IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  che  prevede   che   gli
aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali,  laddove
comportino variazioni o modificazioni  al  piano  degli  investimenti
ovvero ad aspetti di carattere regolatorio  a  tutela  della  finanza
pubblica, siano sottoposti  al  parere  del  CIPE,  sentito  il  NARS
istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81  (Gazzetta  Ufficiale  n.
138/1996) e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 novembre 2008 e s.m.i.; 
  Vista la delibera 13 maggio 2010, n.  25,  (Gazzetta  Ufficiale  n.
242/2010) con la quale questo Comitato ha valutato favorevolmente, lo
schema di Convenzione unica tra ANAS S.p.A. e la Societa' Tangenziale
di Napoli p.A. sottoscritta il 28 luglio 2009, ai sensi dell'art.  2,
comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n.  191  (legge  finanziaria
2010); 
  Vista la proposta di cui alla nota 12 febbraio 2016, n.  5656,  con
cui il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  (MIT)  ha
richiesto l'iscrizione  all'ordine  del  giorno  di  questo  Comitato
dell'esame dello schema di atto  aggiuntivo  alla  Convenzione  unica
sottoscritta il  28  luglio  2009  tra  ANAS  S.p.A.  e  la  Societa'
Tangenziale di Napoli p.A.,  dell'aggiornamento  del  relativo  piano
economico finanziario (PEF) e del piano finanziario regolatorio (PFR)
e trasmesso la relativa documentazione istruttoria; 
  Vista la nota 14 aprile 2016, n. 1940,  con  la  quale  il  MIT  ha
fornito chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa; 
  Acquisito, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato decreto-legge
n. 201/2011, il parere del  Nucleo  di  consulenza  per  l'attuazione
delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica  utilita'
(NARS) 4 luglio 2016, n. 7; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare, che: 
    la scadenza della concessione e' fissata al 31 dicembre 2037; 
    il periodo regolatorio e' scaduto il 31 dicembre 2013  e  che  in
data 27 giugno 2014, la societa' ha presentato una prima proposta  di
aggiornamento del PEF; 
    il 30 dicembre 2014 e' intervenuto un protocollo d'intesa tra  il
MIT e la societa' concessionaria, con il quale e' stato stabilito, in
via provvisoria, un incremento tariffario per il 2015 pari all'1,5% e
che tale variazione tariffaria e' stata  confermata  con  il  decreto
interministeriale n. 592 del 31 dicembre 2014; 
    in  data  3  marzo  2015,  il  MIT  ha  richiesto  alla  societa'
concessionaria di predisporre una versione aggiornata di PEF e che la
societa' concessionaria ha  trasmesso  in  data  26  marzo  2015  una
versione aggiornata di PEF; 
    con nota 16 marzo 2016, n. 1480, il NARS ha richiesto al  MIT  di
integrare la documentazione  chiedendo  chiarimenti,  in  particolare
riguardo al periodo di riferimento per il calcolo del tasso risk free
all'interno della formula del «costo medio  ponderato  del  capitale»
(WACC); 
    il  MIT,  con  nota  14  aprile  2016,  n.  1940,  ha  fornito  i
chiarimenti richiesti; 
    il PEF prevede nel periodo regolatorio investimenti per circa  64
milioni di euro; 
    che gli interventi di  particolare  rilievo  sono:  l'adeguamento
sismico viadotti, la nuova stazione ospedaliera, l'adeguamento  degli
impianti delle gallerie e l'adeguamento degli impianti  di  sicurezza
che  comprende  la  sostituzione   di   barriere   di   sicurezza   e
l'adeguamento del sistema smaltimento acque meteoriche in  un  tratto
lungo circa 4,5 km nel Comune di Pompei; 
    l'arco temporale del PEF e' pari a 24 anni (2014-2037); 
    il tasso di congrua remunerazione, determinato con i criteri  del
«costo medio ponderato del capitale» (WACC), e' stimato in 10,06%; 
    e' intervenuto un significativo lasso di tempo  tra  la  scadenza
del periodo regolatorio e la presentazione del  nuovo  PEF  a  questo
Comitato da parte del MIT; 
    lo straordinario andamento dei tassi d'interesse BTP a  10  anni,
avvenuta tra il 2011 e il 2016 con discesa da oltre il 7% a poco piu'
dell'1%, influenza il  cosiddetto  tasse  «risk  free»,  incluso  nel
calcolo del WACC; 
    il calmieramento delle tariffe all'1,5% ha  un'incidenza  diretta
sui ricavi previsti dal PEF; 
  Considerato che il NARS con il summenzionato parere n.  7/2016,  si
e' pronunciato favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in
merito all'atto aggiuntivo e relativi allegati; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze  (MEF)  e  posta  a  base
