Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP  dei  vini  e  di  modifica  dei  disciplinari,  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo  n.  61/2010,
tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della  legge  n.  238
del 12 dicembre 2016; 
    Visto il  vigente  disciplinare  di  produzione  dei  vini  della
denominazione di  origine  controllata  «Colli  Euganei»,  da  ultimo
consolidato con decreto ministeriale 7  marzo  2014,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e
IGP; 
    Vista la domanda presentata in data 31 marzo 2017 per il  tramite
della Regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui all'art.  6
del decreto ministeriale 7 novembre 2012, su  istanza  del  Consorzio
volontario per la tutela dei vini dei Colli Euganei con sede  in  Vo'
(PD),  intesa  ad   ottenere   alcune   modifiche   sostanziali   del
disciplinare di produzione dei vini a DOC «Colli  Euganei»,  all'art.
2.4 (variazione della base ampelografica per  la  tipologia  di  vino
rosso) e all'art. 4.5 (variazione della resa di produzione delle  uve
ad ettaro per la tipologia Serprino) e  due  modifiche  minori,  agli
articoli 4.10 e 7.3 che non comportano alcuna modifica  al  documento
unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d),  del
regolamento  (UE)  n.  1308/2013,   relative   rispettivamente   alla
destinazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dai  superi  ed  alla
disposizione  di  etichettatura  per  la  tipologia  di  vino  «Rosso
Riserva»; 
    Considerato che per le citate modifiche minori  all'art.  4.10  e
all'art. 7.3 del disciplinare in questione, sono state  applicate  le
disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui  all'art.  10,
comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato  che  per   le   citate   modifiche   rilevanti   del
disciplinare e' stata applicata la procedura di cui agli articoli  7,
8 e 9 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per dette modifiche rilevanti e' stato  acquisito
il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP,  espresso
nella riunione del 7 giugno 2017, nell'ambito della quale  il  citato
Comitato  ha  approvato  la  relativa  proposta   di   modifica   del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Colli Euganei»; 
    Provvede, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  del  citato  decreto
ministeriale  7  novembre  2012,  alla  pubblicazione   dell'allegata
proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei»; 
    Le eventuali osservazioni  alla  suddetta  proposta  di  modifica
dell'art. 4 punto 3 del disciplinare di produzione, in regola con  le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e  successive
modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli  interessati
al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -
Ufficio PQAI IV - via XX Settembre n.  20 -  00187  Roma,  oppure  al
seguente    indirizzo    di    posta     elettronica     certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.