-finanziaria  delle  imprese  per
l'ammissione delle operazioni»  riportati  in  allegato  al  medesimo
decreto; 
  Visto l'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, che prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art.
15 delle legge  7  agosto  1997,  n.  266  puo'  essere  incrementata
mediante versamento  di  contributi  da  parte  delle  banche,  delle
regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento
della SACE  S.p.A.,  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26  gennaio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  96
del  24  aprile  2012,  recante  «Modalita'  per  l'incremento  della
dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  26  aprile  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  147
del 25 giugno 2013 e successive modificazioni e integrazioni, recante
«Criteri e modalita' semplificati di accesso all'intervento del Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art.  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in  favore  di
start-up innovative e degli incubatori certificati»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2  settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 245 del 21 ottobre  2015,  recante  «Modalita'  operative  per  lo
svolgimento delle verifiche e dei controlli  effettuati  dal  Gestore
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni
ammesse al Fondo» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  sull'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato  concessi  sotto
forma di garanzie, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea C 155 del 20 giugno 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
  a) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di  costruzione
relativi  all'investimento  oppure  la   data   del   primo   impegno
giuridicamente vincolante a  ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento,  a  seconda  di
quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori
preparatori, quali la richiesta di permessi  o  la  realizzazione  di
studi di fattibilita', non sono considerati come avvio dei lavori. In
caso di acquisizione di attivi appartenenti a  uno  stabilimento  che
sia stato chiuso  o  che  sarebbe  stato  chiuso  senza  la  predetta
acquisizione, per  «avvio  dei  lavori»  si  intende  il  momento  di
acquisizione degli attivi direttamente  collegati  allo  stabilimento
acquisito; 
  b) «banche»: le banche iscritte all'albo di  cui  all'art.  13  del
TUB; 
  c) «confidi»: i consorzi di garanzia collettiva  dei  fidi  di  cui
all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive integrazioni e modificazioni,  iscritti  all'albo  degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB  ovvero  iscritti
nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB; 
  d) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui  all'art.  1,
comma 48, lettera  a),  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e
successive modificazioni e integrazioni, costituito dal  gestore  del
Fondo  ai   sensi   dell'art.   47   del   TUB,   cui   e'   affidata
l'amministrazione del Fondo; 
  e) «controgaranzia»: la garanzia concessa dal Fondo a  un  soggetto
garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in  cui  ne'
il soggetto beneficiario ne' il soggetto garante siano  in  grado  di
adempiere  alle  proprie  obbligazioni  nei  confronti  del  medesimo
soggetto finanziatore. La controgaranzia e' rilasciata esclusivamente
su  garanzie  dirette,  esplicite,  incondizionate,  irrevocabili  ed
escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore; 
  f) «decreto 29 settembre  2015»:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, con il  quale  sono
stabilite le modalita' di valutazione delle imprese destinatarie  dei
finanziamenti  nuova  Sabatini  ai  fini  dell'accesso  al  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese; 
  g) «decreto-legge n. 69 del 2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98 e successive modificazioni e integrazioni; 
  h) «disposizioni operative»: le disposizioni di carattere  generale
per l'amministrazione del Fondo di garanzia,  approvate  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, vigenti  alla  data  di  presentazione
della domanda di garanzia e consultabili nei siti  www.mise.gov.it  e
www.fondidigaranzia.it 
  i) «finanziamenti a breve termine»: i  finanziamenti  dei  soggetti
finanziatori ai soggetti beneficiari di durata non superiore a dodici
mesi; 
  l) «finanziamenti a medio-lungo termine»: i finanziamenti  concessi
dai soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari di durata superiore
a dodici mesi; i finanziamenti a medio e lungo termine comprendono la
locazione finanziaria; 
  m) «finanziamenti nuova Sabatini»: i finanziamenti a medio e  lungo
termine concessi ai sensi dell'art. 2 del  decreto-legge  n.  69  del
2013; 
  n) «finanziamento del  rischio»:  le  operazioni  sul  capitale  di
rischio e gli investimenti in quasi-equity; 
  o) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese  di
cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; 
