IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento  recante  attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida  per  la  gestione  dei
siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224  del  24
settembre 2002; 
  Viste le sentenze della Corte costituzionale 18 aprile 2008, n. 104
e 1° agosto 2008, n. 329; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione  europea  del  9
dicembre 2016, che adotta il decimo elenco  aggiornato  dei  siti  di
importanza  comunitaria   per   la   regione   biogeografica   alpina
(2016/2332/UE); 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per la protezione  della  natura  e  del
mare,  con  lettera  prot.  27100  del   23   dicembre   2016,   alla
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione  Europea,  per  il
successivo  inoltro  alla  Commissione  europea,  Direzione  generale
ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  Zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; 
  Vista la Strategia Nazionale per la Biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica  fatta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia  con  la
legge  14  febbraio  1994,  n.  124,  sulla   quale   la   Conferenza
Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il Ministero  della  salute,  del  22
gennaio 2014, di adozione del Piano di  azione  nazionale  per  l'uso
sostenibile dei prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  10
marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree naturali protette» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista l'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo  Stato,
le province autonome di Trento e di Bolzano e  la  regione  Lombardia
concernente «l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi  oneri
finanziari riferiti  al  Parco  nazionale  dello  Stelvio,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 515, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e
dell'art. 11, comma 8, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; 
  Visto il decreto legislativo del 13 gennaio 2016, n.  14,  relativo
alle  «Norme  d'attuazione  dello  statuto  speciale  della   Regione
Trentino - Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni  all'art.  3
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in
materia di esercizio delle  funzioni  amministrative  concernenti  il
Parco nazionale dello Stelvio»; 
  Vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 23  maggio  2007,
n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, recante  «Governo  del
territorio forestale e  montano,  dei  corsi  d'acqua  e  delle  aree
protette» che disciplina, tra l'altro, l'istituzione dei siti e delle
zone della Rete Natura 2000; 
  Viste le deliberazioni della Giunta provinciale di Trento  n.  1799
del 5 agosto 2010, n.  2378  del  22  ottobre  2010  (modificata  con
deliberazione n. 259 del 17 febbraio 2011) successivamente modificata
con deliberazione della Giunta provinciale di Trento, n. 632  del  12
aprile 2013 (modificata con deliberazione n.  2742  del  20  dicembre
2013), con le quali  sono  state  individuate  le  Zone  speciali  di
conservazione e le relative misure di conservazione generali, nonche'
gli obiettivi di conservazione; 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento  n.  2347
del 16 dicembre 2016 con la quale sono stati adottati gli obiettivi e
le  misure  di  conservazione  dei  siti  di  importanza  comunitaria
ricadenti nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con  i  sopra  citati  atti,   dette   misure   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerato che la Provincia Autonoma di  Trento,  entro  sei  mesi
dalla data  di  emanazione  del  presente  decreto,  comunichera'  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
le parti ricadenti al difuori  del  territorio  del  Parco  Nazionale
dello Stelvio, il soggetto affidatario  della  gestione  di  ciascuna
delle ZSC designate; 
  Considerata la  necessita'  di  assicurare  l'allineamento  fra  le
misure di conservazione di cui alle sopra citate deliberazioni  della
Giunta provinciale e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica
da effettuarsi da parte della  Provincia  Autonoma,  entro  sei  mesi
dalla data del presente decreto; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio 17 ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quali «Zone speciali  di  conservazione»  di  3  siti  di  importanza
comunitaria  della  regione  biogeografica  alpina   insistenti   nel
territorio della Provincia di Trento; 
  Vista  l'intesa  sul  presente  decreto  espressa  dalla  Provincia
Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n.  688
del 5 maggio 2017, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Designazione delle ZSC 
 
  1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC)  della
regione  biogeografica  alpina  i  seguenti  3  siti  insistenti  nel
territorio della Provincia Autonoma di  Trento,  gia'  proposti  alla
Commissione europea quali Siti di  Importanza  Comunitaria  (SIC)  ai
sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE: 
    
 
=====================================================================
|  Tipo  |                    |                           |   Area  |
|  sito  |       Codice       |       Denominazione       |  (Ha)   |
+========+====================+===========================+=========+
|   B    |      IT3120001     |     Alta Val di Rabbi     |   4434  |
+--------+--------------------+---------------------------+---------+
|   B    |      IT3120002     |      Alta Val La Mare     |   5819  |
+--------+--------------------+---------------------------+---------+
|   B    |      IT3120003     |     Alta Val del Monte    |   4464  |
+--------+--------------------+---------------------------+---------+
 
  2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui  al  comma  1  sono
designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il
formulario standard  dalla  stessa  predisposto,  relativamente  agli
omonimi SIC con lettera  prot.  27100  del  23  dicembre  2016.  Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del  presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, www.minambiente.it  nell'apposita  sezione
relativa alle ZSC designate. Le eventuali  modifiche  sono  apportate
nel rispetto delle  procedure  europee  e  sono  riportate  in  detta
sezione.