Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP  dei  vini  e  di  modifica  dei  disciplinari,  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo  n.  61/2010,
tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della  legge  n.  238
del 12 dicembre 2016; 
    Visto il  vigente  disciplinare  di  produzione  dei  vini  della
denominazione di origine controllata e garantita «Colli Euganei  Fior
d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei»,  da  ultimo  consolidato
con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul  sito  internet
del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP; 
    Vista la domanda presentata in data 31 marzo 2017 per il  tramite
della Regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui all'art.  6
del decreto ministeriale 7 novembre 2012, su  istanza  del  Consorzio
volontario per la tutela dei vini dei Colli Euganei con sede  in  Vo'
(PD), intesa ad ottenere una modifica sostanziale del disciplinare di
produzione dei vini a DOCG «Colli Euganei  Fior  d'Arancio»  o  «Fior
d'Arancio   Colli    Euganei»,    relativa    alle    caratteristiche
chimico-fisiche al consumo della tipologia passito, di  cui  all'art.
6, e una modifica minore, all'art. 4 punto 8, che non comporta alcuna
modifica  al  documento  unico  riepilogativo  di  cui  all'art.  94,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013,  relativa
alla destinazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dai superi; 
    Considerato che per la citata modifica minore all'art. 4 punto  8
del disciplinare in questione, sono state applicate  le  disposizioni
procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma  8,  del
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per la citata modifica rilevante del disciplinare
e' stata applicata la procedura di cui agli articoli 7,  8  e  9  del
richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per detta modifica rilevante e'  stato  acquisito
il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP,  espresso
nella riunione del 7 giugno 2017, nell'ambito della quale  il  citato
Comitato  ha  approvato  la  relativa  proposta   di   modifica   del
disciplinare, per  la  tipologia  «Passito»  della  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  dei  vini  «Colli  Euganei   Fior
d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei»; 
    Provvede, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  del  citato  decreto
ministeriale  7  novembre  2012,  alla  pubblicazione   dell'allegata
proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine controllata  e  garantita  dei  vini  «Colli
Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei»; 
    Le eventuali osservazioni  alla  suddetta  proposta  di  modifica
dell'art. 1 e dell'art. 6 punto 1 del disciplinare di produzione,  in
regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo»
e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli
interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali - Ufficio PQAI IV, via  XX  Settembre,  20  -  00187  Roma,
oppure  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.