  p) «garanzia diretta»: la garanzia concessa dal Fondo  direttamente
ai  soggetti  finanziatori.  La  garanzia   diretta   e'   esplicita,
incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita
a una singola operazione finanziaria; 
  q)  «garanzia»:  la  garanzia  diretta,  la  controgaranzia  e   la
riassicurazione; 
  r) «gestore del Fondo»: il soggetto cui e' affidata la gestione del
Fondo; 
  s) «gestori»: i gestori di cui all'art. 1, comma 1, lettera  q-bis,
del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  e  successive
modificazioni e integrazioni  (SGR,  Sicav  e  Sicaf  che  gestiscono
direttamente i propri patrimoni, societa' di gestione UE,  GEFIA  UE,
GEFIA non UE, gestore di EuVECA e gestore di EuSEF 31); 
  t) «imprese di assicurazione»:  le  imprese  di  assicurazione  che
esercitano le attivita' di cui all'art. 114, comma 2-bis , del TUB; 
  u) «incubatori certificati»:  le  PMI  che  svolgono  attivita'  di
incubatori certificati di start-up innovative, iscritti nella sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  v) «intermediari»: gli intermediari finanziari  iscritti  nell'albo
di cui all'art. 106 del TUB; 
  z) «investimento iniziale»: in coerenza con  quanto  stabilito  dal
regolamento  di  esenzione  indica:  a)  un  investimento  in  attivi
materiali  e  immateriali  relativo  alla  creazione  di   un   nuovo
stabilimento, all'ampliamento della  capacita'  di  uno  stabilimento
esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento
per  ottenere  prodotti  mai  fabbricati  precedentemente  o   a   un
cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo  di  uno
stabilimento esistente; b) l'acquisizione di  attivi  appartenenti  a
uno stabilimento che sia stato chiuso  o  che  sarebbe  stato  chiuso
senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha
relazioni con il venditore; 
  aa) «investimenti in quasi-equity»: le operazioni  finanziarie  che
si collocano tra equity e debito e presentano un rischio piu' elevato
del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al
capitale primario (common equity), il cui rendimento per il  soggetto
che effettua l'operazione si basa principalmente sui profitti o sulle
perdite dell'impresa destinataria e non e'  altrimenti  garantito  in
caso  di  cattivo  andamento  dell'impresa;   gli   investimenti   in
quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito  e
subordinato,  compreso  il  debito  mezzanino  e,  in  alcuni   casi,
convertibile in equity, ovvero come capitale privilegiato  (preferred
equity); 
  bb) «microcredito»: i finanziamenti di cui all'art.  111  del  TUB,
concessi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 7-bis,  in
favore della microimprenditorialita'; 
  cc) «mid-cap»: le imprese, diverse dalle PMI, che hanno  un  numero
di dipendenti non superiore a 499; 
  dd) «mini bond»: le  obbligazioni  o  titoli  similari  emessi  dai
soggetti beneficiari, di cui all'art. 32 del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134; 
  ee) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
  ff)  «modello  di  valutazione»:  il  modello  di  valutazione  dei
soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del  decreto  ministeriale  29
settembre  2015  e  al  decreto  ministeriale  7  dicembre  2016  che
individua  cinque  classi   di   merito   creditizio   dei   soggetti
beneficiari, caratterizzate  da  una  probabilita'  di  inadempimento
crescente del prenditore,  con  l'ultima  classe  (5)  che  definisce
l'area di non ammissibilita' del soggetto beneficiario alla  garanzia
del Fondo; 
  gg) «nuove imprese»: i soggetti beneficiari costituiti o che  hanno
iniziato  la  propria  attivita'  non  oltre  tre  anni  prima  della
richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente  valutabili  sulla
base degli ultimi due bilanci  approvati,  ovvero  sulle  due  ultime
dichiarazioni dei redditi; 
  hh)  «operatori  di  microcredito»:  i  soggetti   abilitati   allo
svolgimento dell'attivita' di microcredito  iscritti  nell'elenco  di
cui all'art. 111 del TUB; 
  ii) «operazioni di sottoscrizione di mini bond»: le  operazioni  di
sottoscrizione,  da  parte  di  una  banca,   di   un   intermediario
finanziario o di un gestore, di mini bond, aventi le  caratteristiche
di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
5 giugno 2014; 
  ll)  «operazioni  finanziarie  a  fronte   di   investimenti»:   le
operazioni finanziarie concesse al  soggetto  beneficiario  a  fronte
della realizzazione  di  un  programma  di  investimento.  Una  quota
dell'operazione  finanziaria,  comunque  non   superiore,   ai   fini
dell'ammissibilita' alla garanzia, al  40%  dell'importo  complessivo
della stessa, puo'  avere  ad  oggetto  anche  il  finanziamento  del
capitale circolante connesso  alla  realizzazione  del  programma  di
investimento; 
  mm)  «operazioni  sul  capitale  di  rischio»:  le  operazioni   di
acquisizione di partecipazioni di  minoranza  nelle  PMI,  realizzate
attraverso  aumenti  di  capitale  sociale,  compiute  dai  fondi  di
investimento mobiliare chiusi per il tramite delle SGR,  ivi  incluse
