IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  che  prevede   che   gli
aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali,  laddove
comportino variazioni o modificazioni  al  piano  degli  investimenti
ovvero ad aspetti di carattere regolatorio  a  tutela  della  finanza
pubblica, siano sottoposti al parere del  Comitato  interministeriale
per la  programmazione  economica,  sentito  il  NARS  istituito  con
delibera 8 maggio 1996, n. 81  (Gazzetta  Ufficiale  n.  138/1996)  e
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2008 e s.m i.; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  41  (Gazzetta  Ufficiale  n.
219/2007), con la quale questo Comitato ha valutato favorevolmente lo
schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica tra Anas S.p.a. e la
Societa' Autostrada Brescia-Padova p.A.,  sottoscritta  il  9  luglio
2007 ed approvata dall'art. 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 7
aprile 2008, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2008, n. 101; 
  Considerato che la suddetta Convenzione e'  divenuta  efficace  1'8
ottobre  2009  a  seguito  dell'archiviazione  della   procedura   di
infrazione avviata dal Commissario europeo per il mercato  interno  a
causa della rideterminazione della durata della concessione  medesima
correlata all'affidamento dei lavori di realizzazione del tratto nord
della A31 (Valdastico nord); 
  Considerato  che  nel  2010  la  concessionaria  aveva  chiesto  di
procedere al riequilibrio del PEF ai sensi  dell'art.  11,  comma  7,
della Convenzione unica, poiche' tra l'approvazione ex lege di  detta
Convenzione unica e la data di  efficacia  della  medesima  si  erano
verificati  significativi  mutamenti  nel  mercato  finanziario   che
avevano  penalizzato  la  societa'  in  conseguenza  della   maggiore
difficolta' di accesso  al  credito  e  dell'incremento  degli  oneri
finanziari; 
  Considerato che la Convenzione sostitutiva di quella stipulata  nel
2007  che  recepiva  il   suddetto   PEF   e'   stata   poi   risolta
consensualmente in  quanto  la  concessionaria  non  ha  ritenuto  di
adeguarsi alle prescrizioni dettate da questo Comitato  con  delibere
18 novembre 2010, n. 94 (Gazzetta Ufficiale n. 254/2011) e  5  maggio
2011, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 254/2011); 
  Considerato che  con  delibera  18  marzo  2013,  n.  21  (Gazzetta
Ufficiale n.  168/2013),  questo  Comitato  ha  approvato,  in  linea
tecnica il progetto preliminare dell'opera «Autostrada A31 Valdastico
Nord - 1° lotto funzionale Piovene Rocchette - Valle dell'Astico»,  a
esclusione dei tratti tra le progressive chilometriche 1+328 e 12+217
e  per  300  m  a  partire  dalla  progressiva  chilometrica  18+617,
stabilendo un limite di spesa pari a € 891.638.000; 
  Vista la proposta di cui alla nota 17 maggio 2016,  n.  19799,  con
cui il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  (MIT)  ha
richiesto l'iscrizione  all'ordine  del  giorno  di  questo  Comitato
dell'esame dello schema di atto  aggiuntivo  alla  Convenzione  unica
sottoscritta  il  9  luglio  2007  tra  Anas  S.p.a.  e  la  Societa'
Autostrada Brescia-Padova p.A., dell'aggiornamento del relativo piano
economico finanziario (PEF) e del piano finanziario regolatorio (PFR)
e trasmesso la relativa documentazione istruttoria; 
  Vista la nota 14 luglio 2016, n. 10785, con la  quale  la  societa'
concessionaria   ha   fornito   alle   Amministrazioni    interessate
chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa; 
  Acquisito, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato decreto-legge
n. 201/2011, il parere del  Nucleo  di  consulenza  per  l'attuazione
delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica  utilita'
(NARS) 18 luglio 2016, n.11; 
  Vista la nota 19 luglio 2016,  n.  A001/385848/FS/cq,  con  cui  la
Provincia autonoma di Trento ha dato parere favorevole  sul  suddetto
atto aggiuntivo che  riporta  le  modifiche  introdotte  dal  MIT  su
richiesta della stessa Provincia; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare, che: 
    con nota 14 gennaio 2015, n. 1339, il MIT ha trasmesso una  prima
volta la documentazione afferente  l'aggiornamento  quinquennale  del
PEF della concessione, documentazione integrata con nota  6  febbraio
2015, n. 4950 e che la suddetta documentazione e' stata esaminata dal
NARS nella riunione istruttoria  del  9  febbraio  2015,  nell'ambito
della quale e' stata rilevata una carenza documentale  e  sono  state
evidenziate una serie di criticita', tra  le  quali  un  costo  medio
ponderato del capitale (WACC) calcolato in  deroga  alle  indicazioni
della delibera 21 marzo 2013, n. 27 (Gazzetta Ufficiale n.  120/2013)
e una struttura finanziaria non in linea con le  indicazioni  fornite
dalla medesima delibera; 
    la Convenzione unica vigente all'art. 4.1 fissa la scadenza della
