IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,
volto ad assicurare, ai lavoratori  dei  settori  non  coperti  dalla
normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza
di  rapporto  di  lavoro  nei  casi  di   riduzione   o   sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste  dalla  normativa  in
materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo  n.  148  del
2015 che recano una nuova disciplina dei fondi di  solidarieta'  gia'
disciplinati dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  86984
del  9  gennaio  2015,  recante  la  disciplina  del  Fondo  per   il
perseguimento  di  politiche  attive  a  sostegno   del   reddito   e
dell'occupazione per il personale delle Societa' del Gruppo  Ferrovie
dello Stato Italiane ai sensi dell'art. 3 della legge n. 92 del 2012; 
  Visto l'Accordo sindacale stipulato in data 28 luglio 2016  tra  il
Gruppo FS e le OO.SS. FILT/CGIL,  FIT/CISL,  UILTRASPORTI,  UGL  TAF,
FAST MOBILITA' e ORSA Ferrovie, con il quale, in  applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo  n.  148  del
2015 le parti convengono di adeguare la disciplina del Fondo  per  il
perseguimento  di  politiche  attive  a  sostegno   del   reddito   e
dell'occupazione per il personale delle Societa' del Gruppo  Ferrovie
dello  Stato  Italiane  alle  disposizioni  del  decreto  legislativo
medesimo; 
  Considerata  l'avvertita  esigenza  delle  parti  sociali  espressa
nell'accordo sindacale del 28 luglio 2016 di  apportare  modifiche  e
integrazioni all'atto istitutivo del Fondo per  il  perseguimento  di
politiche attive a sostegno del reddito  e  dell'occupazione  per  il
personale delle Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 
  Ritenuto, pertanto, di modificare la disciplina di cui  al  decreto
interministeriale  9  gennaio  2015,  n.   86984   adeguandola   alla
disciplina di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo
n. 148 del 2015, alla luce dell'accordo sindacale del 28 luglio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Denominazione del Fondo 
 
  1. Il «Fondo per il perseguimento di politiche  attive  a  sostegno
del reddito e dell'occupazione per il personale  delle  Societa'  del
Gruppo  Ferrovie  dello  Stato   Italiane»,   di   cui   al   decreto
interministeriale del 9 gennaio 2015,  n.  86984,  e'  adeguato  alle
disposizioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n.
148 del 2015 e mantiene la sua denominazione. 
  2. Il Fondo gia'  trasferito  presso  l'INPS  non  ha  personalita'
giuridica e costituisce una gestione dell'INPS. 
  3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, gli oneri di amministrazione  sono  determinati  secondo  i
criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS e  vengono
finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.  Per  gli  assegni
straordinari gli oneri  di  gestione  sono  a  carico  delle  singole
aziende  esodanti,  le  quali  provvedono  a  versarli   all'Istituto
distintamente.