le societa' di gestione armonizzate, oltre che  dalle  banche,  dagli
intermediari e dalle SFIS; 
  nn) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, cosi'  come  definite
dalla vigente  normativa  comunitaria,  iscritte  al  registro  delle
imprese; 
  oo) «PMI innovative»: le PMI di cui all'art. 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
2015, n. 33; 
  pp) «posizione globale di rischio»: la posizione globale di rischio
del soggetto beneficiario elaborata dalla Centrale dei  rischi  della
Banca   d'Italia   di   cui   alla   deliberazione    del    Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del  29  marzo
1994 «Disciplina della Centrale  dei  rischi.  Coordinamento  con  le
norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 
  qq)  «professionisti»:  i  professionisti  iscritti   agli   ordini
professionali  e  quelli  aderenti  alle  associazioni  professionali
iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai  sensi  della  legge  14
gennaio 2013, n. 4 e  in  possesso  dell'attestazione  rilasciata  ai
sensi della medesima legge n. 4 del 2013; 
  rr)  «programma  di  investimento»:  le  spese  e   i   costi   per
investimenti in attivi materiali  e  immateriali  ammortizzabili.  Il
programma di investimento deve contenere la  descrizione  dettagliata
dell'investimento  previsto,   il   relativo   piano   di   copertura
finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle  spese  in
attivi  materiali  e  immateriali  ammortizzabili  che  il   soggetto
beneficiario intende sostenere; 
  ss) «regolamenti de minimis»: in relazione al settore di  attivita'
in cui  opera  il  soggetto  beneficiario:  il  regolamento  (UE)  n.
1407/2013 della Commissione,  del  18  dicembre  2013,  e  successive
modifiche e integrazioni, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti  «de  minimis»;  il  regolamento  (UE)   n.   1408/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore  agricolo;  regolamento  (UE)  n.
717/2014  della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura; 
  tt) «regolamento di esenzione»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara
alcune categorie di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 
  uu)  «regolamento  n.  248  del  1999»:  il  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
31 maggio 1999, n. 248, recante il  «Regolamento  recante  criteri  e
modalita' per la concessione della garanzia e  per  la  gestione  del
Fondo di garanzia per  le  piccole  e  medie  imprese»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  vv) «riassicurazione»: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto
garante e dallo stesso  escutibile  esclusivamente  a  seguito  della
avvenuta  liquidazione  al  soggetto   finanziatore   della   perdita
sull'operazione finanziaria garantita; 
  zz) «SFIS»: le Societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge  5  ottobre
1991, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni; 
  aaa)  «soggetti  beneficiari»:  le  PMI  e  i  professionisti,   ad
esclusione  dei  soggetti  operanti   nel   settore   finanziario   e
assicurativo e nei settori  dell'agricoltura  e  della  pesca,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 248 del  1999
in materia di confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare e
della pesca. Rientrano tra i soggetti beneficiari, limitatamente alle
garanzie rilasciate dal Fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi
di quanto  previsto  dall'art.  39,  comma  4,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e  integrazioni,  le
mid-cap, ferme restando le predette esclusioni settoriali; 
  bbb) «soggetti  finanziatori»:  le  banche,  gli  intermediari,  le
imprese di assicurazione, gli operatori di microcredito, i gestori  e
le SFIS; 
  ccc) «soggetti garanti  autorizzati»:  i  soggetti  garanti  per  i
quali, a seguito di apposita valutazione  in  ordine  all'adeguatezza
patrimoniale, alla  solvibilita',  all'efficienza  e  all'accuratezza
della gestione, effettuata dal Consiglio di gestione  sulla  base  di
quanto stabilito dalle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere  generale  di  cui  all'art.  12,  comma  2,  e'   concessa
l'autorizzazione a operare secondo le specifiche  modalita'  previste
dal presente decreto; 
  ddd)  «soggetti  garanti»:  i  confidi  e  gli   intermediari   che
effettuano attivita' di rilascio di garanzie alle PMI sia a valere su
risorse proprie sia a valere su fondi  di  garanzia  per  i  soggetti
beneficiari gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati; 
  eee) «soggetti richiedenti»: i soggetti finanziatori o  i  soggetti
garanti che richiedono la garanzia del Fondo; 
  fff) «start-up innovative»: le PMI di cui all'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e  successive  modificazioni  e
integrazioni, iscritte nella  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui all'art. 25, comma 8, del  medesimo  decreto-legge  n.
179/2012; 
  ggg) «TUB»: il testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  e
successive modificazioni e integrazioni.