IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
  Vista  la  direttiva  2005/14/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,   dell'11   maggio    2005,    sull'assicurazione    della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli; 
  Vista  la  direttiva  2009/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente  l'assicurazione  della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e
il controllo dell'obbligo di assicurare tale  responsabilita'  e,  in
particolare,  l'art.  9,   recante   gli   importi   minimi   coperti
dall'assicurazione obbligatoria; 
  Visto l'art. 128, comma 1, del predetto Codice, che  determina  gli
importi  minimi  per  la  stipula  del  contratti  per  l'adempimento
dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione del veicoli a motore e dei natanti; 
  Viste in particolare, le lettere a) e b) al  comma  1,  del  citato
art. 128, secondo cui gli importi minimi di copertura,  nel  caso  di
danni alle persone, sono fissati per un valore pari ad euro 5.000.000
per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e, nel  caso
di danni alle  cose,  per  un  valore  pari  ad  euro  1.000.000  per
sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; 
  Visti i commi 3 e 4 del citato art. 128, secondo  cui  ogni  cinque
anni dalla data dell'11 giugno 2012, con provvedimento  del  Ministro
dello sviluppo  economico,  gli  importi  di  cui  al  comma  1  sono
indicizzati  automaticamente  secondo   la   variazione   percentuale
indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo  (IPCE),  previsto
dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23  ottobre  1995,
relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati; 
  Vista la comunicazione della Commissione COM  (2016)  246,  del  10
maggio 2016, trasmessa al Parlamento europeo e al  Consiglio  che,  a
norma dell'art. 9, paragrafo 2, della citata  direttiva  2009/103/CE,
sottopone   a   revisione   gli   importi   minimi    di    copertura
dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  risultante  dalla
circolazione di autoveicoli, adeguandoli alla variazione  dell'indice
europeo del prezzi al consumo pubblicato da  Eurostat  per  l'insieme
degli Stati membri; 
  Ritenuto di dover adeguare gli importi  minimi  recati  dal  citato
art. 128 del Codice,  ai  nuovi  valori  in  euro  determinati  dalla
Commissione  europea  e,  in   particolare,   all'importo   di   euro
6.070.000,00,  nel  caso  di  danni  alle  persone,   per   sinistro,
indipendentemente dal numero delle  vittime  e  all'importo  di  euro
1.220.000,00,  nel  caso  di   danni   alle   cose,   per   sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dall'11 giugno 2017, gli importi indicati al comma 1
dell'art. 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiornati ai seguenti valori; 
    euro 6.070.000,00  per  sinistro,  indipendentemente  dal  numero
delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura  nel
caso di danni alle persone, di cui alla lettera a); 
    euro 1.220.000,00  per  sinistro,  indipendentemente  dal  numero
delle vittime, per quanto riguarda l'importo minima di copertura  nel
caso di danni alle cose, di cui alla lettera b). 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 giugno 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

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