dell'esame della presente  proposta  nella  seduta  del  Comitato  in
questione, contenente le valutazioni e le prescrizioni  da  riportare
nella delibera; 
  Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha
espressamente  evidenziato  nella  seduta  del  10  agosto  2016   la
necessita' di tenere conto degli effetti sul WACC dell'andamento  dei
tassi  di  interesse  e  applicare  criteri  omogenei  ai  PEF  delle
concessioni autostradali esaminati tutti nella stessa seduta; 
  Considerato che questo  Comitato  ha  ritenuto  di  condividere  le
indicazioni del suddetto Ministro e l'analisi del  NARS,  adottandole
con il proprio parere espresso il  10  agosto  2016  e  trasmesso  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE  dell'11
novembre 2016, n. 5134; 
  Vista la comunicazione  resa  a  questo  Comitato  in  merito  alla
richiesta della Corte dei conti, formulata con  nota  n.  273  del  3
gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri
espressi da questo stesso Comitato nella seduta del 10 agosto 2016; 
  Considerato che questo Comitato prende atto della  comunicazione  e
ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza  modificare  il
contenuto di tali  pareri  e  adottando  la  numerazione  progressiva
dell'anno corrente,  con  esclusione  dei  pareri  riferiti  ad  atti
approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016; 
  Vista la nota 3 marzo 2017,  n.  1068,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame
della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato,  contenente
le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella   presente
delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia
e delle finanze e dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n.  201/2011,  e'
formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto  aggiuntivo
alla Convenzione unica sottoscritta il 28 luglio 2009 tra ANAS S.p.A.
e la Societa' Tangenziale di Napoli p.A. e sul relativo  PEF  e  PFR,
nei termini di cui in premessa con le raccomandazione del NARS di cui
al capitolo 4  del  citato  parere  n.  7/2016  che  qui  si  intende
riportato e che costituisce parte integrante del parere espresso  dal
CIPE, fatte salve le osservazioni che seguono. 
  Questo Comitato,  valutate  le  considerazioni  espresse  dal  NARS
nell'ambito del citato parere n. 7/2016: 
    ritiene, in coerenza con quanto stabilito da questo  Comitato  in
precedenti casi analoghi, che il Costo medio ponderato  del  capitale
(WACC) debba essere aggiornato tenendo conto di un  tasso  risk  free
con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark
negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano a
questo Comitato piuttosto che antecedenti alla presentazione al MIT; 
    ritiene tuttavia  opportuno  raccomandare  al  MIT  di  valutare,
nell'ambito   del   quadro   regolatorio   vigente,   soluzioni   che
contemperino in modo ragionevole gli effetti del calo  dei  tassi  di
interesse sul WACC con l'esigenza di assicurare la sostenibilita' dei
PEF delle concessioni autostradali anche mediante  l'applicazione  di
una componente aggiuntiva al WACC stesso, da individuarsi in sede  di
approvazione da parte del MIT di concerto con il MEF, sulla  base  di
criteri  articolati   ed   applicati   omogeneamente   al   fine   di
controbilanciare un calo eccessivo del suddetto WACC, (ad esempio, il
volume  degli  investimenti   previsti   nel   periodo   regolatorio,
l'incidenza del debito sulla struttura finanziaria della concessione,
il livello tariffario applicato, agli utilizzatori; 
    raccomanda, infine, di inserire la  seguente  clausola  nell'atto
aggiuntivo:  «Il  soggetto  aggiudicatore  dell'opera   effettua   il
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto  assicura,
altresi', a questo Comitato flussi costanti di informazioni  coerenti
per contenuti e  modalita'  con  il  sistema  di  monitoraggio  degli
investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge  17  maggio
1999, n. 144». 
  Questo Comitato invita il MIT ad assicurare la conservazione  della
documentazione riguardante l'oggetto del presente parere,  nonche'  a
verificare,  prima  di  procedere  alla  redazione  del  decreto   di
approvazione dell'atto aggiuntivo, che la stesura tenga  conto  delle
raccomandazioni formulate nel parere di  questo  Comitato,  motivando
debitamente gli eventuali scostamenti. 
    Roma, 3 marzo 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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