Secondo  quanto  indicato  nella   parte   A   dell'allegato   al
regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 ottobre 2017 scade il periodo  di
approvazione della sostanza attiva IODOSULFURON. 
    Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le  modalita'
previste  dall'art.  1  del  regolamento  (UE)  n.   844/2012   della
commissione,   e'   stata   presentata   una   domanda   di   rinnovo
dell'approvazione ritenuta completa dallo Stato membro  relatore  che
ha redatto una  relazione  di  valutazione,  trasmessa  sia  all'EFSA
(Autorita' europea per la sicurezza ambientale) che alla  Commissione
europea. 
    L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea  le
sue conclusioni confermando che  la  sostanza  attiva  «Iodosulfuron»
soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del  regolamento
(CE) n. 1107/2009.  La  Commissione  europea,  sulla  base  di  dette
conclusioni, ha presentato al comitato permanente per le piante,  gli
animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame
per la sostanza attiva in questione. 
    Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva «Iodosulfuron»
e' confermato fino  al  31  marzo  2032,  alle  condizioni  riportate
nell'Allegato I e II del regolamento (UE) n. 407/2017. 
    Per la procedura  relativa  al  rinnovo  dell'autorizzazione  dei
relativi  prodotti  fitosanitari  si   rimanda   all'art.   43,   del
regolamento (CE) n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da  parte
del titolare di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato, entro tre
mesi dal rinnovo della sostanza attiva in questione, dell'istanza  di
rinnovo del prodotto corredata dalla tariffa e dalle informazioni  di
cui al paragrafo 2, del suddetto art. 43. 
    I prodotti fitosanitari, allegati al presente comunicato, a  base
della  sostanza  attiva  «Iodosulfuron»,  per  i  quali  le   imprese
interessate non hanno presentato istanza, sono revocati  a  far  data
dal presente comunicato. Il  periodo  di  tolleranza,  come  previsto
dall'art. 46 del medesimo regolamento, non puo'  essere  superiore  a
sei mesi, a partire dalla  data  di  revoca,  per  la  vendita  e  la
distribuzione  e  ad  un   ulteriore   anno   per   lo   smaltimento,
l'immagazzinamento  e  l'uso  delle  scorte  esistenti  dei  prodotti
fitosanitari revocati. 
    Cio'  premesso,  al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle
registrazioni (commercializzazione  ed  impiego),  nelle  more  della
procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva «Iodosulfuron»,  come  riportato  nella
banca dati, sono prorogate fino al  31  marzo  2032,  fermo  restando
l'esito della valutazione. 
    E' fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento
ed  adeguamento  delle  condizioni  di  autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze  attive  componenti  i
singoli prodotti fitosanitari. 
    Il presente comunicato sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e avra' valore  di  notifica  alle  imprese
interessate,  mentre  sul  portale  del   Ministero   unitamente   al
comunicato,  sara'  pubblicato   l'elenco   completo   dei   prodotti
fitosanitari oggetto di revoca.