IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che recano una nuova disciplina dei fondi di solidarieta' gia' disciplinati dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 86984 del 9 gennaio 2015, recante la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ai sensi dell'art. 3 della legge n. 92 del 2012; Visto l'Accordo sindacale stipulato in data 28 luglio 2016 tra il Gruppo FS e le OO.SS. FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST MOBILITA' e ORSA Ferrovie, con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 le parti convengono di adeguare la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane alle disposizioni del decreto legislativo medesimo; Considerata l'avvertita esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo sindacale del 28 luglio 2016 di apportare modifiche e integrazioni all'atto istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; Ritenuto, pertanto, di modificare la disciplina di cui al decreto interministeriale 9 gennaio 2015, n. 86984 adeguandola alla disciplina di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, alla luce dell'accordo sindacale del 28 luglio 2016; Decreta: Art. 1 Denominazione del Fondo 1. Il «Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane», di cui al decreto interministeriale del 9 gennaio 2015, n. 86984, e' adeguato alle disposizioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015 e mantiene la sua denominazione. 2. Il Fondo gia' trasferito presso l'INPS non ha personalita' giuridica e costituisce una gestione dell'INPS. 3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.