IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 recante Legge-quadro sul volontariato, il quale prevede l'istituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attivita'; Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1997, recante Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni; Visto l'art. 1, comma 578, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, che riconosce, per l'anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266; Visto il successivo comma 579 del medesimo art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il contributo di cui al comma 578 e' assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI) l'impegno a effettuare i versamenti di cui al medesimo comma 578; Visto il comma 580 del medesimo art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in base al quale il credito d'imposta puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto ed e' cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile; Visto il comma 581 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, che prevede, in particolare, la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1260 e seguenti del codice civile, recante la disciplina sulla cedibilita' dei crediti; Visti l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta; Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) che prevede disposizioni per il recupero dei crediti d'imposta illegittimamente fruiti; Rilevata la necessita' di emanare le disposizioni applicative e procedurali necessarie alla concessione del contributo stabilito dal comma 578 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del comma 581, che garantiscono il rispetto del limite di spesa stabilito Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 581, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individua le modalita' applicative del contributo, riconosciuto ai sensi del comma 578 del medesimo art. 1, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.