IL MINISTRO 
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'art.  15  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266  recante
Legge-quadro sul volontariato,  il  quale  prevede  l'istituzione  di
fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite
degli  enti  locali,  centri  di  servizio   a   disposizione   delle
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la  funzione
di sostenerne e qualificarne l'attivita'; 
  Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1997, recante Modalita' per
la costituzione dei fondi speciali  per  il  volontariato  presso  le
regioni; 
  Visto l'art. 1, comma 578, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, che riconosce,
per l'anno 2017, un contributo, sotto  forma  di  credito  d'imposta,
pari al 100 per  cento  dei  versamenti  volontari  effettuati  dalle
fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999,  n.
153, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, in favore dei
fondi speciali istituiti presso le  regioni  ai  sensi  dell'art.  15
della legge 11 agosto 1991, n. 266; 
  Visto il successivo comma 579 del medesimo art. 1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il contributo di  cui  al
comma 578 e' assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili,
pari a 10 milioni di euro, secondo  l'ordine  temporale  con  cui  le
fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e  di  casse  di
risparmio Spa (ACRI) l'impegno a effettuare i versamenti  di  cui  al
medesimo comma 578; 
  Visto il comma 580 del medesimo art.  1  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, in base al  quale  il  credito  d'imposta  puo'  essere
utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a  decorrere  dal  periodo
d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto ed e' cedibile  a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel  rispetto  delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile; 
  Visto il comma 581 dell'art. 1 della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, secondo  cui  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sono definite le disposizioni  applicative  necessarie,  ivi
comprese le procedure per la concessione del contributo nel  rispetto
del limite di spesa stabilito; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
recante Norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti
in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle
dichiarazioni, che prevede, in  particolare,  la  compensabilita'  di
crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto  l'art.  1260  e  seguenti  del  codice  civile,  recante  la
disciplina sulla cedibilita' dei crediti; 
  Visti l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina
sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta; 
  Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2005)   che   prevede
disposizioni per il recupero dei crediti  d'imposta  illegittimamente
fruiti; 
  Rilevata la necessita' di emanare  le  disposizioni  applicative  e
procedurali necessarie alla concessione del contributo stabilito  dal
comma 578 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai  sensi
del comma 581, che garantiscono  il  rispetto  del  limite  di  spesa
stabilito 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 581, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, individua  le  modalita'  applicative
del contributo, riconosciuto ai sensi del comma 578 del medesimo art.
1, sotto forma di credito di imposta, in favore delle  fondazioni  di
cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.