concessione al 2026 in funzione della realizzazione della  Valdastico
nord e all'art. 4.2 stabilisce che «in caso di  mancata  approvazione
del progetto definitivo relativo alla realizzazione della  Valdastico
Nord entro il 30  giugno  2013,  verranno  conseguentemente  definiti
dalle Parti, nei 6 (sei) mesi successivi, gli effetti sul PEF e sulla
Concessione». Al  riguardo,  nelle  premesse  dello  schema  di  Atto
aggiuntivo e'  precisato  che  la  Commissione  europea,  in  data  5
settembre  2013,  ha  preso  atto  dell'esigenza,  rappresentata  dal
Governo italiano, di differire per un massimo di 24 mesi il  suddetto
termine, e tale termine e' stato poi oggetto di  ulteriori  reiterate
comunicazioni del Ministro competente all'UE ai fini della estensione
del medesimo; 
    in data 6 agosto 2015 questo Comitato ha preso atto  dell'Accordo
intervenuto tra il Governo italiano, la Provincia autonoma di  Trento
e la Regione Veneto, in ordine all'Iter  di  definizione  dell'intesa
sulla realizzazione del collegamento  autostradale  Valdastico  Nord,
secondo lotto di completamento, tra il casello di Valle dell'Astico e
la congiunzione con  l'autostrada  A22  del  Brennero.  L'accordo  ha
previsto la costituzione di un Comitato paritetico tra lo  Stato,  la
Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, che ha concluso
i propri lavori in data 6 febbraio 2016  individuando  come  scenario
migliore  la  realizzazione  di   un   corridoio   d'interconnessione
infrastrutturale  tra  la  Valdastico,  la  Valsugana  e   la   Valle
dell'Adige; 
    recepite le decisioni del Comitato paritetico in  relazione  alla
realizzazione  del  collegamento  autostradale  Valdastico  Nord,  la
societa', in data 14 marzo 2016, ha  trasmesso  al  MIT  la  versione
aggiornata del PEF oggetto del presente parere; 
    il PEF prevede nel periodo regolatorio 2013-2017 investimenti per
circa 367 milioni di euro  e,  nell'ipotesi  di  realizzazione  della
Valdastico Nord con scadenza della  concessione  al  2026,  ulteriori
investimenti per 2.049 milioni di euro; 
    il  PEF  prevede  un  tasso  risk   free   non   in   linea   con
l'interpretazione  data  in  precedenza  da  questo  Comitato   della
delibera n. 27/2013 e un valore di subentro pari  a  circa  1.859,712
milioni di euro; 
    il  tasso  di  congrua  remunerazione  del  capitale   investito,
determinato con i criteri del «costo medio  ponderato  del  capitale»
(WACC), e' stimato in 10,25%; 
    la rilevanza strategica degli investimenti per la Valdastico Nord
e' confermata anche dal  fatto  che  la  individuazione  del  termine
contrattuale della concessione al 2026 per la realizzazione  di  tale
tratta  non  e'  stata  considerata  come  proroga  da  parte   della
Commissione europea; 
    e' intervenuto un significativo lasso di tempo, pari a oltre  due
anni, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione  del
nuovo PEF a questo Comitato da parte del MIT; 
    lo straordinario andamento dei tassi d'interesse BTP a  10  anni,
avvenuto tra il 2011 e il 2016 con discesa da oltre il 7% a poco piu'
dell'1%, influenza il  cosiddetto  tasso  «risk  free»,  incluso  nel
calcolo del WACC; 
    il calmieramento delle tariffe all'1,5 per cento ha  un'incidenza
diretta sui ricavi previsti dal PEF; 
    la societa' sostiene che in  assenza  di  una  remunerazione  del
capitale investito analoga a quella risultante dalla proposta del MIT
si  determinerebbero  flussi  di  cassa  nel  periodo  residuo  della
concessione limitati rispetto agli investimenti  da  effettuare,  con
rischi in termini di  bancabilita'  e  potenziali  ripercussioni  sul
rating  della  societa'  concessionaria,  anche   alla   luce   della
contendibilita' dell'impresa sul  mercato  da  parte  di  investitori
internazionali  con  possibili  effetti  negativi   in   termini   di
credibilita' sull'intero sistema paese; 
    la societa' sostiene che l'applicazione del WACC proposto, da cui
dipende la  realizzazione  degli  investimenti,  troverebbe  parziale
contrappeso  nella  volonta'  espressa  dalla  societa'  medesima  di
rinunciare «a richiedere gli incrementi  tariffari  non  riconosciuti
dal Concedente fino all'esercizio 2016, in ragione  della  necessita'
di utilizzare i mancati aumenti per riassorbire le poste figurative a
debito di cui  si  compone  il  PEF»,  nonche'  di  rinunciare  «agli
incrementi tariffari eccedenti l'inflazione programmata previsti  nel
PEF [...] per gli esercizi del vigente periodo regolatorio successivi
al 2016, nella misura in cui  tale  mancato  riconoscimento,  qualora
dovuto per effettiva realizzazione degli investimenti, sia utilizzato
dal Concedente per procedere all'integrale riassorbimento delle poste
figurative a debito che sono previste nel PEF e che  non  sono  state
ancora riassorbite attraverso i mancati  incrementi  tariffari  degli
esercizi 2014 - 2015 e 2016». 
  Considerato che il NARS con il summenzionato parere n. 11/2016,  si
e' pronunciato favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in
merito all'Atto aggiuntivo e relativi allegati e ha rimesso a  questo
Comitato la valutazione in merito  all'ammissibilita'  del  tasso  di
remunerazione del capitale investito proposto dal MIT; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze  (MEF)  e  posta  a  base
dell'esame della presente  proposta  nella  seduta  del  Comitato  in
questione, contenente le valutazioni e le prescrizioni  da  riportare
nella delibera; 
  Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha
espressamente  evidenziato  nella  seduta  del  10  agosto  2016   la
necessita' di tenere conto degli effetti sul WACC dell'andamento  dei
tassi  di  interesse  e  applicare  criteri  omogenei  ai  PEF  delle
concessioni autostradali esaminati tutti nella stessa seduta; 
  Considerato che questo  Comitato  ha  ritenuto  di  condividere  le
indicazioni del suddetto Ministro e l'analisi del  NARS,  adottandole
con il proprio parere espresso il  10  agosto  2016  e  trasmesso  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE  dell'11
novembre 2016, n. 5134; 
  Vista la comunicazione  resa  a  questo  Comitato  in  merito  alla
richiesta della Corte dei conti, formulata con  nota  n.  273  del  3
gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri
espressi da questo stesso Comitato nella seduta del 10 agosto 2016; 
  Considerato che questo Comitato prende atto della  comunicazione  e
ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza  modificare  il
contenuto di tali  pareri  e  adottando  la  numerazione  progressiva
dell'anno corrente,  con  esclusione  dei  pareri  riferiti  ad  atti
approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016; 
  Vista la nota 3 marzo 2017,  n.  1068,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame
della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato,  contenente
le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella   presente
delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia
e delle finanze e dei ministri e sottosegretari di Stato presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n.  201/2011,  e'
formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto  aggiuntivo
alla Convenzione unica sottoscritta il 9 luglio 2007 tra Anas  S.p.a.
e la Societa' Autostrada Brescia-Padova p.A. e  sul  relativo  PEF  e
PFR, nei termini di cui in premessa, con le raccomandazioni del  NARS
di cui al capitolo 4  del  citato  parere  n.  11/2016,  nella  parte
successiva alle parole «Sotto  il  profilo  economico-finanziario»  a
pagina 36, che qui si  intende  riportato  e  che  costituisce  parte
integrante del parere espresso dal Comitato interministeriale per  la
programmazione economica, fatte salve le osservazioni che seguono. 
  Questo Comitato,  valutate  le  considerazioni  espresse  dal  NARS
nell'ambito del citato parere n. 11/2016: 
    ritiene, in coerenza con quanto stabilito da questo  Comitato  in
precedenti casi analoghi, che il Costo medio ponderato  del  capitale
(WACC) debba essere aggiornato tenendo conto di un  tasso  risk  free
con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark
negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano a
questo Comitato piuttosto che antecedenti alla presentazione al MIT; 
    ritiene tuttavia  opportuno  raccomandare  al  MIT  di  valutare,
nell'ambito   del   quadro   regolatorio   vigente,   soluzioni   che
contemperino in modo ragionevole gli effetti del calo  dei  tassi  di
interesse sul WACC con l'esigenza di assicurare la sostenibilita' dei
PEF delle concessioni autostradali, anche mediante l'applicazione  di
una componente aggiuntiva al WACC stesso, da individuarsi in sede  di
approvazione da parte del MIT di concerto con il MEF, sulla  base  di
criteri  articolati   ed   applicati   omogeneamente   al   fine   di
controbilanciare un calo eccessivo del suddetto WACC, (ad esempio, il
volume  degli  investimenti   previsti   nel   periodo   regolatorio,
l'incidenza del debito sulla struttura finanziaria della concessione,
il livello tariffario applicato agli utilizzatori); 
    raccomanda, infine, di inserire la  seguente  clausola  nell'Atto
aggiuntivo:  «Il  soggetto  aggiudicatore  dell'opera   effettua   il
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto  assicura,
altresi', a questo Comitato flussi costanti di informazioni  coerenti
per contenuti e  modalita'  con  il  sistema  di  monitoraggio  degli
investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge  17  maggio
1999, n. 144». 
  Questo Comitato invita il MIT ad assicurare la conservazione  della
documentazione  riguardante  l'oggetto  del  presente  parere   e   a
verificare,  prima  di  procedere  alla  redazione  del  decreto   di
approvazione dell'Atto aggiuntivo, che la stesura tenga  conto  delle
raccomandazioni formulate nel parere di  questo  Comitato,  motivando
debitamente gli eventuali scostamenti. 
    Roma, 3 marzo 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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